Autodichiarazione Aiuti di Stato: Ruffini sugli scudi

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

In attesa di conoscere l’esito del ricorso al Tar del Lazio promosso da alcune delle principali associazioni di categoria dei Commercialisti contro il provvedimento con il quale è stato approvato il modello di «Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del Temporary Framework» per gli aiuti di Stato erogati nel corso dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, diventa di pubblico dominio la “memoria difensiva” prodotta dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini nell’ambito dei procedimenti attivati dalle stesse associazioni sindacali presso alcuni Garanti del Contribuente.

Alle numerose rimostranze avanzate, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, di proprio pugno, spegne ogni speranza e accusa i contribuenti e i loro consulenti di essersi fatti trovare impreparati, per di più considerando che lo schema di autodichiarazione è del tutto simile a quello presente nei modelli di istanza/comunicazione per l’accesso ad alcuni contributi a fondo perduto e crediti d’imposta già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate. Una completa chiusura a tutte le doglianze delle associazioni di categoria.

In una lunga ed estenuante difesa di posizione, Ruffini snocciola una serie di argomentazioni a esclusivo favore dell’Amministrazione Finanziaria. Nella nota si legge che l’adempimento richiesto risponde a precise disposizioni che vanno considerate nell’ambito di un articolato impianto normativo, non derogabile a piacimento del contribuente. Secondo il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, inoltre, le informazioni richieste non sono in possesso dell’Amministrazione Finanziaria, in particolare mancano nell’Anagrafe Tributaria quelle relative alla presenza di eventuali relazioni di controllo rilevanti ai sensi della nozione europea di impresa unica, perimetro utilizzato ai fini degli aiuti di Stato per il monitoraggio dei massimali disponibili.

Come già evidenziato nelle istruzioni ministeriali al modello dichiarativo, la nota in commento conferma che l’invio dell’autodichiarazione esonera il contribuente dalla compilazione del prospetto degli aiuti di Stato presente nei modelli Redditi 2022. Esonero che, tuttavia, non ha una valenza biunivoca. La compilazione del rigo RS401, a sua volta, non solleva il contribuente dall’invio dell’autodichiarazione in quanto, secondo l’Agenzia delle Entrate, questa è necessaria ai fini dell’eventuale diversa allocazione degli aiuti di Stato tra la Sezione 3.1 e la Sezione 3.12 del Quadro Temporaneo e alla regolarizzazione degli importi fruiti in eccedenza, anche mediante il meccanismo dello scomputo dal limite del periodo successivo, così evitando esborsi di denaro.

La nota si chiude con la constatazione dell’ingente lavoro al quale sarà esposta l’Agenzia delle Entrate e con la richiesta, semmai fosse concesso un differimento del termine del 30 giugno a favore del contribuente, di un pari differimento a favore dell’Amministrazione Finanziaria del termine finale per la registrazione nel Registro nazionale aiuti di Stato. Tale passaggio, che tradisce tutta l’ansia da prestazione alla quale è soggetto il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, chiarisce meglio di ogni altro documento come la proroga sia più che possibile. La nota dell’Agenzia delle Entrate non evidenza alcun oggettivo impedimento giuridico ad un differimento che renda l’adempimento quantomeno compatibile con l’attuale calendario fiscale, anzi promuove un differimento collettivo. Una soluzione mediana che salvi le pretese di entrambe le parti.

Non a caso nelle ultime ore crescono le probabilità di una proroga che fissi la trasmissione dell’autodichiarazione in autunno. Il prossimo Decreto Legge sulle semplificazioni fiscali atteso in Consiglio dei Ministri la prossima settimana, con ogni probabilità, accoglierà una soluzione giuridica al problema con la concessione del tempo richiesto dall’Agenzia delle Entrate.

Una soluzione di buon senso in un momento di estrema confusione. Non si sono fatte attendere le risposte dei Garanti dei Contribuenti chiamati in causa. Fra questi il Garante del Contribuente per la regione Abruzzo ha completamente avallato la linea dell’Agenzia delle Entrate, la cui relazione è stata considerata esaustiva e, per questo, sufficiente per l’archiviazione del procedimento attivato.