Esonero contributivo: quando il coadiuvante è stato iscritto nel 2021

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Continua a far parlare di sé il c.d. “anno bianco contributivo” (art. 1 comma 20 e segg. L. 178/2020), ovvero la possibilità dell’esonero parziale dal versamento dei contributi INPS 2021, in scadenza il medesimo anno – accessibile da parte dei soggetti che rispettano i requisiti stabiliti dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 17 maggio 2021, numero repertorio 82/2021 pubblicato in data 27 luglio 2021 – a condizione che venga proposta domanda all’INPS entro il 30 settembre 2021. Tra gli aspetti che maggiormente hanno suscitato dubbi vi è quello del meccanismo di esonero previsto nel caso di impresa familiare o, comunque, di soggetto titolare di posizione artigiana o commerciante, con coadiuvanti.

Torniamo quindi ancora una volta ad analizzare quelli che sono i requisiti di base per accedere all’esonero contributivo (tutti da autocertificare in sede di presentazione di domanda all’INPS):

  • calo di fatturato corrispettivi non inferiore al 33% nel confronto tra il 2020 ed il 2019, oppure iscrizione alla gestione INPS nel 2020;
  • reddito 2019 non superiore a 50mila euro (come da quadro RR), oppure avvenuta iscrizione alla gestione nel 2020;
  • regolarità contributiva (verificata dall’INPS a partire dal 1° novembre 2021, tenendo in considerazione tutti i versamenti effettuati fino al 31 ottobre 2021);
  • assenza, nel 2021, di un contratto di lavoro subordinato (se tale contratto è presente solo per alcuni mesi, l’esonero viene concesso solo per i mesi restanti, e ridotto in proporzione);
  • assenza, nel 2021, di pensione diretta – esclusa invalidità; anche in questo caso, l’incompatibilità con l’esonero viene verificata su base mensile;
  • rispetto delle soglie massime di aiuti Covid-19 (sezione 3.1 del Temporary Framework -Comunicazione COM (2020) 1863 final della Commissione UE del 19/03/2020 e successive modifiche).

Passiamo ora a trasporre il tutto prima nel caso di impresa familiare, e poi nel caso di socio di società, titolare di posizione artigiana o commerciante (codice posizione 10), con coadiuvanti.

Nel caso di impresa familiare, alla luce dei chiarimenti forniti dall’INPS con Circolare 124 del 6 agosto 2021, il quadro è il seguente:

  1. la domanda di esonero contributivo deve essere presentata solo dal titolare dell’azienda (e non singolarmente dai collaboratori familiari);
  2. il requisito del calo di fatturato deve essere verificato guardando alle risultanze dell’impresa familiare (ovvero della “partita IVA” nel suo insieme);
  3. il requisito reddituale deve essere verificato in capo al titolare, che è il soggetto che presenta la domanda. Conta quindi quanto indicato nel quadro RR riferimento 2019 del titolare stesso, mentre non rileva la quota di reddito imputata ai collaboratori familiari;
  4. il requisito dell’assenza di lavoro subordinato o pensione deve essere verificato in capo al titolare, poiché è il titolare il soggetto obbligato a versare i contributi (per sé e per i collaboratori) e quindi è sempre il titolare stesso che “merita” di essere aiutato, o meno, nel versamento di tali contributi;
  5. il requisito della regolarità contributiva, per le stesse ragioni esposte al punto precedente, è verificato esclusivamente in capo al titolare; non dovrebbe quindi influenzare l’esonero una eventuale irregolarità contributiva relativa al collaboratore (che, ad esempio, potrebbe derivare da pregresse posizioni individuali per le quali i versamenti non erano stati effettuati correttamente).

In caso di impresa familiare, quindi, in prima battuta tutte le condizioni di accesso al beneficio dell’esonero vengono verificate esattamente come nel caso di ditta individuale.

Se il beneficio spetta, precisa altresì la circolare, questo viene concesso in misura pari alla somma della contribuzione esonerabile per ciascun lavoratore iscritto alla Gestione speciale dell’AGO e presente nel nucleo aziendale alla data del 1° gennaio 2021. Per ciascun lavoratore e collaboratore familiare è previsto il riconoscimento dell’esonero nel limite massimo individuale di 3.000 euro, riparametrato e applicato su base mensile.

In buona sostanza, è il titolare che deve rispettare tutti i requisiti, e se ciò accade al titolare stesso viene riconosciuto l’esonero (massimo 3.000 euro), più altrettanti 3.000 euro (al massimo) per ciascun collaboratore, somma che viene ridotta su base mensile se il collaboratore non è iscritto per l’intero anno (ad esempio, se il collaboratore è stato cancellato il 1° giugno 2021, il beneficio viene riproporzionato a 5/12).

Quanto alla soglia massima di aiuto, ricordiamo che questa sarà conosciuta solo a chiusura del canale. Infatti, solo dopo che tutte le domande saranno state presentate (e, presumibilmente, passate ad un primo vaglio) sarà possibile verificare se i fondi stanziati, pari a 1.500 milioni di euro in tutto, saranno sufficienti. In caso affermativo, ogni “testa” godrà di un esonero pari a 3.000 euro, diversamente la somma potrebbe calare.

Tornando alle questioni relative alle imprese familiari, operativamente, come si è detto, occorre presentare solo una domanda: è il titolare della posizione, e solo lui, ad essere autorizzato a richiedere l’esonero contributivo.

Se tale esonero spetta, sarà l’INPS a verificare d’ufficio se “agganciati” alla posizione del titolare vi sono dei coadiuvanti aventi anch’essi diritto all’esonero, ed in caso affermativo l’esonero concesso al titolare comprenderà anche la quota di esonero relativa a questi ulteriori soggetti.

Ma quali sono i collaboratori / coadiuvanti che sono “attratti” nell’esonero contributivo concesso al titolare? Anche da questo punto di vista le indicazioni fornite dalla Circolare sono chiare: si deve trattare di soggetti già iscritti (con qualifica collaboratore/coadiuvante, ovvero codice 11, 12, ecc.) alla data del 31 dicembre 2020, e ancora in forza nel 2021.

Si presti attenzione che a rilevare in ambito INPS è sempre e solo la data di iscrizione alla gestione.

Di conseguenza, se per esempio un’impresa familiare è stata costituita con atto datato 2020, ma il collaboratore è stato iscritto alla gestione INPS solo nel 2021, per quel collaboratore l’esonero contributivo non sarà concesso, in quanto non già presente alla data del 31 dicembre 2020. In un caso simile, quindi, il titolare è comunque legittimato a presentare domanda di esonero, se rispetta tutti i requisiti richiesti, ma lo otterrà solo con riferimento alla sua figura, e quindi con un massimo di 3.000 euro (e non 6.000 euro massimi come invece sarebbe accaduto se il collaboratore fosse stato iscritto nel 2020 o prima).

Per quanto riguarda, invece, il caso del socio lavoratore con collaboratori, il quadro d’insieme è sostanzialmente il medesimo sovra riportato, con una sola avvertenza, che deve essere richiamata ogni qualvolta a chiedere l’esonero sia un socio, indipendentemente dal fatto che siano presenti coadiuvanti o meno. Ci riferiamo alla verifica del fatturato, posto che, nel caso dei soci, occorre indicare in sede di domanda il codice fiscale della società in forza della quale si è iscritti alla gestione ed è in capo a tale società che deve essere verificato il calo di fatturato. Se il soggetto è socio di più società, si guarda alla società nella quale viene svolta attività prevalente; infine, attenzione a non dimenticare che se il soggetto che propone domanda è socio di società ma, al tempo stesso, titolare di ditta individuale, allora il calo di fatturato deve essere verificato esclusivamente sulla ditta individuale, sempre e comunque, indipendentemente dalla prevalenza dello svolgimento dell’attività.