Le mille scadenze dell’IRES

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Per le società di capitali, l’analisi della disciplina avente ad oggetto la proroga dei versamenti connessi alle dichiarazioni dei redditi si adatta meglio ad un approccio empirico, orientato a verificare, caso per caso, le conseguenze del differimento. Il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell’imposta regionale sulle attività produttive varia a seconda del momento in cui viene approvato il bilancio di esercizio. La proroga prevista dall’articolo 9-ter del DL Sostegni-bis, di cui si attente la conversione in Legge, ove applicabile, ne rappresenta un ulteriore elemento di complessità.

Ai sensi dell’articolo 17 del DPR n. 435 del 2001, le società di capitali hanno in comune con le persone fisiche, le società di persone e le associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR la canonica scadenza delle imposte fissata al 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione. Limitando l’analisi alle società con esercizio sociale corrispondente all’anno solare, ciò vale, tuttavia, solo nell’ipotesi in cui il bilancio sia approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il 30 aprile, anche negli anni bisestili, rappresenta il riferimento temporale per la corretta determinazione dei termini di versamento.

Se il bilancio di esercizio non è approvato nei predetti termini in base a disposizioni di legge che ne consentono l’approvazione differita, il versamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo rispetto a quello di approvazione. Se, infine, l’approvazione interviene successivamente al termine differito dalla Legge, il versamento è comunque effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo rispetto a quello di scadenza del termine lungo, non potendo la scadenza delle imposte essere subordinata ad un evento che potrebbe non verificarsi mai.

In questo senso è intervenuta la disposizione prevista dall’articolo 106 del DL n. 18 del 2020 secondo la quale “in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio”. Per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2020, superato il termine del 30 aprile 2021, il 30 giugno diviene il nuovo riferimento temporale per il corretto calcolo delle imposte. I versamenti relativi ai bilanci approvati nel mese di maggio scadranno il 30 giugno, quelli relativi ai bilanci approvati a giugno o oltre scadranno il 2 agosto 2021 (in quanto il 31 luglio cade di sabato).

In passato, in tutte le ipotesi descritte, approvazione nel termine “ordinario” (30 aprile), approvazione nel termine lungo (30 giugno), approvazione oltre il termine lungo, era possibile procedere al versamento entro il trentesimo giorno successivo applicando una maggiorazione dell’0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Tale regola, per quest’anno, varrà esclusivamente per coloro che non potranno godere della proroga disposta dall’articolo 9-ter del DL Sostegni-bis in corso di conversione. Tornando alla nostra esemplificazione, infatti, la società che abbia ricavi superiori a quelli previsti per l’applicazione degli indicatori di affidabilità fiscale e che abbia approvato il bilancio il 30 giugno 2021 potrà decidere di versare la prima rata al 2 agosto (differita automaticamente al 20 agosto), la seconda sempre al 20 agosto, e così via ogni 16 del mese fino a novembre. Di pari, usufruendo delle ordinarie disposizioni dell’articolo 17, comma 2, del DPR n. 435 del 2001, espressamente derogate solo per i soggetti ISA e assimilati, potrà decidere di versare la prima rata il 1° settembre, ovvero entro il trentesimo giorno successivo rispetto alla scadenza, la seconda il 16 settembre, e così via, sempre ogni 16 del mese, fino al mese di novembre.

Nel caso in cui, invece, allo stesso contribuente dovessero applicarsi le disposizioni previste dall’articolo 9-ter del DL Sostegni-bis, e quindi la proroga dei versamenti, le rate ordinariamente in scadenza il 2 agosto (differita automaticamente al 20 agosto) ed il 20 agosto verrebbero traslate, senza maggiorazione alcuna, al 15 settembre, per poi proseguire con il piano di versamento già descritto in precedenza. Per costui, infatti, è inibita la possibilità di versamento differito entro il trentesimo giorno successivo, opzione derogata dal DL Sostegni-bis e sostituita dal periodo di sospensione che vuole scadenti al 15 settembre tutte le rate dovute nel periodo 30 giugno-31 agosto 2021.

Mai come quest’anno quella dei versamenti delle imposte connesse alla dichiarazione dei redditi sembra assomigliare ad un rebus. Fra le scadenze in giorni festivi, il differimento di 20 giorni disposto in prima battuta, il lungo periodo di sospensione, il calcolo dei termini di versamenti dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche è tutt’altro che una banalità.