La terza fattispecie di contributo a fondo perduto prevista dall’articolo 1 del decreto legge Sostegni-bis (decreto- legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106) inizia ad essere un po’ meno misteriosa, posto che con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate protocollo 227357 del 4 settembre 2021 sono stati stabiliti i righi che occorrerà porre a confronto per verificare il calo reddituale, condizione di accesso al contributo stesso.
Stiamo quindi parlando del contributo previsto dai commi 16-27 dell’articolo 1, il cd. contributo a fondo perduto “reddituale” o “perequativo”, con riferimento al quale, tra le diverse condizioni poste che saranno meglio approfondite quando il quadro della misura sarà compiutamente definito, troviamo l’avvenuto “peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”.
Ebbene, il Provvedimento ora emanato individua in modo specifico i campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari a determinare gli ammontari dei risultati economici d’esercizio a porre a confronto, ai sensi dei commi 19 e 20, del summenzionato articolo 1 D.L. 73/2021, e occorre dare atto che tale individuazione è precisa e puntuale.
E’ interessante notare, ad esempio, che sono stati presi in considerazione anche i righi dei modelli 730 potenzialmente interessati, visto che potrebbero beneficiare del contributo anche i soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR (e quindi soggetti che in talune circostanze possono ricorrere al modello 730), e non solo i righi cui devono riferirsi gli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, che conseguono ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; tutti i soggetti potenzialmente interessati sono comunque vincolati al fatto che il reddito agrario o i ricavi o compensi agricoli siano di ammontare inferiore a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (ovvero, nel 2019, se si tratta di soggetti con periodo di imposta coincidente all’anno solare), nonché il rispetto delle soglie del Temporary Framework, ovvero l’accordo UE in materia di aiuti di stato.
Al complesso quadro di questo nuovo contributo a fondo perduto, che resta comunque ancora del tutto indeterminato, il Provvedimento del 4 settembre 2021 va ad aggiungere un ulteriore tassello, disponendo che i campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari per determinare gli ammontari dei risultati economici d’esercizio da considerare ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto sono quelli riportati nella tabella che si allega (come da allegato A al citato provvedimento), salvo ulteriori aggiornamenti che, si legge nel provvedimento, saranno in futuro pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e dei quali sarà data comunicazione.
Individuati i dati da prendere in considerazione per la verifica del requisito del calo reddituale, vi è da dire che purtroppo ne sappiamo pressoché esattamente quanto prima, posto che la misura percentuale di tale calo sarà stabilita solo in seguito, e sulla base delle informazioni dei dati che risulteranno trasmessi entro il termine previsto dalla norma, ovvero il 10 settembre, salvo che non intervenga ufficialmente il rinvio di tale termine al 30 settembre, come si ventila da alcuni giorni.
Parimenti, non è noto il meccanismo di calcolo del contributo, il cui importo rischia altresì di essere eroso dai precedenti contributi già riconosciti, visto che il comma 20 del summenzionato art. 1 D.L. 73/2021 precisa che, fermo restando che i criteri per i conteggi saranno definiti in un secondo momento, in ogni caso il contributo perequativo sarà riconosciuto al netto di tutti i contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti in precedenza dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, degli articoli 59 e 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, degli articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dell’articolo 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e di contributi automatici e attività stagionali dello stesso decreto Sostegni-bis, ovvero quelli previsti dall’articolo 1 del D.L. 73/2021, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13.
In allegato la tabella che riassume i righi di riferimento per la verifica del calo reddituale.