Annullamento dei ruoli troppo rigido. Come reagire?

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 luglio 2021 si avvia la procedura di annullamento automatico dei debiti tributari di importo residuo fino a 5.000 euro disposta dall’articolo 4 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41. La procedura di stralcio, completamente automatica, esclude ad origine qualsivoglia interazione del contribuente. Pertanto si pone ancora una volta il tema di come agire se qualcosa non dovesse andare per il senso giusto.

Secondo il Decreto Ministeriale attuativo, entro il 20 agosto 2021 l’agente della riscossione dovrà trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei codici fiscali delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche potenzialmente interessati dall’annullamento, perché titolari di carichi iscritti a ruolo di importo residuo fino a 5.000 ed affidati all’agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Entro il 30 settembre, a sua volta, l’Agenzia delle Entrate dovrà restituire all’agente della riscossione l’elenco ricevuto segnalando, fra i codici fiscali in esso ricompresi, quelli relativi a soggetti che, sulla base delle risultanze dell’anagrafe tributaria, abbiano conseguito per l’esercizio 2019 redditi imponibili superiori alla soglia di accesso al beneficio. Di conseguenza, alla luce dell’elenco degli esclusi, l’agente della riscossione completerà la procedura di stralcio del debito, il cui annullamento avrà efficacia dalla data del 31 ottobre 2021.

Orbene, come fu per l’analoga procedura di stralcio prevista dall’articolo 4 del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119 l’annullamento del debito avviene senza possibilità alcuna per il contribuente di segnalare eventuali irregolarità. Cosa può fare il contribuente se, per un’anomalia, il suo codice fiscale dovesse essere segnalato fra le posizioni con un reddito oltre la soglia di rilevanza? Come procedere se, nonostante il singolo carico affidato per imposte, sanzioni ed interessi per ritardata iscrizione a ruolo sia di importo inferiore a 5.000 euro ed il reddito imponibile minore di 30.000 euro, il debito non venga regolarmente stralciato?

Come noto la norma non richiede la presentazione di alcuna domanda da parte degli interessati in quanto l’annullamento procede in via automatica. Pertanto, non resta al contribuente che la possibilità di indurre al ravvedimento l’Agente della Riscossione e l’Agenzia delle Entrate, mediante un’apposita istanza di revisione in autotutela da indirizzare ad entrambi gli enti. L’eventuale diniego all’istanza di sgravio, infatti, potrà essere impugnato. Da tempo, ormai, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione interpreta estensivamente i confini dell’articolo 19 del Decreto Legislativo n. 546 del 1992 e tende a ricomprendere tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario anche il diniego di sgravio, quale atto che, in ragione dello specifico contesto, è comunque in grado di incidere sui rapporti tributari tra Amministrazione Finanziaria e contribuente, perché incide negativamente sulla posizione giuridica propria di quest’ultimo (Cass. n. 285 del 2010, Cass. n. 16100/2011).

Nel caso di specie, fra l’altro, l’impugnazione del provvedimento di diniego all’istanza di annullamento di ruoli, per crediti non più esigibili in ragione degli effetti del procedimento di stralcio introdotto dall’articolo 4 del DL Sostegni, rappresenta il modo tipico per innescare il processo e, quindi, la domanda di accertamento dell’avvenuto annullamento automatico dei ruoli ricompresi nella misura in commento (Cass. n. 8719 del 2020). In assenza di una procedura a favore del contribuente che gli consenta di sostituirsi alle Amministrazioni coinvolte, non vi è altra strada che quella di richiedere formalmente l’annullamento al di fuori della procedura delineata per poi impugnare l’eventuale rifiuto, espresso o tacito che sia.

Più banalmente, anche se le occasioni sono poche alla luce dell’anzianità dei ruoli in questione, il contribuente potrebbe ricorrere avverso l’atto autonomamente impugnabile notificato successivamente al 31 ottobre 2021, data di efficacia dello stralcio.

Per la verità vi potrebbe essere anche una terza via. Secondo la Suprema Corte di Cassazione è ammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo ove il contribuente intenda far valere fatti estintivi del credito maturati successivamente alla regolare notifica della cartella di pagamento. In tal caso il contribuente potrà prospettare un indiscutibile interesse ad agire, stato conseguente all’oggettiva incertezza sull’esistenza del diritto, non superabile se non con l’intervento del giudice (Cass. n. 14192 del 2021).

Da questo punto di vista, tuttavia, la questione risulta piuttosto delicata. In sede tributaria, a differenza di quella civile, non è ammessa la possibilità di rivolgersi al giudice, in assenza di un procedimento pendente, per l’azione di accertamento negativo del credito. Sempre secondo la Suprema Corte il fatto estintivo del credito non può essere eccepito in assenza di un atto autonomamente impugnabile, a causa del difetto di interesse ad agire ex art. 100 del codice di procedura civile.

Secondo quest’ultimo orientamento il procedimento che miri al riconoscimento di un fatto estintivo maturato successivamente alla notifica della cartella di pagamento non è mai ammissibile in quanto, tale modalità di agire, non rappresenta l’unica a disposizione per eliminare la pretesa impositiva dell’Amministrazione Finanziaria. Il debitore, infatti, può sempre rivolgersi ad essa in via amministrativa domandando l’eliminazione del credito in autotutela mediante il c.d. procedimento sgravio già illustrato in precedenza. Procedura più lunga e forse tortuosa, ma da seguire per evitare amare sorprese in itinere.