Il decreto Sostegni bis, decreto-legge 73 del 25 maggio 2021, in vigore dal 26 maggio 2021, ripropone la previsione di contributi a fondo perduto, disegnando un complesso quadro di possibilità a disposizione dei contribuenti. La misura prevede infatti contributi ad erogazione automatica, nuovi contributi parametrati al calo di fatturato basati su diversi archi temporali e un nuovo contributo a “conguaglio” non più commisurato al calo di fatturato, bensì al calo reddituale. Il nuovo contributo ha una struttura più articolata dei precedenti e mira a fornire un sostegno economico più adeguato e organico ai soggetti in difficoltà.
Tuttavia, la suddetta misura, al pari delle precedenti, è sottoposta ad sistema di controlli e sanzionatorio particolarmente severo e gravoso volto soprattutto a scoraggiare possibili abusi.
L’Agenzia delle Entrate, infatti, procede al controllo dei dati dichiarati nelle istanze pervenute applicando le disposizioni in materia di accertamento sulle dichiarazioni (articoli 31 e seguenti del DPR n. 600/1973) ed effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica Iva, nonché ai dati delle dichiarazioni Iva e Redditi.
La sanzione prevista – Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle Entrate procede alle attività di recupero del contributo, irrogando la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471/1997 nella misura minima del 100% e massima del 200%. Per tale violazione è esclusa la possibilità della definizione agevolata. Nel medesimo caso si applica, inoltre, la pena prevista dall’articolo 316-ter del Codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente:
- la reclusione da 6 mesi a 3 anni;
- nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.
L’utilizzo del ravvedimento operoso – Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo, i relativi interessi e versando la sanzione con applicazione delle riduzioni previste per il ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997).
L’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, consente, ove la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, di beneficiare di una riduzione della sanzione prevista a seconda del momento in cui l’autore della violazione regolarizza la propria posizione (1/9, 1/8, ecc).
Alla luce di tutto quanto precede, il riconoscimento da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’applicazione dell’art. 13 D.Lgs. n. 471/1997 in oggetto mitiga fortemente le pesanti conseguenze sanzionatorie previste in caso di percezione di un contributo non spettante.
Il contribuente a tal fine dovrà però prontamente riversare all’erario oltre al contributo indebitamente percepito anche i relativi interessi e le sanzioni sebbene con le riduzioni disposte dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.