Cashback in time-out: sarà un decreto insufficiente

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Si interrompe, almeno parzialmente, la strategia “cashless” attuata nel corso degli ultimi mesi. Lo schema di Decreto Legge recante le nuove misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno all’imprese prevede, fra le altre disposizioni, la sospensione temporanea del programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per gli acquisti effettuati mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici introdotto dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 novembre 2020, n. 156. Si ampliano, invece, alcune misure a sostegno delle imprese quali il credito di imposta sulle commissioni dovute sui pagamenti elettronici e l’introduzione del nuovo credito di imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo degli strumenti che consentono tali pagamenti.

L’articolo 1, comma 288, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, prevede il riconoscimento del diritto ad un rimborso in denaro per le persone fisiche che, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte e professione, effettuino acquisti con strumenti di pagamento elettronici. Previa l’adesione volontaria al programma, la misura prevede l’attribuzione di un rimborso in misura percentuale, pari al 10%, per ogni transazione “tracciata”, con un minimo di 50 distinte transazioni e fino ad un valore di 150,00 euro per ogni singola transazione.

La disposizione, introdotta dal primo gennaio 2021, si sarebbe dovuta sviluppare su tre semestri, fino al 30 giugno 2022. L’articolo 1 della bozza del Decreto Legge in commento, tuttavia, ne prevede la sospensione per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021. Subiranno un ritardo, inoltre, i rimborsi dovuti per le transazioni del periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021 e 1° gennaio 2022-30 giugno 2022 che non avverranno più entro 60 giorni dal termine del semestre, bensì rispettivamente entro il 30 novembre 2021 ed il 30 novembre 2022. Saranno ritardati anche i rimborsi speciali, pari a 1.500,00 euro, previsti per gli aderenti che abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni.

Il Cashback viene stravolto solo dopo sei mesi di attuazione a regime. La misura viene ridotta su base semestrale ed allentata nella sua attuazione pratica. Non si comprende se sia il primo passo verso l’abbandono definitivo ovvero semplicemente la sua riduzione, soprattutto per questioni di bilancio.

In questo contesto l’esecutivo, a fronte della temporanea sospensione del predetto programma, amplia l’entità del credito di imposta riconosciuto agli esercenti attività di impresa, arte e professione che effettuano operazioni nei confronti di consumatori finali, determinato sulle commissioni di pagamento dovute per i pagamenti elettronici ricevuti. Per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 il credito di imposta previsto dall’articolo 22 del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 viene incrementato fino a coprire il 100 % degli oneri sostenuti.

Sempre secondo una finalità compensativa, viene introdotto un credito di imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo degli strumenti che consentono la ricezione di pagamenti in forma elettronica. Ai medesimi esercenti attività di impresa, arte o professioni spetterà un credito di imposta parametrato al costo di acquisto, noleggio o utilizzo dei predetti strumenti, in forma percentuale variabile e nel limite di spesa massimo di 230,00 euro per soggetto beneficiario. Il credito di imposta sarà pari al 70% per i soggetti con compensi o ricavi relativi al periodo di imposta 2020 inferiori a 200.000,00 euro, al 40% per i soggetti con compensi o ricavi relativi al periodo di imposta 2020 superiori a 200.000,00 euro e fino a 1 milione di euro, al 10% per i soggetti con compensi o ricavi relativi al periodo di imposta 2020 superiori a 1 milione di euro e fino ad un massimo di 5 milioni. Inoltre, ai medesimi soggetti che nel corso del 2022 acquistino, noleggino ovvero utilizzino strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentano anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate nell’ambito della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi è riconosciuto un credito di imposta, nel limite massimo di spesa di 460,00 euro, pari al 100% per i soggetti con compensi o ricavi relativi al periodo di imposta 2020 inferiori a 200.000,00 euro, al 70% per i soggetti con compensi o ricavi relativi al periodo di imposta 2020 superiori a 200.000,00 euro e fino a 1 milione di euro, al 40% per i soggetti con compensi o ricavi relativi al periodo di imposta 2020 superiori a 1 milione di euro e fino ad un massimo di 5 milioni.

I predetti crediti saranno utilizzabili esclusivamente in compensazione, successivamente al sostenimento della spesa, e dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi in cui il credito è maturato ed utilizzato. In particolare, considerando la loro natura di aiuti di Stato, dovranno essere indicati anche al rigo RS401.

La bozza di Decreto Legge riserva, infine, l’ennesima proroga in materia della riscossione, differendo il termine del periodo di sospensione dell’attività esecutiva previsto dall’articolo 68, comma 1, del DL n. 18 del 2020 fino al 31 agosto 2021. Se confermato, resteranno sospesi i termini di versamento previsti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e dagli avvisi esecutivi di cui agli articoli 29 e 30 del DL n. 78 del 2010 per l’intero periodo che va dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. I versamenti non eseguiti si considereranno tempestivi solo se effettuati entro il 30 settembre 2021. Differite sempre al 31 agosto il termine delle sospensioni disposte sulla compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo e quelle sui pignoramento dell’agente della riscossione su stipendi e pensioni, previste rispettivamente dagli articoli 145 e 152 del DL n. 34 del 2020. Silenzio assordante, invece, in merito alle scadenze del 2020 e 2021 relative alle procedure di Saldo e Stralcio e Rottamazione-Ter.

Obiettivamente poche novità sotto il sole. Chi attendeva disposizioni risolutive rispetto al tema della riscossione resterà deluso. Come delusi risulteranno coloro i quali, in tempi di annunciata riforma fiscale, attendevano una semplificazione nelle misure agevolative a favore delle imprese. La bozza introduce ulteriori crediti di imposta che, in considerazione del limitato impatto sull’economia delle imprese, si trasformeranno inevitabilmente in maggiore burocrazia, anche e soprattutto per gli intermediari chiamati a calcolarne l’entità e consentirne l’attuazione.