CFP Sostegni in bilancio: il criterio per la rilevazione degli aiuti di stato in dichiarazione e in nota

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

L’art. 1 del DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. “Sostegni”) ha previsto un nuovo contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica COVID-19.

Il contributo spetta se il fatturato medio mensile conseguito nel 2020 sia inferiore di almeno il 30% del fatturato medio mensile del 2019, in tal caso esso sarà pari al prodotto tra tale calo e una percentuale variabile sulla base dei ricavi 2019. Aldilà degli aspetti eminentemente tecnici che riguardano il calcolo del contributo, che non sono oggetto di tale articolo, questa piccola chiosa iniziale serve per introdurre il tema centrale, ossia il corretto esercizio di contabilizzazione del contributo.

Il contributo rappresenta (secondo anche quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 15/2020) un contributo in conto esercizio, ossia un contributo che a norma del principio contabile OIC 12 ha “natura di integrazione dei ricavi dell’attività” dell’impresa o “di riduzione dei relativi costi ed oneri”.

In linea generale, in base all’OIC 12, i contributi in conto esercizio devono essere rilevati per competenza, nell’esercizio in cui sorge con certezza il diritto alla loro percezione, che può essere anche successivo all’esercizio al quale essi sono riferiti. La tesi che si è sempre sposata, con riferimento ai precedenti contributi a fondo perduto, è che la certezza a percepire il contributo maturi con la ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza.

In questo caso è certamente fuor di dubbio che la ricevuta di accoglimento sia giunta nel 2021, tuttavia ci sono alcuni aspetti da considerare. In primo luogo, il fatto che esso sia parametrato ad un calo del fatturato intervenuto nel 2020, e che per quanto sia erogato nel 2021, difatti tale situazione risultava in essere al 31 dicembre 2020 e pertanto, ai sensi dell’OIC29 potrebbe essere classificato come evento intervenuto dopo la chiusura d’esercizio ma in essere alla chiusura.

Ciononostante, il principio che a mio avviso deve essere seguito ai fini della corretta rilevazione del contributo è rinvenibile nella definizione di contributo in conto esercizio, il quale, come già detto sopra, serve per integrare dei ricavi che la società non ha conseguito o ridurre dei costi in cui essa è incorsa. Il contributo del DL Sostegni è forse maggiormente collegato per competenza all’esercizio 2021, essendo già stati previsti per il 2020 una serie di contributi, tra cui l’ultimo quello racchiuso nel cosiddetto DL Natale.

L’integrazione dei ricavi mancanti sarebbe già stata colmata da tali contributi, ragion per cui a parere di chi scrive il contributo dovrebbe essere rilevato per competenza nell’esercizio 2021.

Resta da comprendere se sia necessario comunque dare qualche informazione in Nota Integrativa, essendo un fatto successivo alla chiusura dell’esercizio intervenuto prima dell’approvazione del bilancio. In tal caso, qualora l’importo del contributo dovesse risultare abbastanza rilevante, potrebbe essere rilevante ricomprenderlo in Nota Integrativa tra gli eventi intervenuti dopo la chiusura, nonostante sia di competenza dell’esercizio 2021.

Discorso diverso per l’informativa da fornire con riferimento alle erogazioni pubbliche. L’art. 1 co. 125 – 129 della L. 4.8.2017 n. 124 prevede una serie di obblighi di informativa in capo ai soggetti che percepiscono erogazioni pubbliche. I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e i soggetti comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa (imprenditori individuali, società di persone e micro imprese) assolvono all’obbligo (in analogia a quanto previsto per gli enti non commerciali) mediante pubblicazione delle informazioni e degli importi su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, “entro il 30 giugno di ogni anno”.

Gli obblighi di informativa riguardano (sia per gli enti non commerciali che per le imprese) “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”. Il contributo a fondo perduto, al pari di tutti gli altri Aiuti di Stato percepiti, rappresenta una misura di carattere selettivo e potrebbe essere ricompreso negli obblighi di trasparenza previsti. Tuttavia, il contributo del DL Sostegni è stato percepito nel 2021, pertanto la Nota Integrativa relativa al bilancio 2020, che racchiude gli obblighi di trasparenza relativi ad Aiuti erogati nel 2020, non dovrà ricomprendere alcuna informazione in tal senso. C’è da sottolineare che, con riferimento agli Aiuti di Stato e de minimis registrati nel Registro Nazionale Aiuti, la trasparenza del RNA sostituisce gli obblighi di trasparenza in Nota, a condizione che l’esistenza degli aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro venga dichiarata nella Nota integrativa del bilancio oppure, in caso di soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa, sul sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

Infine, l’indicazione nel quadro degli Aiuti di Stato segue un criterio di competenza. In particolare, secondo le istruzioni previste nel Modello Redditi, devono essere indicati nella sezione degli Aiuti di Stato nel quadro RS quegli aiuti i cui presupposti per la fruizione si sono verificati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione. La compilazione deve avvenire dunque per competenza. Il contributo a fondo perduto del DL Sostegni, a prescindere dall’assenza di uno specifico codice tributo per esso previsto, al contrario di quanto avviene per tutti gli altri aiuti del 2020, non si ritiene essere un contributo “maturato” nel 2020, poiché, nonostante il calo del fatturato si sia realizzato nel 2020, il contributo matura al momento dell’accoglimento dell’istanza.

In conclusione, con riferimento al DL Sostegni: