Errori nel prospetto aiuti di stato: conseguenze e possibili rimedi

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

L’emergenza legata all’epidemia da COVID-19, oltre a costituire una pesante piaga sanitaria a livello mondiale ha finito col rappresentare un grave problema anche a livello economico. In considerazione di ciò il Governo ha adottato delle misure di sostegno che potessero arginare lo shock economico negativo causato dalla pandemia. L’indicazione nei vari quadri del modello Redditi delle tante forme di sostegno corrisposte nel 2020 assume importanza rilevante ai fini della corretta compilazione della dichiarazione.

Nei modelli dichiarativi Redditi e IRAP 2019 (relativi all’anno d’imposta 2018) è stata introdotta per la prima volta una sezione (praticamente identica per entrambi i modelli) nella quale i contribuenti sono chiamati ad indicare gli Aiuti di Stato ricevuti nel corso dell’esercizio.

Il quadro della dichiarazione destinato ad accogliere i predetti aiuti è il quadro RS.

Per ciascun aiuto va compilato un distinto rigo (RS401), utilizzando un modulo per ogni rigo compilato.

È doveroso precisare che la non corretta compilazione del quadro RS, sebbene diretta a meri fini di monitoraggio, non è priva di conseguenze.

Sul punto l’Agenzia delle Entrate già nei Provvedimenti n. 125594 del 10.5.2019 e n. 184656 del 7.6.2019 ha specificato che l’indicazione degli aiuti nel prospetto è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi in quanto la compilazione dei medesimi è funzionale al corretto riporto dei dati nel Registro nazionale aiuti di Stato (di seguito RNA). L’adempimento degli obblighi di registrazione nel Registro costituisce infatti condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti, ai sensi dell’art. 52 della L. 234/2012, come sostituito dalla Legge 115/2015.

Di recente anche il Mef ha ribadito l’importanza della corretta indicazione degli aiuti con la risposta fornita al quesito n. 5-06180 nel corso del question time in commissione Finanze alla Camera sulla compilazione della dichiarazione dei redditi in presenza di aiuti di Stato percepiti.

In tale occasione il Ministero interpellato, in risposta alle evidenziate difficoltà compilative conseguenti alla varietà e molteplicità degli aiuti erogati nel corso del 2020 per fronteggiare l’emergenza pandemica, ha chiarito che anche per gli aiuti Covid, essendo aiuti fiscali “automatici” o “semiautomatici”, l’iscrizione nel registro nazionale aiuti di Stato (Rna) viene effettuata dall’Agenzia delle Entrate acquisendo i dati necessari dai modelli dichiarativi, in quanto essi consentono di trarre alcune informazioni di matrice comunitaria, non desumibili altrimenti dalle banche dati a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria.

Per tale ragione la mancata/inesatta indicazione degli aiuti percepiti nel quadro aiuti di Stato non incidendo sull’imponibile o sull’imposta e non arrecando pregiudizio ai controlli fiscali, non ha alcuna conseguenza di tipo sanzionatorio, ciò non di meno il Ministero, ratificando quanto già precisato dall’Agenzia delle entrate nei due provvedimenti sopra richiamati, ribadisce che in ottemperanza all’articolo 17, comma 2, del Dm 115/2017 l’inadempimento degli obblighi di registrazione sul Rna determina l’illegittima fruizione dell’aiuto ricevuto.

Tale precisazione desta non poche preoccupazioni alla luce delle difficoltà evidenziate dai professionisti e specialisti del settore nella compilazione del prospetto aiuti di stato.

A parere di chi scrive, in ogni caso, è possibile ritenere che l’errore commesso dal contribuente nella compilazione del prospetto aiuti di stato possa proficuamente essere rettificato mediante la presentazione pro tempore di una dichiarazione integrativa. Depone in tal senso anche quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 26/E del 15 aprile 2021.

Nel documento citato, infatti l’Agenzia delle Entrate specifica che, qualora il contribuente ritenga di aver erroneamente compilato il quadro Aiuti di Stato (nel caso di specie inserendo l’ammontare della deduzione o della variazione in diminuzione, su cui è calcolata l’agevolazione in luogo dell’importo dell’aiuto spettante con conseguente incongruenza dell’importo dell’aiuto individuale iscritto in RNA) potrà rettificare l’errore commesso mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa.

La presentazione della dichiarazione integrativa da parte del contribuente, infatti, consentirà all’Agenzia delle Entrate di effettuare la correzione dell’importo dell’aiuto precedentemente erroneamente iscritto nel RNA.