CFP perequativo: la dichiarazione dei redditi non è che la prima fase

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Tutto tace. Come nelle migliori tradizioni la burocrazia non cede il passo e lascia il contribuente ostaggio di una procedura che potrebbe rivelarsi non necessaria, almeno secondo i tempi fissati dall’articolo 1, comma 24, del DL n. 73 del 2021. La richiesta del contributo a fondo perduto “perequativo”, i cui termini di determinazione sono ancora ignoti, impone la trasmissione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 entro il 30 settembre 2021.

Ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo costituisce condizione essenziale l’invio della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2020 entro il termine fissato dall’articolo 1, comma 24, del DL Sostegni-bis, ovvero il 10 settembre 2021. Il termine anticipato rispetto all’ordinario invio dei modelli dichiarativi, oggetto di forte critiche da parte degli operatori del settore, è stato successivamente prorogato al 30 settembre 2021. Con comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 172 del 6 settembre 2021 il Ministro competente ha anticipato alla stampa il differimento dal 10 al 30 settembre 2021 del termine previsto per l’invio della dichiarazione modello Redditi 2021 per i contribuenti che intendono richiedere il contributo a fondo perduto in oggetto.

In prossimità della scadenza, come è ormai abitudine, veniva annunciato l’ennesimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale, ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del Decreto Legislativo n. 241 del 1997, veniva modificata l’originaria scadenza. Ai sensi della predetta norma, infatti, è potere del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, quello di modificare i termini riguardanti gli adempimenti tributari in caso di esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o dell’Amministrazione Finanziaria. Decreto che sembrerebbe non aver ancora trovato la via della Gazzetta Ufficiale.

Orbene, il contributo a fondo perduto era e resta una scommessa. Prevederne la sua spettanza, e le regole per la sua conseguente quantificazione, nelle more di un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di successiva emissione, che nei fatti avverrà dopo la scadenza fissata a fine mese, significa costringere i contribuenti ad accelerare quelle procedure che, in tempi normali, potevano essere completate entro il 30 novembre dell’anno successivo al periodo di imposta di riferimento.

Uno sforzo che in moltissimi casi potrebbe rivelarsi inutile. Anche in presenza della riduzione del risultato economico di esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la cui entità sarà il predetto decreto a stabilirla, l’ammontare del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, comma 16, del DL n. 73 del 2021 sarà determinata al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente già riconosciuti dall’Amministrazione Finanziaria ai sensi dell’articolo 25 del DL n. 34 del 2020, degli articoli 59 e 60 del DL n. 104 del 2020, degli articoli 1, 1-bis e 1-ter del DL 137 del 2020, dell’articolo 2 del DL n. 172 del 2020 e, infine, dell’articolo 1, commi da 1 a 3 e da 5 a 13, del DL n. 41 del 2021.

Non una, ma due variabili, dalla cui combinazione potrebbero emergere risultati imprevedibili. Si prenda il caso del soggetto che abbia subito una significativa riduzione del risultato economico dovuta ad un altrettanto sensibile contrazione del fatturato relativo al periodo d’imposta 2020. Per tale contribuente, con ogni probabilità, il contributo a fondo perduto perequativo potrebbe assottigliarsi fino ad annullarsi. I correlati contributi a fondo perduto determinati sul fatturato, infatti, potrebbero azzerare quanto eventualmente spettante in ragione della differenza del risultato economico di esercizio.

L’attività richiesta per la presentazione dell’istanza all’Agenzia delle Entrate, nella quale verrà indicata la sussistenza dei requisiti, sarà tutt’altro che irrilevante. Quando conosceremo i termini di determinazione del contributo a fondo perduto perequativo sarà necessario, dapprima, selezionare le posizioni meritevoli e, successivamente, determinare il contributi al netto di quanto già percepito.

Un contributo a fondo perduto che, a differenza dei precedenti, richiederà tre distinte fasi di lavorazione, tali da renderlo potenzialmente antieconomico per professionista e contribuente. Quale dovrebbe essere il senso di tanto lavoro che non remunera lo sforzo necessario? Un problema dei tanti operatori del settore tributario che, tuttavia, non sembrerebbe tangere l’Amministrazione Finanziaria, abituata a richiedere, ormai da anni, prestazioni gratuite.