Aiuti di stato in dichiarazione: ulteriori precisazioni del Fisco

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Con la risposta ad interpello nr. 618 del 20 settembre 2021 l’Agenzia delle Entrate è tornata, ancora una volta, sulla questione dell’indicazione degli aiuti di Stato in sede di predisposizione della dichiarazione dei Redditi.

Più che una risposta, a tratti si potrebbe definire una “non risposta”, nel senso che per numerosi punti sottoposti all’attenzione dell’Agenzia viene evidenziato il fatto che non si pongono questioni, posto che si tratta di informazioni già chiaramente indicate nelle istruzioni dei dichiarativi; di conseguenza, viene meno il fattore di incertezza che legittima l’interpello.

È il caso, ad esempio, della richiesta di delucidazioni in merito all’indicazione dei contributi a fondo perduto riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate nel quadro RS, indicazione che come ben noto deve avvenire, a seconda del tipo di CFP, tramite l’utilizzo delle codifiche espressamente riportate nelle istruzioni (ad esempio, per il CFP art. 25 D.L. 34/2020 si utilizza il codice 20).

Invero, tutto l’interpello pare prevalentemente incentrato sugli effetti nei dichiarativi della detassazione degli “aiuti covid” ex art. 10-bis del D.L. 137/2020, questione che ha creato tantissimi dubbi interpretativi e che tuttavia poi si è risolta, a seguito dell’abrogazione del comma 2 dell’articolo summenzionato, ovvero della disposizione che classificava il beneficio della detassazione degli aiuti Covid tra gli aiuti di Stato.

Con il venir meno della qualifica di “aiuto di Stato” del vantaggio derivante dalla detassazione, tutto è diventato più semplice, e sostanzialmente è venuto del tutto meno l’utilizzo del codice di aiuto 24 per quanto riguarda il quadro RS, e del codice 8 per quanto riguarda la sezione degli aiuti di Stato in dichiarazione IRAP.

In estrema sintesi, i contributi a fondo perduto sono da indicarsi nei quadri reddituali (mediante i campi dedicati) e nel quadro RS, mentre in IRAP non verranno del tutto esposti, oppure, nel caso di determinazione del valore della produzione “a bilancio”, la variazione avverrà con codice generico 99.

Gli altri aiuti detassati sostanzialmente seguono la medesima sorte, con la sola differenza che deve essere usato, per la variazione in diminuzione, il codice generico 99.

Volendo essere un po’ più concreti rispetto a quanto emerge dalla risposta ad interpello, l’indicazione fattuale è quella di non utilizzare mai gli specifici campi che nei dichiarativi erano stati predisposti per l’indicazione a vario titolo dei contributi detassati ex art. 10 bis D.L. 137/2020.
Tali campi, infatti, traevano origine da fatto a tale detassazione corrispondeva un vantaggio che, prima dell’abrogazione del comma 2, costituiva aiuto di Stato; in pratica, occorreva evidenziare separatamente quegli aiuti percepiti e non tassati, affinché emergesse la loro presenza e, di conseguenza, venisse evidenziato l’aiuto corrispondente alla tassazione non subita su quei proventi. Tutto questo, come chiarito a seguito della modifica normativa, e più volte evidenziato sulle pagine di questo giornale, è venuto del tutto meno.

Un “aiuto covid”, in sostanza, quando parliamo di quadri reddituali, ha una sua “casella dedicata” solo se si tratta di contributi a fondo perduto dell’Agenzia delle Entrate, altrimenti viene esposto con codice generico 99. Nell’IRAP tutti gli aiuti covid non vengono proprio esposti (così come un qualsiasi altro componente positivo che non sia imponibile), oppure, se parliamo di determinazione della base imponibile a criterio di bilancio, si effettua una variazione in diminuzione con codice 99.

Altro dubbio proposto, o meglio riproposto, è quello se debbano essere indicate le indennità dei “600 euro” ed assimilate: la risposta, ormai nota e univoca, e che quelle indennità non costituiscono aiuto di Stato, e che non debbano essere riportate nei dichiarativi.

Ulteriori dubbi vertono su una serie di aiuti di natura diversa da quelli più comuni, quali un contributo a fondo perduto per bando …(sviluppo piattaforma e-commerce), erogato da Unione Regionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura o un non meglio specificato contributo a fondo perduto finalizzato a sostenere le MPMI nell’attivazione di operazioni finanziarie connesse ad esigenze di liquidità.

Da questo punto vista, l’Agenzia, in maniera del tutto condivisibile, ricorda che la non imponibilità degli “aiuti Covid” prevista dall’articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. decreto Ristori), riguarda i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione. Affinché un “aiuto Covid” sia quindi irrilevante ai fini fiscali occorre che lo stesso sia stato riconosciuto in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diverso da quelli esistenti prima della medesima emergenza.

Quanto, invece, all’indicazione di questi particolari contributi nel prospetto aiuti di Stato, l’Agenzia delle Entrate si limita a ricordare che l’inclusione nel novero degli aiuti di Stato o degli aiuti de minimis subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero degli aiuti individuali non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, è rimessa all’autorità responsabile (definita all’art. 1, comma 1, lett. q) del DM n. 115 del 2017) tenuta a registrare il relativo regime di aiuti e l’aiuto stesso nell’ambito del Registro Nazionale Aiuti. Con la circolare n. 9/E del 2016, assumendo a riferimento la relazione illustrativa al decreto delegato n. 156 del 2015 è stata evidenziata la volontà del legislatore di escludere dall’area dell’interpello tutte quelle ipotesi che, coerentemente alla loro natura, alle finalità dell’istituto ed alle regole istruttorie di lavorazione delle istanze, sono caratterizzate dalla necessità di espletare attività (di carattere non fiscale) di competenza di altre amministrazioni, diversi dall’Agenzia delle Entrate. Detto in altri termini, il fatto che un aiuto sia “de minimis” o “aiuto Covid-19” non spetta all’Agenzia indicarlo.

Vale comunque la pena ricordare che se l’aiuto risulta già registrato al RNA non è necessario indicarlo nuovamente nel quadro RS.