Fondo perduto Sostegni e Sostegni-bis automatico: istanze entro il 28 maggio

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Scade il 28 maggio il termine ultimo per la presentazione dell’istanza telematica finalizzata al riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 41/2021 (decreto Sostegni), recentemente convertito in Legge 69 (G.U. 21 maggio 2021).

Decorso tale termine senza che alcuna istanza venga presentata, i contribuenti perderanno definitivamente l’accesso al sostegno e, in diretta conseguenza di ciò, non avranno nemmeno diritto all’ulteriore contributo a fondo perduto, di pari importo, il cui riconoscimento avverrà in automatico, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, commi da 1 a 4, del decreto Sostegni-bis (ammesso che, prima o poi, lo stesso venga pubblicato in Gazzetta).

Posto che dopo il 28 maggio il canale telematico risulterà definitivamente chiuso (salvo poi la futura riapertura di un nuovo e diverso canale destinato ad accogliere le istanze relative al CFP Sostegni-bis basato su un diverso arco temporale ai fini dello scostamento di fatturato, aprile 19/marzo 20 confrontato con aprile 20/marzo 21), entro la medesima data è imperativo tirare le fila delle istanze presentate, al fine di verificare se si rendano possibili ed opportune eventuali rettifiche, ed anche al fine di controllare di non averne dimenticata nessuna.

Nel caso in cui l’istanza risulti già essere stata presentata, è fondamentale verificarne l’esito: se l’istanza risulta essere stata accolta, la stessa deve considerarsi definitiva, e non può più essere corretta. A partire dall’accoglimento, il contribuente non ha infatti più modo di presentare variazioni ai dati originariamente indicati, e laddove ci si rendesse conto di aver compiuto qualche errore è esclusivamente possibile:

  • a) nel caso in cui il contributo effettivamente spettante è inferiore a quello riconosciuto, non bisogna presentare rinuncia – poiché la stessa vale a comunicare la rinuncia totale e definitiva a quanto ottenuto – bensì esclusivamente riversare quella parte di contributo illegittimamente percepita, maggiorata di sanzioni ed interessi;
  • b) laddove il contributo risulti in toto non spettante, è possibile presentare rinuncia (anche dopo il 28 maggio) e, soprattutto, occorre restituire il contributo, con sanzioni ed interessi. La restituzione integrale del contributo rappresenta di per sé rinuncia;
  • c) laddove il contributo riconosciuto è inferiore a quello effettivamente spettante, occorrerà agire tramite autotutela.

Se l’istanza è ancora “in lavorazione” è ancora possibile effettuare delle variazioni, semplicemente presentandone una nuova con i dati rettificati (senza prima presentare rinuncia). L’istanza più recente prenderà automaticamente il posto di tutte quelle presentate in precedenza.

Si ricorda che in questo frangente può anche essere modificata la scelta operata relativamente alla richiesta di fruizione del contributo mediante accredito, piuttosto che in compensazione con modello F24.

Tra le motivazioni che potrebbero indurre a presentare una nuova istanza, vi sono quelle correlate al recentissimo cambio di rotta (19 maggio 2021) che ha interessato le istruzioni di compilazione, laddove è stato inserito il passaggio che recita: “Nel caso il soggetto richiedente sia un soggetto che ha attivato una partita IVA dopo il 31 dicembre 2018 per proseguire l’attività di altra partita IVA (es. confluenze, trasformazioni da ditta individuale a società), operazione preventivamente comunicata con la presentazione del modello AA7/10 o con il modello AA9/12, oltre al suo codice fiscale deve barrare la casella “Erede che prosegue l’attività del de cuius” e indicare, nel campo “Codice fiscale del de cuius”, esclusivamente la partita IVA del soggetto confluito”. Sul punto vi è da evidenziare che non si hanno ancora riscontri univoci sull’efficacia di questa “novità”. Infatti, ci giungono segnalazioni discordanti relativamente a istanze ripresentate in forza di queste disposizioni: molte continuano tutt’ora ad essere ferme nello stato di “in lavorazione”, altre, nonostante siano state seguite le nuove modalità di compilazione, continuano a venire respinte, soprattutto nei casi in cui dalla “confluenza” non sia scaturita l’estinzione del dante causa (ad esempio, cessione di ramo d’azienda). In tutti questi casi, come in tutti quelli nei quali l’istanza risulta essere indebitamente respinta, occorrerà agire in autotutela.

Se l’istanza è stata respinta, fino al 28 maggio sarà possibile presentarne una nuova. Ovviamente, questo modo di operare ha un senso solo se nell’istanza originaria sono stati commessi errori che hanno comportato lo scarto. Detto in altri termini, la nuova trasmissione dovrà contenere dati diversi da quelli originari, diversamente l’unico risultato che si otterrà sarà quello di incorrere nuovamente in uno scarto. Quanto sopra a meno che l’istanza originaria non fosse stata bloccata a seguito della mancanza di dati a monte. Si pensi, ad esempio, al caso di istanza CFP respinta a seguito della mancata presentazione di qualche LIPE; se tale mancanza è stata sanata, è bene ripresentare l’istanza, nella speranza che l’Agenzia dei dati incroci correttamente i dati considerando anche quelli che sono stati oggetto di integrazione.

Se, invece, i dati dell’istanza respinta sono corretti, e tuttavia la domanda continua a non trovare accoglimento, sfortunatamente l’unica via percorribile sarà quella dell’autotutela.

Da ultimo, il caso dell’istanza indebitamente respinta, oppure per la quale la comunicazione di scarto pervenga dopo il 28 maggio, in un momento in cui, pertanto, non è più possibile presentare una nuova richiesta contenente i dati corretti. In entrambi i casi, dopo il 28 maggio, come precisato dalla Circolare 5/E/2021 dell’Agenzia delle Entrate, non resterà altro che presentare istanza volta alla revisione in autotutela dell’esito del rigetto, seguendo le indicazioni contenute nella Risoluzione 65 dell’11 ottobre 2020. Medesimo procedimento dovrà essere adottato laddove ci si avveda, a liquidazione del contributo a fondo perduto già avvenuta, che al contribuente spettavano somme maggiori rispetto a quelle emergenti dall’istanza.

La casistica è evidentemente ampia, e non resta che augurarsi che non vada ulteriormente ad allungarsi con la problematica di istanze “congelate” nello stato “in lavorazione”, anche a lungo, dopo la chiusura del canale telematico. Vi è infatti da augurarsi che alla mancata liquidazione del contributo corrisponda quanto meno uno scarto, che consente di agire in autotutela, mentre se la domanda resta nel limbo” anche tale via è preclusa, e non resterà altro che sollecitare gli Uffici.