Riscossione: vita breve per la sospensione dei versamenti

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Sono ormai trascorse due settimane dall’impegno preso dal Governo per trovare una soluzione condivisa e sostenibile in materia di riscossione (Dalla Camera dei Deputati l’impegno del Governo ad evitare la catastrofe annunciata). Dopo la ripartenza dell’attività esecutiva, a pieno regime dal primo settembre 2021, gli effetti dell’articolo 68 del Decreto-Legge n. 18 del 2020 si stanno ormai esaurendo. Infatti, affinché si possano considerare tempestivi, i versamenti oggetto della lunga sospensione amministrativa dovranno essere effettuati, inderogabilmente, in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ovvero entro il 30 settembre 2021.

Alla conta dei giorni gli impegni assunti, quelli che avevano ad oggetto la disposizione di un ulteriore periodo di sospensione dei versamenti e nuove procedure di definizione agevolata di ruoli e liti pendente, sembrano concretamente irrealizzabili. Non resta, pertanto, che fare il punto della situazione delle disposizioni normative vigenti.

L’articolo 68 del DL Cura Italia aveva previsto, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, la sospensione dei termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi esecutivi di Agenzia delle Entrate e dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Come da predetta disposizione, i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Al fine di migliorare le condizioni di sostenibilità per i piani di versamento, il successivo comma 2-ter del predetto articolo 68 del DL Cura Italia ha previsto che, relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, gli effetti di cui all’articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, previsti in materia di decadenza, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive (in luogo delle cinque previste dalla normative vigente). Destino esteso dall’articolo 13-decies, comma 4, del DL n. 137 del 2020, anche ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate fino al 31 dicembre 2021, per le quali la decadenza si determina, anche in tale ipotesi, in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.

Alla luce della normativa vigente risulterà necessario verificare lo stato dei piani di rateazione in essere all’8 marzo 2020 al fine di versare, entro il 30 settembre 20201, tante rate quante sono quelle necessarie ad evitare la decadenza del piano di rateazione. Considerando l’allungamento dei suoi termini, ciò significa riportare, alla data del 30 settembre 2021, a meno di 10 il numero delle rate scadute e non versate. Qualora al 30 settembre le rate, compresa quella in scadenza nello stesso mese di settembre, dovessero essere almeno pari a dieci, il piano decadrebbe automaticamente e, con esso, il beneficio del termine.

Quest’ultimo rappresenta uno scenario assolutamente da evitare. La decadenza dei piani di versamento, oltre a portare con se l’attività esecutiva, obbliga il contribuente, ai sensi dell’articolo 19 del DPR n. 602 del 1973, a saldare integralmente, ed in un’unica soluzione, le rate scadute. Diversamente, infatti, non sarà possibile ottenere un nuovo piano di versamento.

Tale sanzione implicita, tuttavia, non troverà applicazione per i carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio del periodo di sospensione, ovvero l’8 marzo 2020, sia intervenuta una causa di decadenza. In questo caso il contribuente potrà beneficiare nuovamente delle condizioni di rateazione previste dall’articolo 19 del DPR n. 602 del 1973 limitandosi a presentare una nuova richiesta entro il 31 dicembre 2021, senza la necessità di saldare le rate scadute alla data della relativa presentazione. I nuovi piani, secondo le disposizioni dell’articolo 13-decies, comma 5, del DL n. 137 del 2020, decadranno nuovamente solo al mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive.