Crisi di liquidità. Forza maggiore

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Con l’ordinanza n.15415 del 3 giugno 2021 la Corte di Cassazione ha affermato che il ricorrente – in presenza di omessi versamenti – che voglia giovarsi della forza maggiore, dovrà dare prova che non gli sia stato altrimenti possibile reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, atte a consentirgli di recuperare la necessaria liquidità, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e a lui non imputabili. Analizziamo, quindi, l’interessante pronuncia, unitamente ai principi affermati, che recepiscono, sostanzialmente, quelli espressi in sede penale.