CFP Sostegni bis: la restituzione parziale mette a rischio il nuovo contributo automatico

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

L’articolo 1 del Decreto Sostegni-bis prevede il riconoscimento di un ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno presentato istanza e ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dal precedente “Decreto Sostegni” di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

Per effetto di tale disposizione, in particolare, la seconda edizione del CFP è riconosciuto in via automatica solo a coloro che:

  • hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del nuovo Decreto Sostegni bis;
  • sono rientrati nella previsione del DL 41/2021 ricevendo l’accredito delle somme spettanti;
  • non abbiano restituito il contributo ricevuto o lo stesso non risulti indebitamento percepito.

Rispettate queste tre condizioni l’accredito delle nuove somme stanziate dal Decreto Sostegni-bis avverrà in automatico a cura dell’Agenzia delle Entrate.

Sul punto il successivo comma 2 dell’art. 1 precisa “Il nuovo contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta nella misura del cento per cento del contributo già riconosciuto ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ed è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, ovvero è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo”.

Il nuovo beneficio spetterà ovviamente anche a coloro che hanno richiesto il riconoscimento delle somme del CFP previste dal precedente Decreto Sostegni sotto forma di credito d’imposta.

I beneficiari, dunque, sono esonerati dalla presentazione di una nuova istanza.

Niente automatismi per chi ha restituito il precedente CFP– Come detto, però, alcuna erogazione automatica avverrà nei confronti di coloro che hanno restituito il precedente CFP o lo abbiano indebitamente percepito.
Ci si chiede tuttavia cosa accade laddove l’indebita percezione ovvero la restituzione sia stata solo parziale.

Infatti, se da una parte si potrebbe ipotizzare che l’Agenzia delle Entrate identifichi tempestivamente le ipotesi di restituzione parziale e provveda ad erogare la seconda versione del contributo nella misura debitamente spettante al contribuente, dall’altra appare più verosimile ipotizzare che in tali casi il contributo verrà accreditato nella stessa misura del precedente stante appunto le difficoltà nell’identificare tempestivamente e correttamente le indebite percezioni parziali.

Si ricorda all’uopo che il contribuente può motu proprio regolarizzare l’indebita percezione delle somme restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, applicando alle sanzioni le riduzioni di cui all’articolo 13 del D.lgs. n. 472/1997.

La restituzione avverrà mediante F24 utilizzando gli appositi codici tributo.

Per cui è evidente che, affinché la possibilità di fruire dell’accredito automatico del nuovo Cfp sia realistica, l’Agenzia dovrà essere in grado di scomputare volta per volta le somme restituite da quelle originariamente accreditate al fine di addivenire ad una stima corretta dell’importo spettante da accreditare automaticamente.
Laddove, nella più probabile delle ipotesi, ciò non possa essere fatto agevolmente e tempestivamente, si presume che per tali contribuenti l’unica strada per evitare effetti sanzionatori (anche penali) sull’indebita percezione del contributo automatico previsto dal Sostegni-bis sia la restituzione della parte non spettante.

Questa soluzione, infatti, determinerebbe una legittima fruizione del contributo da parte del contribuente il quale, però, dovrebbe restituire, oltre che la quota di contributo non spettante, anche sanzioni e interessi.

Proprio su quest’ultimo aspetto si nutrono perplessità, in quanto l’eventuale accredito di un ammontare non esatto del nuovo contributo risulterebbe imputabile esclusivamente all’Agenzia delle Entrate essendo, in tale contesto, il contribuente del tutto incolpevole.

Ecco dunque che potrebbe palesarsi l’ipotesi di restituire esclusivamente la parte di contributo non spettante senza l’applicazione di sanzioni. Resta da chiedersi quale sarà il comportamento dell’Amministrazione Finanziaria in questi casi, perché, a parare di chi scrive, il rischio che entro i termini decadenziali (otto anni) l’Agenzia possa richiedere al contribuente il pagamento delle sanzioni calcolate sull’indebito contributo restituito è comunque concreto e da non sottovalutare.
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