In tema di versamento delle imposte si prospetta una doppia scelta, per buona pace dei puristi e di un’interpretazione giuridica conforme alle norme generali di diritto comune. Questo almeno secondo alcune indiscrezioni che pervengono dall’Agenzia delle Entrate. Dal confronto preliminare con le principali software house sembrerebbero emergere due soluzioni, entrambe considerate lecite, la prima strettamente attinente al dato normativo, la seconda quasi analogica, lontana dall’interpretazione letterale della disposizione, ma più vicina alle esigenze di semplificazione ed alla soluzione già assunta per la dichiarazione dei redditi del 2019.
Questo è il risultato di quando, con l’intenzione di prorogare un termine di versamento, se ne dispone una sospensione. Come noto l’articolo 9-ter del DL n. 73 del 2021 ha previsto il differimento dei versamenti connessi agli indici sintetici di affidabilità fiscale per i soggetti che esercitino attività economiche per le quali siano stati approvati i predetti indici e che dichiarino ricavi o compensi non superiori al limite stabilito. In una forma nuova rispetto al recente passato, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell’imposta sul valore aggiunto che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, in deroga a quanto disposto dall’articolo 17, comma 2, del DPR n. 435 del 2001, sono prorogati al 15 settembre 2021, senza alcuna maggiorazione.
Ai sensi dell’articolo 12, comma 1, delle Preleggi al codice civile, nell’applicare la legge non può attribuirsi ad essa altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del Legislatore. La definizione della regola insita nell’enunciato normativo, pertanto, deve innanzitutto avviarsi da un’interpretazione letterale sulla base del significato proprio degli enunciati, nel tempo e nel luogo in cui il legislatore li ha adottati.
Orbene, dall’analisi grammaticale della disposizione non sembrerebbe emergere alcun spazio di tensione tra il testo e la norma sottostante, soprattutto considerando come la materia tributaria non possa prescindere dalla tecnicità che la contraddistingue. Seguendo questa linea non è possibile ignorare come l’articolo 9-ter del DL Sostegni-bis agisca in deroga alle disposizione del solo secondo comma dell’articolo 17 del DPR n. 435 del 2001, sostituendo l’ordinario differimento di 30 giorni consentito con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con uno più ampio e libero da maggiorazione. In altri termini, almeno secondo l’interpretazione letterale della disposizione, tutto quanto ai sensi del comma 1 del predetto articolo 17 scada nell’intervallo temporale che va dal 30 giugno al 31 agosto, potrà essere differito al 15 settembre, senza alcuna maggiorazione.
In condizioni normali quella rappresentata sarebbe stata la naturale soluzione al problema. Sarebbe stato difficile, infatti, applicare la linea proposta dall’Amministrazione Finanziaria con la Risoluzione n. 71/E del 2019 quando la proroga dell’epoca, quella disposta dall’articolo 12-quinquies del DL n. 34 del 2019, a differenza di oggi, derogava a tutto l’articolo 17 del DPR n. 435 del 2001.
Con molta probabilità sarà così anche questa volta. Dal confronto con le principali software house, molte delle quali hanno già rilasciato il proprio aggiornamento al modello di calcolo delle scadenze, l’Amministrazione Finanziaria sembrerebbe aver consentito la possibilità di versare al 15 settembre 2021 la prima rata dell’ipotetico piano di versamento prescelto, per poi procedere con le successive rate al 16 settembre, al 18 ottobre ed al 16 novembre. Stesso discorso per i soggetti non titolari di partita iva che, secondo le stesse voci di corridoio, potranno versare la prima rata al 15 settembre e le successive l’ultimo giorno di ogni mese fino a novembre. Chiudendo un occhio rispetto alla specificità della disposizione in commento che lascia fermi gli ordinari termini di versamento, benché in una bolla che ne prevede il differimento al 15 settembre qualora non si sia già proceduto all’addebito, l’Agenzia delle Entrate, con un’interpretazione fortemente estensiva, quasi analogica, sembrerebbe aver avallato la soluzione più lineare.
Obiettivamente il dubbio che qualcosa si stesse muovendo lo si aveva avuto quando, forzando la mano, Assosoftware si era pronunciata sul tema. La conferma che qualcosa bolliva davvero in pentola, invece, è risultata chiara quando le principali software house hanno rilasciato i propri aggiornamenti. Difficile immaginare tanto slancio rispetto ad una materia così delicata senza che vi fosse stato un confronto sul tema ed un chiaro assenso da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
In attesa di conoscere il formale orientamento dell’Agenzia delle Entrate, probabilmente di imminente pubblicazione, si prospettano pertanto due soluzioni. La prima, quella candeggiata su queste stesse pagine, più vicina al testo normativo, che vuole il differimento al 15 di settembre delle rate dell’ordinario piano di versamento in scadenza dal 30 giugno al 31 agosto, la seconda, emersa all’esito del confronto tecnico fra Amministrazione Finanziaria e le principali software house, che proroga al 15 settembre la prima rata del piano di versamento. Secondo quest’ultima alternativa al 15 settembre scadrà la prima o unica rata del piano di versamento, al 16 settembre la seconda rata, al 18 ottobre la terza rata ed al 16 novembre la quarta rata.
Considerando le conseguenze pratiche di tale soluzione, soprattutto per i risvolti in termini di elaborazioni, sarebbe stato opportuno un chiarimento tempestivo da parte dell’Amministrazione Finanziaria che avesse anticipato, piuttosto che seguito, il confronto informale con le software house. A questo punto non resta che attendere chiarimenti ufficiali per verificare se, all’esito di questo strano esperimento di interpretazione normativa, la proroga verrà davvero clonata, lasciando libera scelta al contribuente.