600 euro fuori dal quadro RS: è la natura a fare la differenza

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Il quadro RS, rigo 401, della dichiarazione dei redditi deve essere compilato esclusivamente per rappresentare gli aiuti di Stato di natura “fiscale”, erogati in forma automatica o semi automatica ovvero, pur in presenza di un procedimento formale, nei casi in cui l’importo dell’aiuto non è determinabile nel provvedimento di concessione, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa ai fini fiscali nella quale sono dichiarati. Ne consegue come siano esclusi dalla compilazione del quadro in commento tutti gli aiuti di Stato di natura non tributaria, benché riconducibili al Temporary Framework. A fare eccezione, ma ancora per poco, la sovvenzione conseguente alla detassazione disposta dall’articolo 10-bis del DL n. 137 del 2020.

Il quadro RS401 del modello dichiarativo è lo strumento mediante il quale il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato trova concreta attuazione. Infatti, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell’Economia e delle Finanze e delle Politiche Agricole alimentari e forestali n. 115 del 31 maggio 2017, l’Agenzia delle Entrate, quale ente preposto alla fase di fruizione degli aiuti di natura fiscale, può adottare le eventuali procedure finalizzate alla comunicazione da parte dei destinatari dei dati e delle informazioni necessarie al rispetto degli obblighi connessi alla regolare alimentazione del Registro Nazionale degli Aiuti. Da qui il quadro della dichiarazione dedicato. In questo senso, limitatamente agli aiuti di Stato di pertinenza dell’Amministrazione Finanziaria, il quadro RS401, in attuazione delle disposizioni del predetto articolo 10, consente all’Agenzia delle Entrate di acquisire tutte le informazioni necessarie per la registrazione degli aiuti di Stato di matrice tributaria di cui è onerata.

Secondo le istruzioni ministeriali il prospetto in commento “deve essere compilato dai soggetti che nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione hanno beneficiato di aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti “de minimis”), nonché di quelli subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa ai fini fiscali nella quale sono dichiarati, disciplinati dall’articolo 10 del Regolamento. Il prospetto va compilato anche dai soggetti che hanno beneficiato nel periodo d’imposta di aiuti fiscali nei settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura, da registrare nei registri SIAN e SIPA”. Anche secondo l’Amministrazione Finanziaria il quadro RS401 riguarda esclusivamente gli aiuti di Stato fiscali automatici o semi-automatici esposti nella dichiarazione, i cui presupposti si siano realizzati nel periodo di imposta di riferimento della medesima. Il quadro RS401, in altri termini, è una modalità di alimentazione del RNA da utilizzare esclusivamente per gli aiuti riconducibili all’Amministrazione Finanziaria, ovvero di natura fiscale, e rappresenta una forma alternativa alle procedure di registrazione previste dagli articoli 8 e 9 del Regolamento di attuazione del registro, proprie degli aiuti subordinati ad un provvedimento di concessione.

Ne consegue come restino inesorabilmente escluse dal quadro RS401 tutte le forme di incentivo che non rappresentano aiuti di Stato e, più banalmente, quegli aiuti di Stato che non sono di natura tributaria. Da questo punto di vista, allora, non dovranno essere indicate le sovvenzioni erogate dalle Casse di Previdenza professionale, i contributi integrativi riconosciuti dalla Fondazione Enasarco, nonché le indennità straordinarie riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestioni speciali dell’Ago ai sensi e per gli effetti dell’articolo 28 del DL n. 18 del 2020. Semplicemente perché non sono aiuti di natura “fiscale”. In gestione ad altri enti, diversi dall’Agenzia delle Entrate, anche ove dovessero assumere la natura di aiuti di Stato secondo le indicazioni del Quadro Temporaneo, la loro iscrizione nel Registro Nazionale degli Aiuti sarà a cura degli enti assistenziali e previdenziali di pertinenza, quali preposti alla fruizione.

L’unica eccezione era rappresentata dalla detassazione di cui all’articolo 10-bis del DL n. 137 del 2020. Il risparmio fiscale conseguente, quale aiuto di Stato, doveva essere indicato al codice 24 del rigo RS401 del modello Redditi ed al codice 8 del rigo IS201 del modello IRAP. E questo doveva avvenire per tutte le tipologie di contributi e sovvenzioni connessi al Covid-19, anche di natura non tributaria. In questo caso ad essere rappresentato, in particolare, non era il contributo, ma l’effetto della sua detassazione, sotto forma di risparmio di imposta.

La rappresentazione trovava giustificazione dall’esplicito richiamo al Quadro Temporaneo fatto dal secondo comma del predetto articolo 10-bis. Ora l’abrogazione disposta in sede di conversione del DL Sostegni-bis avrà l’effetto automatico di liberare il modello dichiarativo di questa inutile e complicata incombenza. Non solo perché mancherà il richiamo al Temporary Framework, ma in quanto, senza più ostacoli letterali, si potrà affermare, con minore timore, come una detassazione dal tenore così generale, come quella proposta, non possa costituire un aiuto di Stato.