Non è possibile distaccarsi dal dato normativo, nonostante la procedura possa apparire a prima vista inutilmente complessa. Nei lavori di recupero edilizio eseguiti dalle società di persone l’opzione per la cessione del credito di imposta prevista dall’articolo 121 del DL Rilancio può essere esercitata esclusivamente dal soggetto beneficiario, ovvero dai soci della società medesima.
Dopo la pubblicazione della Risoluzione n. 34/E del 25 giugno 2020 che ha definitivamente sdoganato la possibilità per i titolari reddito di impresa di beneficiare delle detrazioni per la riqualificazione energetica e per gli interventi antisismici, l’opzione di sconto sul corrispettivo ovvero di cessione del credito prevista dall’articolo 121 del DL Rilancio assume tutt’altra dimensione. La predetta opzione, aperta a tutti i beneficiari delle detrazioni elencate al secondo comma della stessa norma, consente l’immediata monetizzazione del credito da parte dei soggetti che sostengono negli esercizi finanziari 2020 e 2021 le spese rilevanti ai fini della detrazione. Come previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 e sue successive modifiche, l’opzione è esercitata dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del DPR n. 322 del 1998.
In tale contesto emerge il caso del tutto particolare delle società ed associazioni “trasparenti” ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR. Tali soggetti collettivi, in particolare, non sono titolari del rapporto di imposta, essendo il reddito dichiarato attribuito automaticamente al socio o associato partecipante in ragione del rapporto di partecipazione agli utili. Come per il reddito di impresa o di lavoro autonomo attribuito, anche l’onere sostenuto dall’ente viene imputato per trasparenza (risposta all’interpello n. 303 del 2019). Per effetto di tale collegamento il socio della società “trasparente” ha diritto, proporzionalmente alla propria quota di partecipazione, alla detrazione per le spese sostenute dalla società partecipata per gli interventi di recupero edilizio (risposta all’interpello n. 415 del 2019).
Orbene, benché l’articolo 121 comma conferisca la facoltà di trasferimento del credito a coloro che “sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2”, nel caso di specie la società “trasparente”, l’esercizio dell’opzione è nella sola disponibilità del socio o associato beneficiario della detrazione. Da questo punto di vista, infatti, l’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali è un’alternativa all’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativa esperibile esclusivamente dal suo titolare. In senso conforme il predetto Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 con il quale viene ribadito che il soggetto beneficiario possa optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato l’intervento o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Come per i condomini, anche per le società “trasparenti” viene a verificarsi una scissione fra il soggetto che sostiene le spese e quello beneficiario della detrazione o, in alternativa, dell’opzione per la successiva cessione. Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, infatti, è il condomino beneficiario della detrazione a cedere il relativo credito, per il tramite dell’amministratore di condominio se la cessione avviene entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa agevolata, ovvero direttamente se oggetto di trasferimento sono le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021.
Resta solo il nodo della dichiarazione dei redditi. Il socio o associato beneficiario della detrazione dovrà comunicare alla società partecipata l’avvenuto esercizio dell’opzione, cosicché l’ente possa tenerne conto nell’elaborazione della Dichiarazione del Rappresentante Legale della società o associazione contenente le informazioni utili per la corretta compilazione del quadro H del modello Unico PF del socio o associato partecipante.
A condurci in questa direzione non è solo il contesto normativo, ma la logica sottostante al rapporto di imposta. Consentendo alla società “trasparente” l’esercizio dell’opzione, il soggetto beneficiario, ovvero il socio o associato, verrebbe privato arbitrariamente del beneficio fiscale ad esso spettante. Il credito di imposta oggetto di trasferimento, infatti, non è altro che una diversa materializzazione delle detrazione fiscale, una alternativa appunto, disponibile al solo soggetto beneficiario. Uno schema indissolubile che non ammette eccezioni, a patto che non sopraggiunga una modifica legislativa.