Il commercio elettronico indiretto: le novità dal 1° luglio 2021

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2021 il D.Lgs n. 83/2021 che ha recepito nel nostro ordinamento gli articoli 2 e 3 della direttiva 2017/2455/UE, nonché la direttiva 2019/1995/UE.

Le disposizioni citate riformano l’applicazione dell’Iva nel commercio elettronico con lo scopo di semplificare le operazioni, contrastare le frodi, e assicurare alle imprese che operano nella UE condizioni di parità con altri Paesi terzi.

Le modifiche intervengono sia sul D.P.R. n. 633/1972, ma anche sul D.L. n. 331/1991 avente ad oggetto la disciplina delle operazioni intracomunitarie. In particolare, viene riformata la disciplina delle vendite a distanza e vengono introdotti nuovi obblighi per le piattaforme digitali.

Le disposizioni dell’Unione europea recepite nell’ordinamento domestico non hanno modificato le regole relative alla territorialità delle vendite a distanza. Le vendite effettuate nei confronti dei consumatori finali continuano ad essere rilevanti nello Stato membro di destinazione dei beni. La modifica principale riguarda le c.d. soglie di protezione, il cui importo era pari, nella maggior parte dei casi, a 35.000 euro. Queste soglie sono state previste con l’intento di evitare che i fornitori dovessero richiedere una posizione Iva all’interno di ogni Stato membro della UE ove risultava destinata la merce. Al di sotto di tali soglie, intese come acquisti totali effettuati da persone fisiche di uno Stato membro, l’operazione scontava l’imposta nel Paese del fornitore. In conseguenza delle modifiche, con decorrenza dal 1° luglio 2021:

  • fino alla soglia minima annua di 10.000 euro, l’Iva viene applicata nel Paese del cedente;
  • al superamento della soglia minima annua di 10.000 euro, l’operazione sarà soggetta ad imposizione nel luogo in cui i beni risultano destinati.

La verifica dell’eventuale superamento del nuovo limite deve essere effettuata avendo riguardo alle operazioni poste in essere nell’anno precedente e nell’anno in corso. Inoltre, si deve tenere conto di tutte le operazioni poste in essere i tutti i Paesi UE.

In passato, nel caso di superamento delle soglie prestabilite, il fornitore soggetto passivo Iva poteva scegliere di applicare il regime del MOSS, al fine di superare l’obbligo di identificazione nei singoli Paesi membri in cui sono state effettuate le cessioni, nel rispetto delle regole di fatturazione del proprio Stato membro.

In base alle nuove disposizioni, il regime semplificato di identificazione Iva dello sportello unico, c.d. regime Mini One Stop Shop è stato esteso alla vendite a distanza e alle prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali. In particolare, sono stati introdotti due regimi semplificati:

  • il regime One Stop Shop, per le vendite a distanza di beni spediti a partire da uno Stato membro e a destinazione di consumatori finali di altro Stato membro della UE e per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate all’Iva nello Stato membro di consumo;
  • il regime Import One Stop Shop, per le vendite a consumatori finali di beni importati da paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro.

Le novità riguardano anche le vendite a soggetti consumatori finali tramite l’uso di interfacce elettroniche. Queste operazioni sono state puntualmente definite all’interno del decreto Iva. Con riferimento a tali ultime operazioni è stato introdotto il nuovo articolo 2-bis che individua la cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche e le ipotesi in cui tali interfacce sono considerate fornitori presunti con tutti gli adempimenti ad essi collegati.

Se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, si considera che lo stesso soggetto passivo in questione abbia ricevuto e ceduto detti beni.