L’articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), ha riformulato la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
La menzionata disciplina, applicabile agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020, si pone in linea di continuità con il precedente intervento operato dall’articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), nell’ambito della ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal “Piano nazionale Impresa 4.0”. La novità più importante recata dalla citata legge n. 160 del 2019 in materia di agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali ha riguardato la “trasformazione” del beneficio, accordato dalle precedenti normative in forma di maggiorazione del costo rilevante agli effetti delle quote di ammortamento deducibili dal reddito d’impresa (o di lavoro autonomo), in forma di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione e senza limiti di fruizione.
Il credito d’imposta per l’acquisto di beni 4.0 è un’agevolazione molto appetibile per le imprese che investono in beni materiali e immateriali in linea con il paradigma di impresa 4.0. Si tratta in sostanza di investimenti con spiccato valore digitale e innovativo. L’obiettivo che il legislatore persegue con tale misura è quello di favorire la digitalizzazione e l’innovazione di processi aziendali per le imprese operanti nel nostro territorio anche al fine di renderle più competitive a livello internazionale.
Ebbene, sono pervenute in redazione numerose richieste di chiarimento in merito alle caratteristiche che deve possedere l’impresa che fruisce del beneficio in commento.
In particolare il dubbio concerne la necessità che l’impresa che fruisce del credito d’imposta in esame possegga particolari requisiti tecnologici. In sostanza ci si chiede se oltre al bene materiale o immateriale oggetto dell’investimento anche l’impresa che lo acquista deve avere caratteristiche di tipo 4.0.
A ben vedere l’analisi scrupolosa della normativa in materia non depone in tal senso.
L’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione è infatti individuato dai commi 1051 e 1061 della legge di bilancio 2021 i quali prevedono che il credito di imposta sia attribuito a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
L’Amministrazione Finanziaria ha specificato che sono ricompresi nel novero delle imprese beneficiarie gli enti non commerciali, con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata, le imprese agricole che determinano il reddito agrario, nonché le reti di imprese. Tra l’altro sono ricomprese nell’ambito della categoria delle imprese beneficiarie le STP titolari di reddito d’impresa o le associazioni tra professionisti.
La legge di bilancio 2021 ha previsto che per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Nessun riferimento è quindi riscontrabile nelle norme in materia all’eventuale profilo tecnologico o innovativo dell’impresa beneficiaria del credito.
Va da sé che ai fini dell’agevolazione l’investimento 4.0 acquistato deve effettivamente essere utilizzato dall’impresa beneficiaria dell’agevolazione, esso cioè deve effettivamente entrare in funzione.
Il credito d’imposta infatti può essere fruito dall’azienda beneficiaria a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni (non dall’acquisto o dall’investimento, quindi, ma dalla messa in funzione secondo gli estremi del paradigma 4.0) ma tale circostanza ha quale unica conseguenza, nel caso delle imprese con profilo meno hi-tech, che si debba implementare un maggiore sforzo innovativo per consentire al nuovo investimento l’interconnessione con il resto della struttura aziendale, che peraltro rappresenta il fine perseguito dal legislatore ovvero accompagnare le imprese italiane verso una trasformazione 4.0.
Il requisito dell’interconnessione può essere infatti soddisfatto anche in un momento successivo rispetto a quello di effettuazione dell’investimento e le tempistiche entro le quali ciò avverrà dipenderanno strettamente dalle caratteristiche preesistenti dei sistemi informativi delle imprese che fruiscono del credito.
I costi per adeguare l’azienda alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali saranno ovviamente inversamente proporzionali al grado di informatizzazione o digitalizzazione dell’impresa beneficiaria del credito ma tale aspetto deve essere computato solo dalla governance della stessa ai fini della valutazione della convenienza dell’investimento, rimanendo invece del tutto irrilevanti ai fini dell’eventuale recupero dell’agevolazione.
È da ritenere fuori dalle richieste della norma che l’impresa debba essere un’impresa hi-tech, anche perché qualora il beneficio fosse ammesso solo per imprese già avviate nell’ambito del processo di trasformazione tecnologica l’obiettivo principe del credito, che è quello di promuovere la transizione tecnologica, verrebbe totalmente meno. Se così fosse non avrebbe senso peraltro la possibilità, normativamente prevista e ribadita dall’Amministrazione Finanziaria nella recente circolare 9/E, di richiedere il credito beni strumentali 4.0 per le Società tra Professionisti, considerato che a quanto ci consta difficilmente esistono studi hi-tech.
Peraltro, le aziende non hi-tech dovrebbero essere al contrario le destinatarie ideali del credito per investimenti in beni 4.0, atteso che l’obiettivo del Legislatore è proprio quello di digitalizzare i settori e le imprese ancora più arretrate in tale campo.
In conclusione, dunque, fintanto che l’investimento possegga le caratteristiche richieste dalla norma, ossia rientri nell’Allegato A alla L. 232/2016 in una delle tre categorie ivi previste1 o nell’Allegato B alla L. 232/2016 e venga interconnesso al sistema aziendale, si ritiene che anche solo un acquisto, effettuato per la prima volta da un’impresa non ancora avviata sul cammino della transizione tecnologica, dia diritto al beneficio fiscale e risponda alla ratio ricercata dal legislatore.
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1a)beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
b)sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
c)dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica “4.0”