Essere invisibili al fisco non sarà più sufficiente. Questo è quanto emerge dal testo del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze oggetto di consultazione pubblica finalizzato ad adeguare l’accertamento sintetico al contesto socio-economico mutato nel corso dell’ultimo decennio. Per buona pace degli evasori totali, ovvero di quei soggetti ignoti all’Amministrazione Finanziaria per i quali, oltre ai redditi, difettano il sostenimento di spese, anche delle più elementari. Da oggi in poi essere troppo parsimoniosi rappresenterà un problema.
Il redditometro è una metodologia sintetica di determinazione del reddito delle persone fisiche che prescinde dalla natura dei redditi prodotti per focalizzarsi sulle spese di qualsiasi genere sostenute dal contribuente nel corso del periodo di imposta. Dal confronto delle spese sostenute ed i redditi dichiarati, o comunque delle risorse finanziarie a disposizione, l’Amministrazione Finanziaria, fermo restando i principi che regolano la ripartizione dell’onere probatorio, potrà accertare la differenza di spese che non trova un adeguata copertura nelle legittime disponibilità personali del contribuente. L’articolo 34 comma 5 del DPR n. 600 del 1973, in particolare, legittima la determinazione sintetica del reddito sulla base del contenuto induttivo di elementi significativi di capacità contributiva, ovvero spese, determinati anche mediante l’analisi statistica, in ragione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza.
Il nuovo decreto, seguendo il solco del precedente Decreto del 16 settembre 2015, di fatto mai entrato in vigore in quanto sospeso con effetto a partire dal periodo di imposta 2016 per mano del DL n. 87 del 2018, delinea i nuovi elementi indicativi di capacità contributiva ed i rispettivi criteri applicativi. Come è stato nel passato, il nuovo redditometro individua il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva ai sensi e per gli effetti dell’articolo 38 del DPR n. 600 del 1973. Oltre agli elementi indicativi di capacità contributiva presenti negli archivi dell’anagrafe tributaria in possesso dell’Amministrazione Finanziaria ed alle spese di mantenimento collegate ad alcune categorie di beni e servizi effettivamente detenuti, il contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva indicati nella tabella A del provvedimento in consultazione è determinato considerando la quota di risparmio formatasi nell’anno e non utilizzata per i consumi, gli investimenti ed altre eventuali spese.
C’è, tuttavia, una novità sostanziale non precedentemente prevista. In assenza di dati in anagrafe tributaria relativi alle indicate categorie presenti nella predetta tabella A al decreto ministeriale, costituisce elemento di capacità contributiva il valore induttivo desumibile dai beni e servizi considerati essenziali per conseguire uno standard di vita minimamente accettabile per una famiglia con determinate caratteristiche. In particolare, qualora dal contraddittorio instaurato con il contribuente non emerga il sostenimento delle spese più basilari ovvero altre informazioni che giustifichino la propria apparente indigenza, l’Amministrazione Finanziaria potrà attribuire al contribuente una spesa minima necessaria per posizionarsi al limite della soglia di povertà assoluta il cui ammontare è individuato annualmente dall’Istat.
La soglia di povertà assoluta rappresenta il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia, definita in base all’età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza. Una famiglia è assolutamente povera se sostiene una spesa mensile per consumi pari o inferiore a tale valore monetario.
Tale valore può essere determinato utilizzando l’apposito calcolatore, reso disponibile sul sito dell’Istituto Nazionale di Statistica, mediante il quale selezionando il numero di componenti il nucleo familiare per classe di età, la ripartizione geografica di residenza della famiglia, la tipologia di comune e l’anno di riferimento sarà possibile elaborare, benché su base statistica, la spesa mensile per consumi ritenuti necessari per uno standard di vita minimamente accettabile. Ad esempio, una famiglia residente in un grande comune del nord Italia composta da due adulti fra 18 e 59 anni e tre figli, di cui due di età compresa fra 0 e 3 anni ed uno di età compresa fra 4 e 10 anni, la soglia di povertà assoluta per il nucleo familiare in oggetto è pari a 1.723,64 €.
Su un aspetto non c’è dubbio. L’accertamento da redditometro non è la fonte di una presunzione legale, nemmeno relativa, ma è la fonte di un insieme di presunzioni semplici, singolarmente considerabili elementi indiziari, che solo nel loro complesso possono assurgere a presunzioni qualificate, sufficienti per convincere il giudice chiamato a dirimere la questione controversia in favore dell’Amministrazione Finanziaria. In questo senso propende il tenore dell’articolo 38 comma 5 del DPR n. 600 del 1973, secondo il quale il decreto in commento può limitarsi a determinare il contenuto induttivo, presuntivo appunto, degli elementi rappresentativi di capacità contributiva, nonché la struttura stessa della metodologia applicata. Ad elementi oggettivamente determinabili, quali le spese presenti in anagrafe tributaria o le quote di risparmio accantonate nel corso del periodo di imposta, si contrappongono elementi presuntivi quali le spese di mantenimento di beni e servizi effettivamente detenuti o quelle, qualora assenti in anagrafe tributaria, ritenute essenziali per il proprio sostentamento. È dalla loro combinazione che ne deriva la legittimità o meno della contestazione. Se tutti gli elementi si spesa sono concordi nell’evidenziare un’anomala eccedenza rispetto al reddito dichiarato, non diversamente giustificata dal contribuente, sarà difficile contestare la legittimità dello strumento ed il suo risultato.
È il riferimento alla soglia di povertà assoluta a rappresentare la vera innovazione. Novità al punto da costringere il contribuente a svelare le proprie abitudini di spesa, salvo accettare di subire le condivisibili conseguenze induttive connesse a nuclei familiari sorprendentemente nullatenenti. Infatti, in assenza di esse, e di eventuali giustificazioni, il reddito sintetico potrà essere determinato sulla base dei valori statistici.
Un ragionamento che prescinde dal redditometro e che rappresenta, al contrario, una presunzione sufficientemente qualificata, ovvero ammettere che non si possa vivere di sola aria. Cosa significa? Tornando al nostro esempio ciò comporterebbe un accertamento per 20.683,68 euro (1.723,64 € per 12 mensilità), oltre eventuali quote di risparmio accumulate in ragione del reddito dichiarato.