Credito d’imposta botteghe e negozi: indicazione nel modello redditi

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

L’articolo 65 del decreto “Cura Italia” ha previsto la possibilità di fruire di un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione riferito al mese di marzo 2020 pagato relativamente agli immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Il citato credito d’imposta è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa ed è fruibile in forma automatica, ossia il suo utilizzo non è subordinato alla presentazione di un’apposita istanza di ammissione al beneficio ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il credito d’imposta può essere ceduto ai sensi dell’art. 122 del D.L. n. 34 del 2020. Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per la compensazione del credito tramite modello F24 va utilizzato il codice tributo “6914”.

Sotto il profilo fiscale lo stesso art. 65 al comma 2-bis stabilisce che il credito d’imposta in esame non concorre alla formazione del reddito d’impresa e dell’IRAP.

Ciò non di meno il medesimo dovrà correttamente essere indicato nella dichiarazione dei redditi. È doveroso precisare sin da subito che ad oggi le modalità di indicazione in dichiarazione dei crediti d’imposta erogati in epoca covid 19 non risultano particolarmente chiare e sarebbero auspicabili chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Di seguito si riporta dunque la modalità di compilazione che si ritiene più plausibile alla luce delle informazioni desumibili dalle istruzioni alla compilazione dei modelli dichiarativi.

Come indicare il credito ricevuto in dichiarazione– Laddove il beneficiario sia un contribuente in contabilità ordinaria in particolare sarà necessario indicare il credito in parola sia nel quadro RF che nel quadro RU.

Infatti, in primis risulterà necessario effettuare una variazione in diminuzione nel quadro RF, indicando il credito al rigo RF55 “altre variazioni in diminuzione” con il codice 99 al fine di sterilizzare gli effetti ai fini fiscali della precedente imputazione a conto economico del medesimo.

L’utilizzo del codice 99 in luogo del codice 84 riferibile “ai contributi alle indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito, erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.”risulta più corretta in quanto il credito d’imposta in commento non rientra nel “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” per cui non può essere indicato col codice suddetto.

A parere di chi scrive, per i contribuenti in contabilità semplificata, invece, in assenza di specifiche indicazioni al riguardo, è plausibile ritenere che il credito non debba trovare indicazione nel quadro RG.

Per entrambe le tipologie di contribuenti invece il credito maturato nel corso del 2020 dovrà essere indicato nel quadro RU. La sezione deve essere compilata solo dai soggetti che hanno maturato il diritto al beneficio, anche in caso di cessione, totale o parziale, del credito medesimo. I cessionari, invece, non devono compilare il quadro RU. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12.

Nel rigo RU1, colonna 1, dovrà essere riportato il codice identificativo del credito d’imposta. Tale codice nel caso del credito d’imposta botteghe e negozi sarà “I1”.

Al rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare complessivo del credito maturato nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione. I soggetti con periodo d’imposta 2020/2021 devono indicare il credito d’imposta, anche se lo stesso è maturato nel precedente periodo d’imposta.

Nel rigo RU6, l’ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D. Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, avendo cura di riportare gli utilizzi effettuati con il codice tributo relativo al credito indicato nel rigo RU1 ovvero nel caso di specie il codice tributo “6914”.

Nel rigo RU12, colonna 2, l’ammontare del credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione.

È doveroso puntualizzare che la compilazione del quadro RU risulta necessaria anche nel caso in cui il contribuente abbia optato per la cessione del credito maturato ai sensi dell’art. 122 del Dl 34/2020.

In caso di cessione del credito, ai sensi dell’art. 122 del DL 34/2020, occorre compilare il rigo RU9 colonna 1 e non la sezione VI-B del quadro RU. I cessionari non devono invece compilare il quadro RU del proprio modello REDDITI.

Non deve essere compilato il quadro RS (aiuti di stato).