Quello in atto è il sadico gioco del gatto con il topo, in cui il secondo viene mantenuto per la coda dal primo. Il gatto, nel pregustare il suo bocconcino, si diverte nell’osservare il topo dimenarsi, bloccato dalla zampa del suo nemico. Il gioco dura fin quando il felino vorrà o, almeno, fino a quanto la fame non prevalga sul suo ludico passatempo.
Questa è la sensazione comune degli operatori del mondo tributario non appena letto il modello di istanza del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 commi 5-15 del DL n. 73 del 2021 approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 175776 del 2 luglio 2021. Un modello alla prima vista più lungo e complesso dei precedenti che, proprio a differenza dei primi contributi a fondo perduto, cela la perversione dell’Amministrazione Finanziaria nei confronti della burocrazia. Questa volta, infatti, a fare la differenza sono gli elementi da dichiarare al fine del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” e successive modificazioni, la cui definizione è lasciata al libero arbitrio dell’Amministrazione Finanziaria.
Al comma 13 della norma introduttiva il contributo a fondo perduto in commento prevede l’attuazione della disposizione mediante il canonico Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, atto mediante il quale l’Amministrazione Finanziaria deve determinare le modalità di effettuazione dell’istanza, i termini di presentazione ed ogni altro elemento necessario ed utile al fine. Questa volta, tuttavia, il Legislatore prevede che sia la stessa Amministrazione Finanziaria ad individuare gli elementi utili alla verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti imposte per gli aiuti di Stato dal Quadro Temporaneo.
In attuazione dei poteri conferiti, l’Agenzia delle Entrate ha previsto nel modello di richiesta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000 mediante la quale il contribuente deve dichiarare di non aver superato i limiti massimi consentiti dalle rispettive sezioni del Quadro Temporaneo, nonché il rispetto degli ulteriori requisiti previsti dalla disposizione normativa medesima. In maniera del tutto inutile ed inaspettata, tuttavia, l’Amministrazione Finanziaria aggiunge il quadro A avente ad oggetto l’elencazione degli aiuti ricevuti, previsti dalla normativa emergenziale e riconducibili alle predette Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework.
Un elencazione corposa di agevolazioni relative al DL n. 34 del 2020, al DL n. 104 del 2020, al DL n. 137 del 2020, al DL n. 172 del 2020, alla Legge di Bilancio del 2021 n. 178 del 2020, al DL n. 41 del 2021 ed, infine, al DL n. 73 del 2021, ovvero la stessa norma che ha introdotto il contributo a fondo perduto per il quale si invia l’istanza. In chiusura, inoltre, è prevista la necessità di indicare la percezione di eventuali altri aiuti riconducibili alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework, anche se di natura non fiscale e non erariale.
Si tratta di una complicazione inutile, almeno per due ordini di ragioni. La norma conferiva all’Amministrazione Finanziaria la possibilità di individuare gli elementi da dichiarare nell’istanza per la verifica dei limiti imposti dal Quadro Temporaneo. In questo erano sufficienti le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Rilasciare una dichiarazione analitica degli aiuti percepiti non è solo ridondante rispetto alle finalità, ma assolutamente inutile. Da questo punto di vista, infatti, a valere è il contenuto della dichiarazione di non superamento dei limiti imposti, non certo l’elencazione degli aiuti di Stato ricevuti. Inoltre, mancando l’ammontare percepito (per fortuna), si spieghi quale contenuto informativo possa apportare un elenco di crocette alle quale non corrisponde una congrua quantificazione. L’elencazione, infine, duplica informazioni già note all’Amministrazione Finanziaria e che, fra l’altro, confluiranno nel quadro RS rigo 401 della prossima dichiarazione dei redditi.
Il quadro A del modello di istanza del contributo a fondo perduto previsto dai commi 5-15 dell’articolo 1 del DL Sostegni-bis non solo è giuridicamente inutile, ma rappresenta una sostanziale duplicazioni rispetto ad un altro adempimento, la sezione Aiuti di Stato del modello Unico2021, introdotto per lo stesso identico fine. Un vero e proprio parallelismo che se da un lato sembrerebbe semplificare il lavoro del redattore, potendo attingere di volta in volta dall’uno o dall’altro prospetto, in base all’ordine cronologico di redazione, dall’altro viola espressamente uno dei principi cardine dell’ordinamento tributario, se solo fosse fatto rispettare.
Ai sensi dell’articolo 6 comma 4 dello Statuto del Contribuente, al contribuente non possono essere richiesti dati ed informazioni già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche. Se, pur ai limiti della follia, l’utilità pratica del quadro RS rigo 401 è stata individuata dal MEF nella raccolta di quelle informazioni di complemento ignote all’Agenzia delle Entrate, questa volta i dati richiesti dall’Amministrazione Finanziaria sono per buona parte ad essa noti. Se escludiamo le esenzioni previste in tema di IMU, per contributi a fondo perduto e crediti di imposta l’Amministrazione Finanziaria, infatti, è già a conoscenza della loro erogazioni o utilizzazione.
Il quadro A dell’istanza, utile poco più di un promemoria degli aiuti di Stato che dovranno essere indicati nel quadro RS dell’Unico2021, è rappresentativo dello stato di confusione dell’Amministrazione Finanziaria, nel suo ennesimo esercizio vanitoso. Informazioni inutili che, tuttavia, amplificheranno le cause di incoerenza.