Con la Circolare n. 6/E del 4 giugno 2021 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in ordine all’applicazione, per il periodo d’imposta 2020, degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui al decreto legge n. 50 del 2017.
In particolare, per tale periodo d’imposta, tutti gli ISA sono stati oggetto di una profonda revisione finalizzata a garantirne il periodico aggiornamento e la corretta applicazione oltre che, inevitabilmente, alla predisposizione di adeguati correttivi che tengano conto delle difficoltà economiche e finanziarie indotte dall’emergenza Covid-19.
Tra le modifiche di maggiore rilievo si segnala un’importante novità che interessa le attività professionali: il quadro dati contabili “G” del Modello ISA è stato definitivamente soppresso e sostituito dal quadro dati contabili “H”.
Il quadro H, in sostanza, a partire dal periodo d’imposta 2020, rappresenta, come già anticipato, l’unico quadro contabile riferibile alle attività professionali.
Tale quadro, presentandosi con una struttura e una composizione dei righi sostanzialmente identica a quella del quadro RE del modello REDDITI, prevede nelle relative istruzioni un puntuale richiamo dei corrispondenti righi del citato quadro RE, quadro, come noto, finalizzato alla determinazione del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni.
La modifica in commento si prefigge l’obiettivo di semplificare notevolmente le modalità di compilazione degli Isa e limitare, il più possibile, errori correlati all’interpretazione delle istruzioni dei modelli.
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA da indicare nel citato quadro, le istruzioni precisano che occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR.
Come previsto per il quadro F, anche per il quadro H non devono essere indicati in alcun rigo i contributi e le indennità erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in quanto non concorrono alla formazione del reddito. Il riferimento specifico è agli aiuti previsti dalle seguenti disposizioni: art. 25 del D.L. n. 34 del 2020, art. 59 del D.L. n. 104 del 2020, art. 1 del D.L. n. 137 del 2020 e art. 2 del D.L. n. 149 del 2020.
Composizione del nuovo quadro H– Il nuovo quadro H si presenta con una struttura e una composizione dei righi sostanzialmente identica a quella dei quadri RE, per cui devono essere riportati gli stessi importi dichiarati nei corrispondenti righi del quadro RE.
Fanno eccezione i seguenti dati:
- rigo H01: valore dei beni strumentali;
- rigo H21: spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
- righi da H22 a H27: elementi contabili necessari alla determinazione dell’IVA.
In particolare, per quanto concerne il valore dei beni strumentali andrà riportato l’ammontare complessivo del valore dei beni strumentali in proprietà, considerando il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni materiali e immateriali ammortizzabili ai sensi del TUIR, al lordo degli ammortamenti. Le “Istruzioni alla compilazione del quadro H” precisano, però, che nella determinazione del “Valore dei beni strumentali” non devono essere indicati i beni in leasing, ma solo i beni in proprietà.
Ciò rappresenta certamente una novità rispetto al vecchio quadro G la cui compilazione, al rigo G14 – CAMPO 1, richiedeva l’indicazione dell’ammontare complessivo del valore dei beni strumentali inclusi i beni in leasing. In sostanza, a differenza del rigo H01, ai fini della determinazione di tale voce nel quadro G andava considerato, oltre al costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni materiali e immateriali ammortizzabili ai sensi del TUIR, al lordo degli ammortamenti anche il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e il valore normale, al momento dell’immissione nell’attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.
Nel CAMPO 2 del medesimo rigo, inoltre, andava indicato il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione finanziaria (leasing) e non finanziaria, già inclusi nel campo 1.
Proseguendo nella disamina del quadro H ulteriore eccezione rispetto al quadro RE è rappresentata dal rigo H21, ovvero dal valore rappresentato dalle spese relative ai collaboratori coordinati e continuativi. Le spese per prestazioni di lavoro vengono già indicate al rigo H11, riportando l’importo corrispondente a quanto indicato nel rigo RE11, del quadro RE del modello REDDITI.
Il rigo H21 in particolare dovrà, invece, indicare l’ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d’imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale versato alla gestione separata presso l’Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti l’attività esercitata dal contribuente.
Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche:
- le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;
- le quote di accantonamento maturate nel periodo d’imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione;
Infine i righi H22 e H 27 sono stati deputati ad accogliere gli elementi contabili necessari alla determinazione dell’IVA.
Nel dettaglio, le istruzioni alla compilazione del quadro H precisano che:
- nel rigo H22, barrando la relativa casella, l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto. Se è stata barrata la casella relativa all’esenzione IVA, i successivi righi necessari alla determinazione dell’aliquota IVA non devono essere compilati;
- nel rigo H27, l’aliquota IVA applicata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, se diversa dall’aliquota media IVA determinata sulla base del seguente rapporto: Iva su operazioni imponibili (H25, campo 1 – H25, campo 2 + H25, campo 3) – [Iva su cessioni di beni ammortizzabili + Iva su passaggi interni] (H26) rapportato alla somma tra il Volume d’affari (H23) e le Altre operazioni, sempre che diano luogo a compensi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione (H24).