Finanziamenti garantiti: l’aiuto di stato non equivale all’importo della garanzia

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Un tema ricorrente nelle ultime settimane, un tormentone dalla portata quasi similare all’ormai celebre “ma i 600 euro INPS vanno indicati nel quadro RS?”, sta cominciando a diventare “ma l’aiuto relativo ai finanziamenti garantiti corrisponde all’importo della garanzia? O all’importo del finanziamento? O a cosa?”.

Ci riferiamo ai famosi crediti garantiti dal Fondo di Garanzia, in mano al Medio Credito Centrale. Già, il tema è rilevante, in primis perché come abbiamo avuto modo già di chiarire in altri articoli, il finanziamento può essere cumulato per uno stesso investimento con altre agevolazioni, come il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ex. L. 160/2019 o L. 178/2020, fintanto che il cumulo dei benefici non comporti il superamento del costo. Capite bene, tuttavia, che a fronte di un finanziamento garantito di 100.000 per l’acquisto di un bene di 100.000 euro, sarebbe impossibile godere di altre agevolazioni, tutto il plafond sarebbe esaurito dalla garanzia qualora questa rappresentasse l’aiuto di stato. Pertanto, a quanto corrisponde l’aiuto di stato relativo al finanziamento garantito?

La fonte suprema, quando si parla di Aiuti di Stato, rimane il Regolamento Europeo, regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, il quale all’articolo 7, rubricato “Intensità di aiuto e costi ammissibili” chiarisce che per gli aiuti concessi in forma diversa da una sovvenzione diretta, l’importo dell’aiuto corrisponde all’equivalente sovvenzione lordo (d’ora in poi ESL). Ma a cosa corrisponde l’equivalente sovvenzione lordo per un finanziamento garantito?

Secondo quanto riportato sul sito del Mise, l’agevolazione per i soggetti beneficiari è rappresentata dalla differenza tra il prezzo teorico di mercato di una garanzia analoga a quella prestata dai confidi destinatari del contributo a valere sul fondo rischi e il premio di garanzia effettivamente versato ai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) ai fini dell’accesso alla garanzia. In particolare, per la determinazione dell’intensità dell’aiuto è applicato il “metodo nazionale di calcolo dell’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese”, notificato dal Ministero (Aiuto di Stato N 182/2010 – Italia) e approvato dalla Commissione europea con decisione C (2010) 4505 del 6 luglio 2010.

Secondo quanto riportato nel metodo, il premio teorico di mercato di una garanzia è determinato applicando la seguente formula:

  • (1) I = D Z (FR + C + R) dove:
  • I = premio teorico di mercato della garanzia;
  • D = importo del finanziamento in essere assistito dalla garanzia;
  • Z = percentuale di copertura della garanzia rispetto all’importo del finanziamento D.
  • Il parametro Z non può essere superiore all’80% del finanziamento sottostante.
  • FR = fattore di rischio del regime (in percentuale), espresso come rapporto – in termini di valori – tra “perdite al netto dei recuperi e totale garantito” e da differenziare a seconda delle operazioni a fronte di investimenti rispetto alle operazioni a fronte del capitale circolante.

Tale metodo ha poi subito un aggiornamento nel 2020 con riferimento alla percentuale relativa al fattore di rischio. Il fattore di rischio in vigore dal 1° dicembre 2020 è pari a:

  1. 1,55% nel caso di garanzie a copertura dei prestiti per investimenti;
  2. 1,36% nel caso di garanzie a copertura dei prestiti per il capitale circolante.

  • C = costi amministrativi (in percentuale). Comprendono le spese relative all’attività di valutazione in merito alla ammissione della richiesta di garanzia e alla determinazione del relativo rischio, i costi di monitoraggio e di gestione del rischio connessi alla concessione ed all’amministrazione della garanzia rilasciata. La quantificazione del suddetto parametro, accettata dalla Commissione Europea e ritenuta idonea nell’ambito di un teorico premio di mercato, è basata sui costi amministrativi relativi alla gestione del Fondo Centrale di garanzia per le PMI, che è pari allo 0,60% dell’importo garantito annuo.
  • R = remunerazione delle risorse pubbliche investite nell’ambito del regime di garanzia (in percentuale). Il parametro è pari allo 0,32%.
  • Pertanto, nel caso di garanzie a copertura di prestiti per investimenti il premio teorico di mercato è pari a:
  • I = D *Z* (1,55%+0,60%+ 0,32%) I = D *Z* 2,47%
  • Nel caso di garanzie a copertura di prestiti per il capitale circolante, il premio teorico di mercato è pari a:
  • I = D *Z* (1,36%+0,60%+ 0,32%) I = D *Z* 2,28%.

Dato il premio teorico di mercato della garanzia, l’intensità agevolativa della garanzia (ESL), nel caso di durata della garanzia inferiore ad un anno, è data dalla seguente formula:

  • ESL = D Z [(FR + C + R) – G] dove: G = premio effettivamente pagato a fronte dell’ammissione al regime di garanzia (in percentuale).

Nel caso in cui la durata della garanzia sia superiore ad un anno, i differenziali fra il premio teorico di mercato e il premio effettivamente pagato alle varie scadenze devono essere attualizzati alla data di concessione della garanzia al vigente tasso di riferimento comunitario di cui alla “Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione” (GUUE C 14 del 19.1.2008). In tal caso, pertanto, l’ESL è dato da:

  • ESL = Σ (It – P t) (1+i) – t dove: i = tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea; It = premio teorico annuo relativo all’anno t calcolato secondo la formula [1] in cui, in tal caso, D rappresenta il debito residuo del finanziamento garantito, calcolato convenzionalmente ipotizzando un piano di ammortamento a rate annuali costanti al tasso i; P t = premio annuo effettivamente pagato a fronte dell’ammissione al regime di garanzia relativo all’anno t. Nel caso in cui la durata della garanzia sia superiore ad un anno, ma il premio effettivo richiesto per la garanzia, sia pagato dal soggetto richiedente una tantum all’atto della concessione della garanzia, la formula da applicare per la determinazione dell’ESL è: ESL = Σ It (1 + i) -t – Pu dove: Pu = (D*Z*G) = premio pagato una tantum all’atto della concessione.

Capite bene che il calcolo risulta essere abbastanza complesso, pertanto nella maggioranza dei casi l’ESL è fornito direttamente dall’ente finanziatore, che lo mette a disposizione del contribuente. In ogni caso, su un finanziamento di 100.000,00, l’importo dell’ESL così calcolato assume una dimensione microscopica rispetto all’importo dell’intera garanzia. Dunque, come risolvere il caso di tutti i finanziamenti garantiti per i quali sul Registro Nazionale Aiuti di stato troviamo come elemento di aiuto l’importo totale della garanzia? Tale comunicazione risulta evidentemente errata, pertanto, atteso che indipendentemente da quanto scritto nel registro si dovrebbe assumere come aiuto l’ESL, a scopo di esimente si consiglia di scrivere una pec rivolta all’ente che gestisce tali garanzie al fine di far rilevare l’incoerenza. In caso di successive contestazioni la pec rappresenta una valida esimente, ma oltre alla pec, la recente risposta ad interpello dell’Agenzia, la 508/2021, chiaramente fa riferimento, ai fini dell’individuazione del limite massimo degli aiuti cumulabili, alla disciplina europea sopra citata, e non al Registro Nazionale degli Aiuti.

L’errore nella fase di trascrizione nel registro non può rappresentare un ostacolo per non godere del beneficio nella misura massima ammessa.