Bonus 200 euro ai lavoratori agricoli, dubbi su chi paga

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

I lavoratori agricoli potrebbero aver diritto al bonus di 200 euro, nel contempo, in base all’articolo 31 e all’articolo 32 del decreto Aiuti. L’indennità è fruibile una sola volta. Tuttavia le due norme, non essendo ben coordinate, rendono auspicabili alcuni chiarimenti che, in verità, non sono giunti neanche con il messaggio Inps n. 2397 di lunedì 13 giugno.

L’articolo 31 prevede che a luglio, ai dipendenti beneficiari dell’esonero contributivo dello 0,8% per almeno una mensilità nel primo quadrimestre dell’anno, l’indennità venga riconosciuta in automatico dai datori di lavoro, previa dichiarazione del lavoratore di non essere pensionato ovvero di non appartenere ad un nucleo beneficiario del reddito di cittadinanza. In tali ipotesi, infatti, provvederà l’Inps all’erogazione. La disposizione non esclude i lavoratori agricoli, contemplati pure dalla riduzione contributiva stabilita dalla legge di Bilancio 2022.

Inoltre, l’articolo 32, comma 10, del D.L. n. 50/2022 stabilisce che l’una tantum venga riconosciuta dall’Inps «a coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021». In tal caso non dovrà essere presentata domanda e l’erogazione sarà automatica.

Però, per come è formulato l’articolo 31, l’operaio agricolo occupato a luglio non sarà tenuto a comunicare di essere beneficiario dell’indennità di disoccupazione agricola al datore di lavoro, con la conseguenza che potrà pretendere il pagamento del bonus da quest’ultimo.

Inoltre vi è da tener presente che, soprattutto nel settore agricolo, la possibilità che un lavoratore sia assunto da più datori di lavoro è tutt’altro che remota. E dal momento che l’una tantum compete per una sola volta, nel messaggio n. 2397/2022, l’Inps ha chiarito che «il lavoratore, laddove titolare di più rapporti di lavoro, potrà chiedere il pagamento dell’indennità una tantum a un solo datore di lavoro, dichiarando a quest’ultimo di non avere fatto analoga richiesta ad altri datori di lavoro».

Tuttavia, a differenza dell’ipotesi di titolarità di pensione o di reddito di cittadinanza, in questo caso la dichiarazione di cui al messaggio non è prevista ex lege. E di ciò è consapevole lo stesso Istituto che, difatti, ha dovuto precisare che «nell’ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiamo compensato la predetta indennità una tantum di 200 euro, l’Istituto comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, per la restituzione all’Istituto e il recupero verso il dipendente, secondo le istruzioni che verranno fornite con successivo messaggio». Precisando ulteriormente che l’importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro interessati alla restituzione.

Il bonus erogato dai datori di lavoro deve essere recuperato mediante l’esposizione nel flusso Uniemens. Per evitare la duplicazione del pagamento, ove ricorrano le condizioni per l’erogazione dall’Inps, l’Istituto erogherà solo dopo aver ricevuto i flussi Uniemens. In tal modo, verificherà preventivamente l’eventuale erogazione dai datori di lavoro. Considerando che il termine dell’invio delle denunce relative a luglio è fissato al 31 agosto, i pagamenti non saranno effettuati dall’Inps prima di settembre.

I titolari di disoccupazione agricola, se occupati, avranno tutto l’interesse a ricevere il bonus dal datore di lavoro già a luglio. Con il conseguente aggravio della posizione delle aziende inquadrate nel sistema della contribuzione agricola unificata che recupereranno gli importi anticipati soltanto a marzo 2023. Difatti, nella particolare gestione previdenziale in cui la tariffazione dell’Istituto e il versamento hanno cadenza trimestrale, i contributi relativi al terzo trimestre dell’anno si versano a marzo dell’anno successivo.

Va chiarito, infine, se chi ha lavorato in agricoltura nel 2021, ma non avrà a luglio un rapporto di lavoro e non beneficerà quest’anno dell’indennità di disoccupazione, possa rientrare tra gli stagionali e i lavoratori a tempo determinato di cui al comma 13 dell’articolo 32 che, se occupati per almeno 50 giornate nel 2021, potranno richiedere il bonus all’Inps. La disposizione è senz’altro applicabile ai rapporti di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2015 che, però, non contempla gli operai agricoli a tempo determinato di cui al D. Lgs. n. 375/1993.