Dopo l’apparente proroga disposta dall’articolo 1 comma 3 del Decreto Legge n. 59 del 2021 l’esecutivo torna sull’argomento, senza tuttavia stravolgere lo scenario operativo. La bozza del Decreto Legge Semplificazioni, primo atto del programma pluriennale collegato all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, porta in dote alcune piccole modifiche all’impianto normativo del superbonus. Troppo poco rispetto alle richieste del settore.
Ricordiamo come il DL n. 59 del 2021, rinviando a successivi provvedimenti normativi l’agognata proroga del termine per usufruire delle citate detrazioni, è intervenuto nell’ambito di specifiche fattispecie, estendendone la durata. In particolare è stato disposto il differimento del termine per l’esecuzione dei lavori al 30 giugno 2023 per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP), la proroga incondizionata al 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati dai condòmini e l’estensione, sempre a tutto il periodo di imposta 2022, per gli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, in quest’ultimo caso a patto di aver effettuato al 30 giugno 2022 almeno il 60% dell’intervento complessivo. Nessuna deroga generalizzata.
Oggi il Governo Draghi interviene nuovamente e nell’ambito delle misure di semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica intende apportare le seguenti modificazioni. In primo luogo viene dal comma 1 lettera c) dell’articolo 119 vigente l’esplicito riferimento alle unità funzionalmente indipendenti che dispongano di uno o più accessi autonomi, con l’ulteriore abrogazione del comma 1-bis dell’articolo 119 del DL 34 del 2020 che ne chiariva il significato. Secondo la prima proposta di modifica, per gli interventi aventi ad oggetto la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale degli edifici unifamiliari o plurifamiliari non bisognerà più indagare l’autonomia funzionale del bene, ad esempio analizzando la presenza di ingressi autonomi dall’esterno rispetto alle altre unità che compongono l’edificio ovvero la presenza di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti: impianti per l’approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l’energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale. Sul punto, al fine di ottenere i benefici collegati al superbonus nella sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, sarà sufficiente verificare la presenza all’interno dell’edificio di un impianto termico, impianto che, sempre secondo la bozza del Decreto Semplificazioni, potrà essere rappresentato da qualsiasi apparecchio, anche non fisso, purché finalizzato alla climatizzazione invernale degli ambienti.
Se verrà approvata, quello descritto costituisce un primo passo verso la vera semplificazione della misura in quanto il Legislatore elimina dalla disposizione il principale elemento che la distingueva rispetto alla tradizionale normativa in tema di detrazioni fiscali per il recupero del patrimonio edilizio. La nuova definizione ai fini tributari di impianto termico, inoltre, consentirà di considerare riscaldati anche quegli immobili dotati semplicemente di una stufa amovibile. Una modifica, pertanto, da accogliere con favore. Peccato solo che sia limitata, inspiegabilmente, al solo impianto di climatizzazione invernale e non si estenda agli interventi di isolamento termico delle superfici opache affetti dalla stessa problematica interpretativa.
In secondo luogo, sempre in un’ottica di estrema semplificazione, il Governo prevede esplicitamente che gli interventi agevolati ai fini del Superbonus, diversi da quelli comportanti la demolizione e la successiva ricostruzione degli edifici, costituiscano sempre opere di manutenzione straordinaria e, per questo, siano realizzabili mediante una comunicazione asseverata di inizio lavori (CILA). Nella CILA dovranno essere attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento, ovvero del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, senza più la necessità di attestare lo stato legittimo di cui all’articolo 9-bis comma 1-bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380. Inoltre, qualora la norma sia confermata, in deroga alle disposizioni dell’articolo 49 del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica, la causa di decadenza valevole ai fini tributari prevista nei casi di abusi realizzati in assenza di titolo, in contrasto con lo stesso o sulla base di un titolo successivamente annullato, opererà esclusivamente nei casi di mancata presentazione della CILA, interventi realizzati in difformità dalla CILA, per l’assenza dell’attestazione che certifichi gli estremi dell’originario titolo abilitativo e, infine, nei casi di non corrispondenza al vero delle attestazioni rilasciate ai sensi del comma 14. In altri termini, gli interventi rilevanti ai fini del Superbonus realizzati su immobili carenti dell’attestazione dello stato legittimo, salvo che per i casi esplicitamente previsti dal novellato comma 13-bis dell’articolo 119 del DL n. 34 del 2020, non incapperanno più nella decadenza prevista dall’articolo 49 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, se non nei casi espressamente previsti.
In terzo luogo, infine, la bozza di decreto prevede, o meglio prevedeva, l’estensione delle agevolazioni ai soggetti di cui all’articolo 73 comma 1 lettere a), b) e c) del TUIR con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 aventi destinazione ricettiva. Dal tavolo di Palazzo Chigi sembrerebbe essere stata stralciata l’estensione agli alberghi al fine di dare spazio a case di cura, ospedali, poliambulatori, collegi, ospizi e caserme. La situazione è in divenire, motivo per il quale bisognerà attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento.
Nel senso della semplificazione, obiettivamente, è stato fatto troppo poco ed in maniera eccessivamente frettolosa. Continuando a mancare un chiaro orizzonte temporale della misura agevolativa, l’intervento non è calibrato alle esigenze espresse dagli operatori del settore ed è, agli estremi, tecnicamente incomprensibile. Non si comprende, infatti, perché il legislatore abroghi il riferimento alle unità funzionalmente indipendenti alla sola lettera c) del primo comma dell’articolo 119, limitato alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale per gli edifici unifamiliari e plurifamiliari, e non faccia la stessa cosa alla lettera a) avente ad oggetto il cosiddetto cappotto termico. Anche perché il comma 1-bis dell’articolo 119, la cui abrogazione è prevista dalla stessa bozza del Decreto Semplificazioni, non fa discrimine e si riferisce ad entrambe le fattispecie.