Aiuti di Stato: pericolo scampato

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Il quadro RS 401, rigo 401, del modello Unico2021 ed il suo gemello IS201 perderanno il loro principale elemento di complicazione. Nel corso dell’iter parlamentare di conversione del Decreto Legge Sostegni-bis, infatti, è stata disposta l’abrogazione del secondo comma dell’articolo 10-bis del DL n. 137 del 2020, ovvero la disposizione che conferiva alla detassazione dei contributi relativi all’emergenza Covid-19 la natura di aiuto di Stato riconducibile al Quadro Temporaneo.

Come noto l’articolo 10-bis del DL n. 137 del 2020, al fine di uniformare il trattamento tributario delle indennità riconosciute a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi a causa dell’emergenza epidemiologica, ha disposto la generalizzata detassazione dalle imposte sui redditi, nonché l’esclusione dal valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive di tutti i contributi, le indennità ed ogni altra tipologia di agevolazione, non già esistente, all’avvento del Covid-19.

Secondo l’originaria formulazione della norma, tutt’oggi vigente, la detassazione ivi riconosciuta costituisce un beneficio fiscale rilevante ai fini del monitoraggio e controllo degli aiuti di Stato, perché espressamente ricondotto al Temporary Framework dal comma secondo dell’articolo 10-bis del DL n. 137 del 2020. Ne consegue come, almeno fino a quando l’abrogazione del predetto secondo comma non diventi finalmente realtà con la conversione definitiva del DL Sostegni-bis, che il modello Unico2021, cosi come la dichiarazione IRAP2021, dovranno riportare nei rispettivi quadri dedicati agli aiuti di Stato la detassazione di tutti i contributi e le indennità, di qualsiasi natura, erogati a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, rispettivamente utilizzando i codici 24 e 8.

Da questo punto di vista i due modelli dichiarativi sono accumunati dalla medesima sorte. Secondo le istruzioni ministeriali di entrambi i quadri aiuti di Stato il contribuente dovrà indicare l’ammontare complessivo dell’aiuto spettante consistente nel risparmio di imposta conseguente alla detassazione. Qualora i contributi saranno più di uno, sarà sufficiente la compilazione di un solo rigo nel quale rappresentare il complessivo risparmio di imposte conseguente all’irrilevanza tributaria di tutti i contributi ricevuti rilevanti ai fini della norma.

Trattandosi di una norma generale, l’articolo 10-bis si estende potenzialmente a tutti i tipi di contributi ed incentivi, di natura tributaria e non. La sua valenza, in particolare, è tale da estendersi anche ove la norma istitutiva abbia previsto la detassazione, come per le principali disposizioni in tema di contributo a fondo perduto riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate, ovvero ai casi in cui l’ente concedente abbia già comunicato l’erogazione dell’aiuto al RNA. In questo senso, infatti, non si ravvedrebbe il motivo di considerare il maniera differente l’esclusione dall’imponibile a seconda della tecnica legislativa adottata o della natura automatica o non automatica dell’aiuto di Stato dal quale scaturisce la detassazione.

Si prenda il tipico caso di un contributo a fondo perduto di natura non tributaria riconosciuto dalla Regione. Benché l’ente concessorio abbia già comunicato, o avrebbe dovuto farlo, al Registro degli Aiuti di Stato l’entità del contributo concesso, il contribuente si dovrà preoccupare di indicare nei rispettivi quadri aiuti di Stato il beneficio fiscale conseguente alla detassazione, in altri termini il risparmio d’imposta. Ad esempio, se il contributo fosse di 10.000,00 euro, al rigo IS201 della dichiarazione IRAP2021, codice aiuto 8, bisognerà indicare un aiuto spettante di 390,00 euro, importo corrispondente alla minore imposta pagata.

Nei grandi numeri, almeno ai fini Irap, la questione detassazione si era già posta per la maggiore deduzione IRAP connessa all’assunzione di dipendenti a tempo indeterminato in aree svantaggiate, prevista dall’articolo 11 del D.lgs. n. 446 del 1997. La predetta agevolazione, riconducibile al quadro “de minimis”, imponeva già al contribuente l’indicazione del risparmio fiscale conseguente ai maggiori oneri figurativi deducibili dall’imponibile. Quella dell’articolo 10-bis sarebbe una riedizione con una portata ben più generale.

Per fortuna, quello che potrebbe apparire come un incubo, potrà dissolversi non appena il Decreto Sostegni-bis sarà convertito. L’eliminazione del riferimento al Quadro Temporaneo è una chiara presa di posizione del Legislatore circa la natura della detassazione e la sua irrilevanza ai fini delle disposizioni pubblicitarie in materia di aiuti di Stato. Se prima i dubbi erano legati all’ambiguità di una disposizione che tutto appariva, tranne che un aiuto di Stato, oggi l’assunzione di responsabilità del Legislatore ha il sapore della semplificazione.

Eliminare il secondo comma dall’articolo 10-bis del DL n. 137 del 2020 significa cancellare definitivamente i codici 24 e 8 dai modelli dichiarativi, codici all’uopo deputati ad accogliere il risparmio fiscale connesso alla predetta detassazione. Peccato che ciò avvenga mentre il treno delle dichiarazioni dei redditi era in corsa, ma il pericolo scampato di calcolare il risparmio fiscale connesso alla detassazione per i soggetti Irpef è tale da giustificare questa ennesima sbavatura. Speriamo solo che i modelli dichiarativi vengano aggiornati prima del 10 settembre 2021 quando gli aspiranti al contributo a fondo perduto perequativo saranno chiamati ad inviare la dichiarazione.