L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione i registri Iva precompilati dal 13 settembre scorso. I contribuenti potranno acquisire i relativi dati collegandosi direttamente al sito internet dell’Agenzia delle Entrate entrando nella propria area riservata. La medesima operazione potrà essere effettuata avvalendosi di un intermediario abilitato. La disposizione di riferimento è costituita dall’art. 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall’art. 1 del D.L. “Sostegni”, la cui rubrica è “Semplificazioni amministrative e contabili.”
Dopo aver effettuato l’accesso il contribuente potrà validare o integrare i dati contenuti nei registri. In tal caso sarà esonerato dall’obbligo di tenuta del libro delle fatture (art. 23 del D.P.R. n. 633/1972) e del libro degli acquisti (art. 25 del D.P.R. n. 633/1972). I vantaggi sembrano notevoli, ma in realtà il beneficio è limitato ai soggetti di minori dimensioni.
Deve poi osservarsi che laddove il contribuente decidesse di avvalersi della semplificazione in esame, l’Agenzia delle Entrate potrà procedere al controllo della posizione fiscale del contribuente molto più facilmente.
La prima limitazione, che “depotenzia” il beneficio fiscale, è costituita dal “ridotto” ambito applicativo della disposizione in esame. Infatti, la semplificazione è circoscritta ai contribuenti che liquidano l’Iva con periodicità trimestrale. Conseguentemente se, ad esempio, un professionista ha conseguito un volume d’affari superiore a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente, dovrà liquidare ed eventualmente versare l’Iva ogni mese. Non sarà possibile, in questa ipotesi, acquisire i dati relativi ai registri Iva precompilati. Pertanto, come anticipato, il vantaggio riguarda esclusivamente i contribuenti di minori dimensioni.
Deve poi considerarsi che, oramai, tutti i sistemi contabili prevedono un’integrazione tra i registri Iva e quelli relativi alle imposte sui redditi. Si consideri, ad esempio, un professionista in contabilità semplificata, che quindi ha istituito il registro cronologico degli incassi e dei pagamenti (art. 19 del D.P.R. n. 600/1973). Devono essere registrati su tale registro i compensi professionali percepiti e le spese sostenute (all’atto del pagamento). Invece, nei registri Iva dovranno essere registrate le fatture indipendentemente dall’avvenuto incasso o pagamento delle stesse.
Oggi, come detto, i sistemi contabili sono integrati. Pertanto, dopo aver effettuato le registrazioni Iva, sarà sufficiente “richiamare” i dati delle fatture all’atto dell’incasso o del pagamento, per aggiornare anche i libri contabili obbligatori ai fini delle imposte sui redditi.
Nel caso in cui il professionista decidesse di avvalersi della semplificazione in esame sarà esonerato dalla tenuta dei registri Iva. Pertanto, si dovrà procedere alla registrazione degli incassi e dei pagamenti senza alcun collegamento con la contabilità Iva. I tempi di registrazione contabile si “allungheranno” vanificando, sia pure parzialmente, l’efficacia della semplificazione.
Il terzo aspetto che deve essere esaminato riguarda l’attività di accertamento. In particolare, la percentuale di detrazione che viene automaticamente proposta è del 100%. I contribuenti avranno la facoltà di modificare tale percentuale.
Si consideri, ad esempio, l’acquisto di un’autovettura. Nella maggior parte dei casi, i contribuenti esercitano il diritto di detrazione nella misura del 40%. Infatti, secondo quanto previsto dall’art. 19-bis1, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 633/1972 viene riconosciuta automaticamente tale percentuale di detrazione forfettaria qualora l’autovettura sia utilizzata promiscuamente. Viceversa, qualora il contribuente sia in grado di dimostrare l’uso esclusivo del mezzo di trasporto nell’attività professionale o di impresa, la detrazione potrà essere fatta valere nella misura del 100%.
Nell’ipotesi in cui il contribuente decidesse di non modificare la percentuale proposta in sede di acquisizione dei dati presenti nei registri Iva precompilati, potrà far valere la detrazione nella misura del 100%.
L’Agenzia delle Entrate conosce automaticamente i contenuti dei registri Iva. L’Amministrazione finanziaria conoscerà in anticipo che il contribuente ha inteso considerare l’autovettura acquistata in uso esclusivo non avendo modificato la percentuale di detrazione proposta del 100%. Il contribuente sarà così esposto alla verifica fiscale con maggiore probabilità. Infatti, una volta individuato con estrema facilità, si chiederà allo stesso di dimostrare l’utilizzo esclusivo dell’autovettura acquistata.