Dopo la lettura della risposta n. 618 del 20 settembre 2021, complice il contestuale aggiornamento tardivo degli applicativi da parte di alcune software house, sono emersi nuovamente dubbi in merito alla corretta indicazione degli aiuti di Stato nel modello dichiarativo. Considerati i pochi giorni che ci dividono dalla scadenza per l’invio della dichiarazione dei redditi funzionale all’ottenimento del contributo a fondo perduto “perequativo”, fissata al 30 settembre 2021, cerchiamo, in questa sede, di fare definitivamente chiarezza sull’argomento.
Si premette che la totalità dei contributi e sovvenzioni collegate e conseguenti all’emergenza epidemiologica da Covid-19 non sono imponibili ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP. L’effetto, nella maggior parte dei casi previsto dalle singole disposizioni introduttive, è stato generalizzato dall’articolo 10-bis del DL n. 137 del 2020. La predetta disposizione esclude dall’imposizione i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi.
Considerato che sotto il profilo sostanziale essi non dovranno concorrere alla formazione dell’imponibile, risultando neutri rispetto alla sua determinazione, la loro indicazione dei quadri reddituali (RG, RF, RE, LM) della dichiarazione dei redditi sarà necessaria solo qualora prevista espressamente dal modello dichiarativo, alla luce di quanto è poi accaduto.
Da questo punto di vista, preso atto dell’abrogazione del secondo comma dell’articolo 10-bis del DL n. 137 del 2020, l’Amministrazione Finanziaria, impossibilitata rispetto all’aggiornamento tempestivo dei modelli e delle istruzioni di compilazione, ha reso noto, con un’avvertenza pubblicata sul proprio sito istituzionale in data 27 luglio 2021, dell’assoluta irrilevanza ai fini della normativa sugli aiuti di Stato del risparmio conseguente alla detassazione prevista dal secondo comma del predetto articolo 10-bis.
Ne è scaturita un’evidente semplificazione ai fini della compilazione. Fatta eccezione per i contributi a fondo perduto di cui agli articoli 25 del D.L. n. 34, 59 del D.L. n. 104, 1 del D.L. n. 137, 2 del D.L. n. 149 e 2 del D.L. n. 172, la cui indicazione nei quadri reddituali resta obbligatoria, tutti gli altri contributi, fiscali e non, sono esclusi dai quadri reddituali. Solo i contribuenti in contabilità ordinaria, per ovvie ragioni di tenuta contabile, dovranno continuare a preoccuparsi, per non rendere imponibili i predetti contributi, di effettuare una variazione in diminuzione utilizzando il codice variazione in diminuzione 99 del rigo RF55 (stesso ragionamento ai fini IRAP).
Ciò vale, ad esempio, per il credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda ovvero per i numerosi contributi a fondo perduti a carattere locale erogati a seguito della pandemia. La loro espressa non imponibilità, infatti, li esclude, ad origine, dai quadri reddituali di riferimento.
Passando alle sezioni dedicate agli aiuti di Stato la logica resta sostanzialmente la stessa. L’abrogazione dell’articolo 10-bis, comma 2, del DL n. 137 del 2020 ha alleggerito la loro compilazione, sia ai fini della dichiarazione dei redditi che di quella IRAP. Con la cancellazione della norma, infatti, sono stati archiviati, rispettivamente, i codici 24 e 8 appositamente previsti per rappresentare il risparmio fiscale conseguente al regime di non imponibilità.
Come per i quadri reddituali, la compilazione della sezione dedicata agli aiuti di Stato sarà necessaria esclusivamente per i contributi a fondo perduto di cui agli articoli 25 del D.L. n. 34, 59 del D.L. n. 104, 1 del D.L. n. 137, 2 del D.L. n. 149 e 2 del D.L. n. 172, nonché per i crediti di imposta connessi al Covid, comunque da indicare al quadro RU, la cui norma istitutiva abbia previsto espressamente la loro riconducibilità al Temporary Framework. Pertanto, dovrà essere indicato il credito di imposta locazioni, ma non quello negozi e botteghe che, a differenza del primo, non è considerato aiuto di Stato.
Nella consapevolezza che i quadri dedicati agli aiuti di Stato previsti nei modelli dichiarativi REDDITI e IRAP possono accogliere esclusivamente aiuti di Stato di natura tributaria, né i contributi regionali né, tantomeno, il bonus Inps ex articolai 27 e 28 del DL n. 18 del 2020, dovranno essere rappresentati. A trovare una collazione saranno esclusivamente i contributi, le sovvenzioni ed i crediti di imposta considerati espressamente aiuti di Stato dalla norma che ne abbia previsto l’introduzione.
In sintesi, la logica sottesa alla corretta compilazione della dichiarazione dei redditi è la seguente. Se il rigo RS 401, escludendo quanto previsto per il codice aiuto 24, prevede l’indicazione della specifica sovvenzione ricevuta, significa che essa dovrà trovare rappresentazione nel quadro reddituale, qualora riconducibile al novero dei contributi a fondo perduto, ovvero al quadro RU, se erogato sotto forma di credito di imposta. Tutti gli altri aiuti connessi al Covid, perché di natura non tributaria ovvero semplicemente non considerati tali ai fini della normativa comunitaria, salvo situazioni contingenti, come quella prevista per i contribuenti in contabilità ordinaria, non troveranno spazio nella dichiarazione dei redditi più complicata di tutti i tempi.