Bonus Ristorazione: l’esposizione nel modello Redditi

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Tra le “enne” iniziative assunte dai diversi Governi che si sono succeduti in quest’ultimo, particolarissimo, anno e mezzo (contributi a fondo perduto, crediti di imposta, esoneri o proroghe di versamenti ecc. ecc.) ve n’è una, il cd. “bonus ristorazione”, la cui indicazione nel modello Redditi ha suscitato numerose domande da parte dei nostri lettori.

Innanzi tutto, occorre focalizzare l’attenzione sul fatto che tale “bonus”, introdotto dall’articolo 58 del D.L. 104 del 14 agosto 2020, è stato riconosciuto nell’ambito dei cd. aiuti de minimis, e non entro la cornice del “Temporary Framework” europeo, ovvero il quadro di aiuti pensati specificatamente per fronteggiare l’emergenza economico-sanitaria del Covid-19, che prevede requisiti similari a quelli richiesti per l’accesso agli aiuti de minimis, ma tetti decisamente superiori.

Come ricorderemo, il contributo era destinato alle imprese (ancora in attività alla data dell’entrata in vigore del decreto) esercenti attività con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20 e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00, nonché con codice ATECO 55.20.52 e 56.10.12, per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP. Il tutto nell’ottica della valorizzazione della materia prima di territorio.

Tra le condizioni per accedere al contributo era previsto che il fatturato/corrispettivi medio dei mesi da marzo a giugno 2020 dovesse essere inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019 (requisito non richiesto ai soggetti che avevano avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019). Per accedere al contributo, inoltre, era necessario aver acquistato almeno 3 differenti tipologie di prodotti agricoli o alimentari presenti nella “Tabella prodotti” definita dal Ministero ed il prodotto principale non doveva superare il 50% della spesa totale sostenuta e documentata. Per concludere le spese dovevano risultate onorate con modalità tracciabile.

Seppure la formulazione della norma ricordi, nel passaggio relativo al calo di fatturato e corrispettivi, quella prevista per i contributi a fondo perduto, a cambiare, come si è detto, è la cornice nell’ambito della quale la misura è stata assunta, tant’è che in sede di richiesta il contribuente era tenuto ad autocertificare di non aver percepito aiuti in regime “de minimis” e de “minimis agricolo” nell’ultimo triennio, incluso l’anno della domanda, complessivamente superiori agli specifici limiti previsti per tali tipologie di aiuti, ovvero 200mila euro, oppure 25mila euro nel caso di “de minimis agricolo” (limiti ben diversi rispetto a quelli previsti dal Temporary Framework europeo).

Per quanto qui in esame, ovvero come devono essere trattati i “bonus ristorazione” in sede di dichiarazione dei Redditi, e restando in stretta correlazione con quanto sovra esposto, è necessario richiamare il decreto che ha dato concreta attuazione alla misura (decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 ottobre 2020, G.U. 277 del 6 novembre 2020); tale decreto, oltre a fissare tempi e modi di presentazione delle domande per il tramite di Poste Italiane, all’articolo 6, comma 4, prevedeva con rifermento alle modalità di istruttoria che: “Il concessionario … svolti i prescritti riscontri e registrazione presso il Registro nazionale aiuti, quantifica la misura del contributo spettante in via definitiva e lo comunica al Ministero.

La registrazione del “bonus ristorazione” nel Registro Nazionale Aiuti (RNA), consultabile per le opportune verifiche all’indirizzo RNA Trasparenza Aiuti, è dunque già avvenuta, e pertanto non è richiesta l’indicazione del contributo nel quadro RS, la cui funzione è appunto quella di “alimentare” tale registro con i dati degli aiuti di Stato in tutti quei casi nei quali l’iscrizione non sia già stata effettuata/effettuabile.
Non si rilevano complicazioni nemmeno dal punto di vista fiscale. Infatti, la stessa norma istitutiva del contributo (art. 58 D.L. 104/2020, comma 5) prevede espressamente che esso non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta IRAP. Si tratta quindi di un contributo non tassato, e ciò in forza della norma istitutiva; non è necessario, pertanto, fare ricorso all’articolo 10-bis del D.L. 137/2020 ai fini di vantare la detassazione, e ciò semplifica di molto tutta la questione.

Occorre infatti ricordare che, almeno allo stato attuale, le istruzioni di compilazione dei modelli Redditi e dell’IRAP prevedono l’indicazione in quadro RS (Redditi) e nel quadro Aiuti di Stato in IRAP della “detassazione ex art. 10-bis D.L. 137/2020”, dato la cui valorizzazione resta, a tutt’oggi, questione controversa ed irrisolta. Per inciso, questa problematica dovrebbe trovare a breve soluzione definitiva, posto che con emendamento approvato nel corso dell’iter di conversione del decreto Sostegni-bis è stato prevista l’abrogazione del comma 2 dell’articolo 10-bis del D.L. 137/2020; ciò significa che resterebbe valida la detassazione incondizionata di tutte le indennità ed agevolazioni varie introdotte a favore dei contribuenti in sede di pandemia, ma tale detassazione con costituirebbe più “Aiuto di Stato”, con tutte le complicazioni che ne derivano.

Tornando al contributo ristorazione, posto che si tratta di un contributo detassato lo stesso dovrà essere indicato come variazione in diminuzione del quadro RF, e come variazione in aumento e in diminuzione nel quadro RG (per quanto l’obbligatorietà di questa operazione di “più e meno” nel quadro G appaia paradossale), in entrambi i casi utilizzando il codice generico 99, visto che per la misura non è stata prevista una codifica dedicata e, come si è detto, non si rientra nemmeno nella previsione dell’articolo 10-bis del D.L. 137/2020.