Pignoramento presso terzi. Rilascio CU

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

L’art. 21, comma 15, della Legge 449/1997 prevede l’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche sulle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi. Al contrario, sono in ogni caso esenti da ritenuta le medesime somme erogate a favore di enti e società soggetti IRES. Anche nel caso in cui le somme siano state pignorate da parte dell’agente della riscossione incaricato dall’Agenzia delle Entrate a fronte di imposte/tributi omessi, la ritenuta non trova applicazione, né il terzo erogatore è tenuto ad effettuare alcun adempimento. Per ciascuna delle tre fattispecie sopra esaminate, la normativa prevede obblighi differenti in capo ai soggetti coinvolti. In particolare, col presente documento si intendono approfondire gli obblighi posti in capo al terzo erogatore delle somme pignorate in termini di rilascio ed invio delle Certificazioni Uniche.