Quando si parla di agevolazioni per l’acquisto di beni, grande attenzione deve essere prestata alla possibilità di cumulo delle stesse e ai limiti da rispettare. Abbiamo già parlato in questo quotidiano, per primi peraltro, di come calcolare l’elemento di aiuto relativo ad un finanziamento garantito, ora cercheremo di esemplificare come verificare che, rispetto ad un investimento, non venga superato il limite massimo per la cumulabilità di più agevolazioni.
Prendiamo il caso di un’impresa che effettui l’acquisto di un magazzino autoportante e di altri beni strumentali per un valore complessivo di 1.000.000 euro. L’investimento è stato effettuato grazie al finanziamento garantito all’80% dal Mediocredito Centrale, e l’insieme dei beni possiede tutte le caratteristiche per poter beneficiare del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ex L. 178/2020 di cui all’Allegato A della L. 232/2016. Le due agevolazioni sono cumulabili?
Partiamo con l’affermare che il credito d’imposta per beni strumentali non rappresenta un aiuto di stato ai sensi della normativa europea ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 9/2021, § 6). L’agevolazione è ad esempio cumulabile, in relazione ai medesimi investimenti, con il bonus investimenti nel Mezzogiorno (risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 360/2020) che al contrario costituisce aiuto di stato.
Nel caso prospettato sopra il bonus beni strumentali è sicuramente cumulabile con il finanziamento garantito, tuttavia occorre prestare attenzione al limite sopra indicato.
In particolare, nel caso del finanziamento garantito da MCC l’aiuto di stato equivale all’equivalente sovvenzione lordo (ESL), come abbiamo già avuto modo di chiarire in un nostro precedente intervento, che non corrisponde al valore della garanzia, bensì alla differenza tra il prezzo teorico di mercato di una garanzia analoga a quella prestata dai confidi destinatari del contributo a valere sul fondo rischi e il premio di garanzia effettivamente versato ai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) ai fini dell’accesso alla garanzia. Per intenderci, nel caso della garanzia MCC, l’ESL corrisponde a quanto costerebbe ottenere la medesima garanzia qualora il soggetto garante fosse un consorzio di garanzia collettiva dei fidi differente, considerato che per accedere alla garanzia di MCC il costo effettivo è zero. In particolare, per la determinazione dell’intensità dell’aiuto è applicato il “metodo nazionale di calcolo dell’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese”, notificato dal Ministero (Aiuto di Stato n. 182/2010 – Italia) e approvato dalla Commissione europea con decisione C (2010) 4505 del 6 luglio 2010.
Tale importo, varia da garanzia a garanzia, però ipotizziamo che nel caso in questione, sia pari a 25.000 (dato reale assunto per un finanziamento garantito all’80% da MCC). Nel caso del bonus beni strumentali il credito ammonta invece al 50% del costo sostenuto, rientrando l’investimento effettuato tra i beni elencati nell’Allegato A alla L. 232/2016.
Nella tabella riportata in fondo, è possibile vedere come, a fronte di un investimento di 1.000.000, l’aiuto corrispondente alla garanzia corrisponde al 2,5% (25.000/1.000.000) mentre quello relativo al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 al 63,95%. L’ammontare cumulato delle agevolazioni relative al medesimo investimento ammonta al 66,45%, ben al di sotto del limite del 100%.