L’Agenzia delle Entrate la scorsa settimana ha pubblicato le Faq con le quali ha chiarito, o sarebbe meglio dire ha tentato di chiarire, il trattamento in dichiarazione dei contributi a fondo perduto erogati nel corso del precedente anno d’imposta per fronteggiare la pandemia da coronavirus.
In particolare, con la prima risposta pubblicata l’Amministrazione Finanziaria ha confermato quanto già anticipato da chi scrive nel precedente articolo dal titolo Dichiarazione 2021: compilazione del quadro RS senza indicazione dell’ammontare del CFP percepito pubblicato lo scorso 19 maggio ovvero che il software di compilazione messo a disposizione dall’Agenzia non consente l’indicazione nel prospetto aiuti di Stato dell’importo dei contributi a fondo perduto ricevuti in quanto il dato non è necessario ai fini della compilazione del predetto prospetto.
Con la seconda faq, invece, l’Agenzia fornisce una specifica indicazione in merito al momento in cui per i beneficiari dei contributi in parola sorge l’obbligo di indicare nel prospetto aiuti di stato i contributi ricevuti.
In merito a tale aspetto l’Agenzia precisa quanto segue: “Si conferma che per i contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia al fine di stabilire il momento da cui decorre l’obbligo di compilazione del prospetto aiuti occorre aver riguardo alla data di erogazione del contributo”. In sostanza, in base ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate i contribuenti sono chiamati ad indicare in dichiarazione nel prospetto aiuti di stato i CFP ricevuti nell’anno d’imposta in cui hanno ricevuto l’accredito dei medesimi.
A regolare l’anno d’imposta in cui deve avvenire detta indicazione sarebbe dunque un mero principio di cassa.
Ebbene, detta precisazione a nostro parere merita qualche riflessione.
A ciò si aggiunga che nelle istruzioni alla compilazione del prospetto aiuti di stato della dichiarazione dei redditi è dato leggere “il prospetto deve essere compilato con riferimento agli aiuti di stato i cui presupposti per la fruizione si sono verificati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione”.
Le istruzioni, quindi, in merito all’anno d’imposta nel quale deve avvenire l’indicazione del contributo ricevuto fanno chiaramente riferimento all’anno nel quale si sono verificati i presupposti per la fruizione del medesimo.
Infatti, a tutto concedere, se l’indicazione dei CFP ricevuti nel prospetto aiuti di stato in base nell’anno d’imposta di erogazione dei medesimi non crea problemi nel caso dei contribuenti aderenti al regime contabile semplificato, in forfettario o un lavoratore autonomo qualche riflessione in più deve invece essere fatta con riferimento ai contribuenti che adottano il regime contabile ordinario e fra questi per coloro che sono obbligati al deposito dei bilanci.
Per tali soggetti, infatti, l’indicazione dell’Agenzia delle Entrate in merito all’utilizzo del mero criterio finanziario per l’indicazione dei CFP in dichiarazione genera qualche problema operativo.
I CFP, come chiarito dall’Agenzia nella circolare 15/2020 rappresentano contributi in conto esercizio che, in quanto tali, in ottemperanza ai principi contabili (cfr. documento OIC 12) devono essere rilevati per competenza, nell’esercizio in cui sorge con certezza il diritto alla loro percezione, momento che come detto può essere anche antecedente all’esercizio nel quale le somme verranno effettivamente erogate. In tal senso, l’esercizio in cui sorge con certezza il diritto alla percezione delle somme potrebbe essere, ad esempio, quello in cui vi è stato l’accoglimento dell’istanza o il momento a partire dal quale il diritto si considera maturato, indipendentemente dall’erogazione.
Ciò implica inevitabilmente per i soggetti obbligati al deposito dei bilanci delle serie difficoltà operative in quanto essi potranno facilmente trovarsi nella situazione in cui il CFP spettante debba essere contabilizzato in un anno ma indicato nel prospetto aiuti di stato nell’anno successivo (se le somme sono state ricevute in quest’ultimo).
Dal punto di vista operativo ciò significa riportare una variazione in diminuzione nel modello Redditi 2021 per rettificare il CFP contabilizzato ed effettuare l’indicazione del medesimo nel prospetto aiuti di stato dell’anno successivo (in seno al modello Redditi 2022) si immagina senza effettuare nuovamente la variazione in diminuzione nel quadro RF in quanto eseguita nel precedente dichiarativo.
Non è dato sapere però se questa sia la modalità operativa corretta o se si debba procedere diversamente stante la mancanza di ulteriori informazioni sul punto.
Basti pensare che, ad oggi, per i soggetti in contabilità ordinaria l’indicazione del CFP ricevuto nel prospetto aiuti di stato non può avvenire senza effettuare contestualmente la variazione in diminuzione nel rigo RF55 altrimenti il software restituisce un errore. Ci si chiede se il software per l’anno d’imposta 2021 si comporterà diversamente.