Segnalazioni lotteria, come funziona, cosa si rischia

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

A partire dal 1° marzo 2021 l’area riservata del portale dedicato alla lotteria degli scontrini “Lotteria degli scontrini – Home” è divenuta accessibile agli esercenti e agli acquirenti, a condizione che gli stessi siano nella disponibilità di uno strumento di autenticazione tra quelli consentiti, ovvero:

  • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
  • CIE (Carta di Identità Elettronica);
  • CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Tramite area riservata è possibile interfacciarsi con il “sistema lotteria” in maniera molto più approfondita rispetto quanto consentito in area pubblica.

Tramite l’area pubblica (ovvero quell’area di portale cui è possibile accedere senza autenticazione), è infatti esclusivamente possibile generare il codice lotteria, il cui inserimento deve essere richiesto all’esercente all’atto dell’emissione del documento commerciale affinché a fronte di tale scontrino vengano assegnati i biglietti virtuali della lotteria, ed ottenere una serie di informazioni di carattere generale sul funzionamento del concorso a premi.

In area riservata, invece, il soggetto autenticato potrà entrare nei dettagli della lotteria con riferimento alla propria posizione, potendo inserire un indirizzo PEC tramite il quale essere avvisato in caso di vincita (diversamente l’avviso perviene a mezzo raccomandata), e monitorare le eventuali vincite, verificando quanto tempo vi è ancora per reclamarle. Sul punto è bene ricordare che eventuali vincite devono essere reclamate entro 90 giorni, e che occorre fornire comprova che il documento commerciale vincente sia stato effettivamente onorato in moneta elettronica, diversamente il premio non viene riconosciuto.

Oltre a ciò, l’area riservata è di interesse poiché è da lì che si accede alla funzione più controversa, ovvero quella che permette all’acquirente di segnalare l’esercente.

La “segnalazione” è divenuta operativa al partire dal 1° marzo 2021. Secondo i piani originari, ricorderemo, tutti i meccanismi connessi alla lotteria dovevano essere attivi a partire dal 1° gennaio 2021, ma in extremis era intervenuto il cd. decreto Milleproroghe, decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 18, che all’articolo 3 (commi 9 e 10) aveva previsto, intervenendo in modifica all’articolo 1 comma 544 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che la determina congiunta dei direttori dell’Agenzia delle Entrate e Agenzia Dogana Monopoli necessaria ad avviare la lotteria, tenendo conto delle modifiche introdotte con la manovra finanziaria legge 30 dicembre 2020, n. 178, fosse adottato entro il 1° febbraio 2021, e che le segnalazioni decorressero a partire dal successivo primo marzo.

Così è stato: la determina Ade/ADM è stata adottata il 29 gennaio 2021 (prot. 32051/RU) e a partire dal 1° marzo 2021 sono operative le segnalazioni; ma quando tali segnalazioni sono effettuabili, come, e con quali possibili conseguenze?

A mente di quanto disposto dal comma 540 della legge 232/2016 in materia di lotteria, “nel caso in cui l’esercente al momento dell’acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tali segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle Entrate e dal Corpo della Guardia di Finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione”.

In linea teorica il testo normativo appare chiaro: si segnala l’esercente cui viene richiesto di inserire il codice lotteria, ma si rifiuta, e queste segnalazioni comportano il rischio di essere “attenzionati” dai soggetti verificatori.

Le funzionalità del portale della lotteria, tuttavia, paiono andare oltre, e non sono prive di una serie di rilevanti difetti.

Accedendo all’area riservata, ai fini della segnalazione viene richiesto:

  1. l’inserimento e la verifica della partita Iva dell’esercente oggetto di segnalazione.
  2. Sul punto è bene evidenziare che la verifica manca di una serie di controlli “logici” che ci saremmo aspettati. Infatti, il sistema accetta anche la partita IVA relativa a contribuenti che non gestiscono il documento commerciale; per esempio, viene accettata la partita IVA di un professionista. Inoltre, viene persino accettata la partita IVA di un soggetto cessato da oltre un decennio. Auspicabilmente, il fatto che la segnalazione abbia un minimo di senso è circostanza che verrà verificata in seconda battuta;
  3. l’inserimento della data dell’operazione;
  4. l’inserimento del tipo di segnalazione effettuata. Con riferimento a quest’ultimo punto, sono possibili due scelte:

    • a) la mancata emissione del documento commerciale;
    • b) il mancato inserimento nel documento commerciale del codice lotteria.

Qui è necessario accentrare l’attenzione, poiché il segnalare la mancata emissione del documento commerciale appare evidentemente travalicare quello che è il perimetro della lotteria, tanto più che potrebbe mancare del tutto la correlazione tra mancato scontrino e mancata estrazione e premi; non dimentichiamo, infatti, che le transazioni onorate con strumenti diversi dalla moneta elettronica non partecipano in ogni caso alla lotteria, e, di conseguenza, il fatto che eventualmente il documento commerciale non sia stato emesso comporta la mancata possibilità di partecipare solo se il pagamento è avvenuto in elettronico.

Altro aspetto da tenere in considerazione è il grado di “formazione fiscale” dell’avventore: possiamo escludere a priori che possano pervenire delle segnalazioni poiché l’esercente non ha emesso documento commerciale in quanto, in luogo dello scontrino, tale esercente ha scelto – come nel pieno delle sue facoltà – di emettere fattura?

Ulteriormente, occorre rilevare che chi effettua la segnalazione non deve dimostrare nulla. Provando a ribaltare il ragionamento, chi tutela l’esercente in caso di segnalazione di mancata emissione del documento commerciale per presunte operazioni che potrebbero non essere mai avvenute? Ed in caso di regolare emissione del documento commerciale, come dimostrare che l’avventore non aveva richiesto l’inserimento del codice lotteria, e ora invece se ne lamenta?

Si tratta di preoccupazioni che derivano dal dover tenere in considerazione la possibile malafede (o mancata conoscenza del meccanismo della lotteria) da parte del soggetto segnalatore, per quanto sia comunque probabile che non basteranno poche segnalazioni a far attenzionare l’esercente (o quanto meno è quello che ci auguriamo). Una precisa definizione del numero di segnalazioni che mettono l’esercente a rischio sarebbe comunque auspicabile.

In tutto questo, una cosa è certa: per assurdo sono più tutelati gli esercenti infedeli che omettono del tutto lo scontrino, piuttosto che quelli che lo emettono senza inserimento del codice lotteria. Nel primo caso, infatti, non si riesce a comprendere come possa fare l’acquirente a conoscere la partita IVA dell’esercente infedele (a meno che non disponga di altra documentazione rilasciata in precedenza, o non si affanni a trovare l’informazione altrove), mentre nel secondo caso la partita IVA è a disposizione e c’è da augurarsi che il meccanismo della segnalazione venga usato sempre in buona fede, diversamente il rischio di trovarsi nell’occhio del ciclone senza alcuna ragione è più che fondato.