I segreti del General Contractor

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Il General Contractor e la ditta esecutrice dei lavori sono figure profondamente differenti, soprattutto in ambito tributario. Con particolare riferimento al mondo delle detrazioni edilizie, tale differenza assume oggi un significato ulteriore, sia ai fini delle procedure necessarie al riconoscimento dei benefici fiscali, delimitando le spese detraibili ai soli oneri direttamente inerenti all’intervento, che del trattamento IVA delle operazioni sottostanti.

La figura del contraente generale nasce in un contesto lontano, quello degli appalti pubblici. L’articolo 194 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. “Codice dei contratti pubblici”) individua nel contraente generale il soggetto che, in qualità di unico referente nei confronti del committente dei lavori, si impegna a realizzare l’intervento oggetto dell’incarico in tutti i suoi aspetti, così garantendo il corretto completamento dell’opera commissionata. Secondo la prassi diffusa, nell’ambito dei rapporti privatistici, il General Contractor è il soggetto che, al fine di facilitare la realizzazione dell’intervento, si frappone fra il committente e le imprese esecutrici dei lavori, professionisti inclusi. In ragione del proprio ruolo il contraente generale agisce normalmente in virtù di un mandato senza rappresentanza.

Fatte queste dovute premesse, nulla osta affinché il General Contractor agisca quale soggetto capofila nell’ambito di un intervento di recupero edilizio. Secondo lo schema classico del mandato senza rappresentanza, il contraente generale fatturerà al committente la realizzazione degli interventi oggetto di agevolazione, ivi inclusi i servizi di natura professionale per la progettazione e l’espletamento delle pratiche urbanistiche, amministrative e fiscali. In sede di fatturazione il contraente generale, come la ditta esecutrice dei lavori, potrà riconoscere al committente lo sconto sul corrispettivo.

Sotto questo primo punto di vista, se in linea di principio, come in un qualsiasi rapporto di mandato, al contraente generale non è impedito lucrare sui servizi prestati, ben potendo ottenere un guadagno sulla differenza fra il preventivo effettuato al cliente ed i preventivi di spesa sottoposti dai fornitori, con particolare riferimento agli interventi agevolati ai fini del Superbonus alcun lucro potrà avvenire sui servizi di natura professionale. In più occasioni l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che il riconoscimento dello sconto in fattura da parte del fornitore unico per i servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per l’effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali inerenti l’agevolazione è consentito a condizione che gli effetti complessivi siano gli stessi di quelli configurabili nell’ipotesi in cui i medesimi professionisti avessero fatturato ed effettuato direttamente lo sconto in fattura al committente, beneficiario ultimo dell’agevolazione.

C’è, tuttavia, un ulteriore aspetto da considerare. Se è vero che quella del contraente generale è un’attività a scopo di lucro, ciò non significa che tutte le spese da esso fatturate al committente siano necessariamente detraibili. Sotto questo secondo punto di vista, infatti, l’Amministrazione Finanziaria ha assimilato il contraente generale all’amministratore di condominio, i cui servizi di assistenza sono esclusi tout court dalle detrazioni per il recupero edilizio. Avviandosi dall’assunto che le spese detraibili sono quelle direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento, secondo un principio di immediata correlazione fra gli oneri sostenuti e gli interventi che danno diritto alla detrazione, l’Amministrazione Finanziaria ha esteso al contraente generale gli stessi limiti imposti all’amministratore di condominio (Circolare 30/E del 2020), escludendo l’attività di mero coordinamento svolta a favore del committente in quanto (risposta all’interpello n. 254 del 2021), anche in questo caso, considerati costi non direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento.

All’atto pratico ne consegue che, ferma restando la detraibilità delle spese strettamente inerenti all’intervento, per le quali il contraente generale si limita al ribaltamento, per tutti gli altri oneri fatturati dal General Contractor si apre per i professionisti attestatori un’ulteriore attività di verifica. L’eventuale maggiorazione applicata dal contraente generale potrà essere asseverata se, per propria natura, anch’essa sia strettamente inerente all’intervento, secondo le logiche espresse dall’Amministrazione Finanziaria. In caso contrario dovrà essere esclusa.

Dal punto di vista dell’imposta sul valore aggiunto, al contraente generale si applicano gli accorgimenti propri del mandato senza rappresentanza. Nel mandato senza rappresentanza il mandatario assume ed acquista in nome proprio gli obblighi ed i diritti derivanti dal compimento dell’affare trattato per conto del mandante. In particolare le prestazioni di servizi rese o ricevute sono considerate tali anche nel rapporto fra mandante e mandatario e conservano la medesima natura oggettiva propria delle prestazioni intercorrenti fra mandatario e terzo.

Si consideri, inoltre, che i fornitori del contraente generale, infine, non possono applicare l’inversione contabile prevista dall’articolo 17, comma1, lettera a), del DPR n. 633 del 1972 per le prestazioni del settore edile. Nei confronti del contraente generale sarà applicabile il Reverse Charge solo nei casi di cui alla successiva lettera a-ter (prestazioni di demolizione, installazione di impianti).

Ne consegue, pertanto, che nella fatturazione fra contraente generale e committente si applicherà il medesimo trattamento di favore in ragione delle condizioni oggettive dell’intervento (ad esempio aliquota agevolata prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria). Dal punto di vista prettamente oggettivo, dunque, si renderà applicabile il medesimo trattamento sia nei rapporti tra il mandante ed il contraente generale sia nel rapporto fra quest’ultimo e l’azienda esecutrice dei lavori.

Tuttavia, pur restando immutata la qualificazione oggettiva dell’operazione, il contraente generale potrà applicare al committente il regime proprio dell’inversione contabile nei soli casi in cui le condizioni soggettive non siano variate. All’atto pratico ciò significa che, nelle diverse ipotesi di inversione contabile, il predetto regime potrà trovare applicazione nel solo caso descritto all’articolo 17, comma 1, lettera a-ter) del DPR n. 633 del 1972 qualora il committente sia un soggetto passivo di imposta (fattispecie comunque limitata alle detrazioni ordinarie per sisma ed eco bonus). In tutti gli altri casi l’inversione contabile è interdetta.