Arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sullo Stralcio dei ruoli previsto dall’articolo 4 del DL n. 41 del 2020, c.d. Decreto Sostegni. Con la Circolare 11/E del 22 settembre 2021 l’Agenzia affronta i temi connessi all’annullamento dei carichi di importo ridotto affidati all’agente della riscossione nell’arco temporale 2000-2010.
Ricordando che la norma in commento ha disposto l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo alla data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, l’Agenzia ha chiarito che la disposizione ha ad oggetto tutti i carichi affidati all’agente della riscossione, qualunque sia l’ente creditore, pubblico o privato.
Al pari della precedente procedura di stralcio dei debiti di importo residuo prevista dall’articolo 4 del DL n. 119 del 2018, nell’ambito della c.d. Pace Fiscale, l’Amministrazione Finanziaria conferma che il carico stralciabile deve essere calcolato tenendo conto del capitale, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni, restando esclusi dal computo gli aggi di riscossione, gli interessi di mora e le eventuali spese di procedura. Il limite di 5.000 euro, in altri termini, è determinato non con riferimento all’importo complessivo della cartella di pagamento nel quale è ricompreso, ma in relazione agli importi dei singoli carichi contenuti nella medesima, determinati secondo i criteri sopra illustrati. Potenzialmente, pertanto, se la cartella di pagamento è composta da 10 carichi, tutti di importo limitato, ovvero per capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni inferiori a 5.000 euro, l’intera cartella verrà annullata e nulla sarà dovuto dal contribuente.
Passando al punto di vista temporale, considerato che l’articolo 4, comma 4, del DL n. 41 del 2021 fa riferimento a debiti di importo residuo alla data del 23 marzo 2021, l’Agenzia conferma come rientrino nello stralcio i carichi originariamente di importo superiore a 5.000 euro, ma che a seguito di un provvedimento di sgravio o di un pagamento parziale, anche in attuazione di definizioni agevolate precedenti, alla predetta data risultino al di sotto della soglia dei 5.000 euro. In ogni caso, per individuare i carichi definibili, è necessario fare riferimento alla data di affidamento del carico all’agente della riscossione, indipendentemente dalla notifica della relativa cartella di pagamento.
La misura, accessibile alle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro ed ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro, agirà in via automatica, con efficacia al 31 ottobre 2021. Nel frattempo, al fine di consentire le verifiche reddituali, secondo il combinato disposto dell’articolo 4, comma 6, del DL n. 41 del 2021 e dell’articolo 2, comma 1, del DM 14 luglio 2021, per i debiti rientranti nel perimetro applicativo dello stralcio resteranno sospese sia le attività di riscossione che i relativi termini di prescrizione.
Divergendo dalla definizione di “reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali” (Circolare n. 7/E del 25 giugno 2021), nella cui determinazione, partendo dal reddito complessivo, confluiscono ordinariamente i redditi assoggettati a cedolare secca, quelli soggetti ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni e, ove spettante, la quota di agevolazione relativa all’Aiuto alla crescita economica (ACE), nel caso di specie, considerando che l’articolo 4, comma 4, del DL n. 41 del 2021, fa riferimento al reddito imponibile, ai fini della verifica del limite reddituale delle persone fisiche è necessario sommare al reddito imponibile, anziché al reddito complessivo, i redditi assoggettati alla cedolare secca e all’imposta sostitutiva del citato regime forfetario. Non va, invece, sommato l’importo pari al rendimento nozionale previsto dalla disciplina relativa all’ACE.
In sintesi, pertanto, le persone fisiche dovranno considerare esclusivamente il reddito imponibile Irpef (rigo RN4), il reddito assoggettato alla cedolare secca ed il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la verifica del limite reddituale è effettuata con riferimento ai modelli dichiarativi nel cui frontespizio è indicato un periodo d’imposta che ricomprende la data del 31 dicembre 2019. In caso di opzione per il regime del consolidato, viene presa in considerazione solo la dichiarazione del soggetto che partecipa al consolidato, ossia del soggetto che ha presentato il modello RSC.
L’agente della riscossione provvederà automaticamente ed in autonomia allo Stralcio dei carichi senza inviare alcuna comunicazione al contribuente. Quest’ultimo, tuttavia, potrà verificare l’intervenuto annullamento dei debiti attraverso la consultazione della propria situazione debitoria.