200 euro autonomi: le risposte ai dubbi dei professionisti

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

La possibilità che i canali telematici per la richiesta del bonus “caro bollette”, pari a 200 euro, destinato ai lavori autonomi (ex articolo 33 del D.L. 50/2022) fossero resi disponibili a partire dal 15 settembre è definitivamente tramontata.

Come abbiamo già avuto modo di evidenziare in precedenza, la data accreditata è ora quella del 20 settembre e, fortunatamente, pare che lo stanziamento sia sufficientemente capiente al fine di scongiurare il rischio di un click day (si veda l’articolo “200 euro per autonomi e professionisti, ancora lontana l’apertura dello sportello telematico” del 9 settembre 2022).

In attesa delle piattaforme per l’inserimento delle istanze, è possibile comunque cominciare ad affrontare concretamente la questione, affrontando i necessari passaggi preliminari.

Primariamente, deve essere effettuata la verifica dei requisiti, che ricordiamo essere:

  • non aver già fruito del beneficio in precedenza, in qualità di lavoratore dipendente o pensionato (ex articoli 31 e 32 D.L. 50/2022);
  • risultare titolari di partita IVA attiva e con attività lavorativa avviata alla data del 18 maggio 2002;
  • risultare iscritti all’INPS o alla cassa di previdenza alla data medesima del 18 maggio 2022, con almeno un versamento all’attivo, totale o parziale, relativo alla contribuzione dovuta con competenza a decorrere dall’anno 2020. Tale requisito non deve essere rispettato dai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro tale data;
  • avere un “reddito” 2021 inferiore a 35 mila euro. La variabile deve essere così calcolata: reddito personale assoggettabile ad IRPEF meno contributi previdenziali ed assistenziali, trattamenti di fine rapporto, reddito della casa di abitazione e competenze arretrate soggette a tassazione separata.

Sulla scorta delle prime indicazioni emerse dal decreto attuativo alla misura (bollinato ma non ancora pubblicato in GU), andiamo a fornire risposta ad una serie di quesiti pervenuti in redazione.

D) Il professionista che ha aperto P.IVA nel 2022 può fare domanda?

R) Il professionista che ha aperto la partita IVA nel 2022 può fare domanda a condizione che tale partita IVA sia stata attivata entro il 18 maggio 2022, e che entro la medesima data lo stesso risulti iscritto alla Cassa di Previdenza. Inoltre, deve essere stato effettuato almeno un versamento, se la scadenza di tale versamento era precedente al 18 maggio 2022.

D) Il reddito complessivo a cui fare riferimento è quello indicato al rigo RN1 colonna 1, al netto del reddito abitazione principale e oneri deducibili?

R) In ordine al requisito reddituale, il provvedimento specifica che dal computo del reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Il valore da prendere come riferimento, pertanto, non è propriamente il reddito complessivo, ma il reddito imponibile, senza considerare il reddito della casa di abitazione, e deducendo esclusivamente i contributi previdenziali ed assistenziali. Nessun riferimento viene fatto ai redditi soggetti a tassazione sostitutiva della cedolare secca, né a quelli soggetti a imposta sostitutiva (es. ex minimi e forfettari) ma, fintanto che non saranno pubblicate le istruzioni operative, a parere di chi scrive è ragionevole immaginare che per redditi soggetti ad IRPEF si debba intendere quelli propriamente assoggettati a tale imposta, nonché quelli che scontano imposte sostitutive dell’IRPEF stessa. Diversamente, si verrebbe a creare una irragionevole disparità tra i contribuenti.

D) Per la presentazione delle istanze all’INPS, si potrà utilizzare la delega al cassetto previdenziale artigiani e commercianti?

R) Le procedure operative non sono ancora disponibili, quindi non è possibile dare una risposta certa. Tuttavia, ragionando per analogia con i “600 euro covid”, è immaginabile che la delega cassetto previdenziale non potrà essere utilizzata. Più probabilmente, per l’inserimento della domanda ci si potrà rivolgere ad un patronato, ma anche in questo caso, per avere certezze, sarà necessario attendere che il sito INPS venga aggiornato con la messa a disposizione della procedura dedicata al beneficio.

D) La modalità di richiesta del bonus sarà totalmente telematica? È necessario allegare qualche documento?

R) Sulla base di quanto indicato nel decreto attuativo, alle domande – che dovranno essere presentate telematicamente all’INPS o alla Cassa di Previdenza di riferimento – dovrà essere allegata copia del documento di identità e del codice fiscale del soggetto richiedente. In sede di istanza, inoltre, sarà necessario indicare l’IBAN del conto sul quale si intende ottenere l’accredito delle somme. È quindi necessario farsi trovare pronti con tale documentazione, e ovviamente disporre delle credenziali per l’accesso all’area riservata INPS o alle funzionalità che saranno predisposte da ciascuna Cassa di Previdenza. Vi è da rilevare che la necessità di allegare i documenti pare ridondante, visto che l’accredito avverrà con credenziali che identificano il soggetto istante; tuttavia, vi è da considerare che il soggetto richiedente dovrà rilasciare autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti richiesti, di qui la ragionevolezza del fatto che venga richiesto in allegato un documento identificativo.

D) È corretto affermare che i soggetti richiedenti dovranno essere in possesso di regolarità contributiva?

R) No, non è necessario. In ordine ai versamenti, l’unico requisito richiesto è quello di avere almeno un versamento all’attivo, totale o parziale, relativo alla contribuzione dovuta con competenza a decorrere dall’anno 2020, e nemmeno quello per i contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la data del 18 maggio 2022 (si pensi ai neoiscritti).