L’art. 60 del DL 104/2020, ai commi da 7-bis a 7-quinquies, ha previsto possibilità di sospendere gli ammortamenti, per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali nel bilancio 2020 in risposta agli effetti economici negativi prodotti dall’evento pandemico Covid-19.
Secondo quanto riportato nel testo della norma, “per i soggetti di cui al comma 7-bis, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dall’imputazione al conto economico. Ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui agli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati articoli, a prescindere dall’imputazione al conto economico”. Tale previsione è stata pensata per evitare che l’agevolazione economica/contabile si tramutasse in un maggior carico fiscale per le imprese, lasciando quindi loro la possibilità di continuare a dedurre gli ammortamenti.
Il punto è esattamente questo, i soggetti che si avvalgono della deroga, possono o devono sospendere l’ammortamento fiscale del bene? Secondo quanto riportato dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2021, “la mancata imputazione a conto economico nel 2020 della quota di ammortamento non influisce sulla deducibilità fiscale della stessa, la quale resta confermata a prescindere dall’imputazione a conto economico”. Tale affermazione è stata letta dalla stampa maggioritaria nonché dalla stessa Assonime (circ. 11 febbraio 2021 n. 2) come l’evidente presa di posizione dell’Agenzia sul fatto che l’ammortamento fiscale debba avvenire in maniera obbligatoria, in quanto la sospensione riguarderebbe unicamente il piano contabile.
Tuttavia, a ben vedere, la norma, così come quanto detto dall’Agenzia, non riportano propriamente quanto sopra sostenuto. Il dettato letterale della norma riporta che la deduzione “è ammessa” anche fiscalmente, ma non obbliga all’effettuazione dell’ammortamento extra-contabile. Anche la pronuncia dell’Agenzia, la quale sarebbe opportuno prendesse una posizione meno equivoca in merito, richiama che l’ammortamento extra-contabile “resta confermato” ma non sembra essere obbligatorio.
Insomma, ancora sul punto, nonostante alcune pronunce dottrinali, sembrano esserci un po’ di dubbi che sarebbe corretto dirimere. Quello che si può evidenziare, peraltro già fatto in articoli precedenti su questo quotidiano, è che la deduzione extra-contabile dell’ammortamento impone di accantonare le imposte differite relative alla variazione in diminuzione operata in dichiarazione, imposte che sarebbero di competenza dell’esercizio in corso ma che saranno dovute quando la quota di ammortamento civilistica verrà recuperata a conto economico. Tale accantonamento riduce il beneficio economico complessivo, andando ad aumentare le imposte di competenza dell’esercizio. Ad esempio, ipotizziamo che vengano sospese delle quote di ammortamento pari a 100 e analizziamo quale sia il beneficio contabile effettivo nel caso in cui gli ammortamenti vengano dedotti extra-contabilmente e nel caso in cui non vengano dedotti.
Nell’esempio seguente abbiamo sposato la tesi secondo la quale in caso di accantonamento di imposte differite anche l’accantonamento a riserva indisponibile (la norma richiede che venga accantonata una quota a riserva indisponibile pari agli ammortamenti sospesi) dovrebbe ridursi per considerare il minor beneficio economico, nonostante la norma faccia espresso riferimento al fatto che la destinazione di riserve a riserve indisponibili debba avvenire in maniera uguale all’ammortamento sospeso.