Negli ultimi giorni ci siamo soffermati su una problematica che sta vedendo protagonisti non pochi contribuenti: si tratta dell’invio da parte dell’amministrazione finanziaria di avvisi bonari contenenti il recupero a tassazione del saldo Irap 2019 in capo ai soggetti che rientravano nella previsione dell’esonero di cui all’articolo 24 del decreto Rilancio, D.L. 34/2020.
Come noto la norma citata aveva disposto che non fosse dovuto il versamento del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 a favore dei soggetti diversi da quelli che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dai soggetti di cui all’articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), dello stesso testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
Per tali soggetti invece rimaneva dovuto il versamento dell’acconto per il medesimo periodo di imposta.
Ebbene, dalla lettura degli avvisi pervenuti in questi giorni ai contribuenti risultava evidente che il recupero operato dall’Agenzia scaturiva dal mero controllo automatizzato posto in essere dai sistemi della stessa che incrociando i dati presenti in anagrafe tributaria rispetto a quelli riportati nel modello Irap, a causa della mancata indicazione dell’aiuto nel quadro IS, rilevava come dovuto e non versato il saldo Irap 2019 invece oggetto di esonero.
Ora, dalle pagine di questo giornale, abbiamo avuto modo di evidenziare che la soluzione all’omissione in parola era stata individuata dalla stessa amministrazione finanziaria nella risoluzione n. 58/E/2021 la quale testualmente prevede: “la mancata compilazione del quadro IS nella dichiarazione IRAP relativa al periodo di imposta 2019 può essere regolarizzata mediante presentazione di una dichiarazione integrativa, versando per l’errore commesso la sanzione di cui all’articolo 8 comma 1 del D.lgs. 18 dicembre 1997 nr. 471, definibile mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.lgs. 18 dicembre 1997 nr. 472”.
In sostanza al fine di sanare l’omissione il contribuente dovrà, secondo le indicazioni fornite nella predetta risoluzione, presentare la dichiarazione integrativa e pagare la sanzione prevista dall’ articolo 8 comma 1 del D.lgs. 18 dicembre 1997 nr. 471. Sul punto una precisazione risulta però necessaria.
Infatti le modalità operative da seguire per rimettersi in bonis rispetto alle pretese dell’erario saranno certamente differenti a seconda che il contribuente abbia o meno ricevuto l’avviso bonario da parte dell’ufficio.
Infatti in caso di mancata ricezione di detto atto il contribuente al fine di sanare l’omissione dovrà presentare una dichiarazione integrativa nella quale riportare correttamente nel quadro IS l’aiuto ricevuto e poi dovrà pagare la sanzione prevista dall’articolo 8 comma 1 del D.lgs. 18 dicembre 1997 nr. 471 il cui importo è pari a 250€.
In questo caso il versamento della sanzione potrà però avvenire fruendo delle riduzioni previste dall’istituto del ravvedimento operoso, per cui nel caso specifico il versamento della sanzione prevista potrà avvenire fruendo della riduzione della medesima ad un settimo.
Diverso è il caso in cui il contribuente ha già ricevuto l’avviso bonario. In quest’ipotesi infatti il contribuente dovrà sempre presentare la dichiarazione integrativa e versare la sanzione sopra indicata ma ai fini del pagamento della medesima non potrà beneficiare delle riduzioni previste dall’istituto del ravvedimento operoso.
Nel momento in cui il contribuente riceve un avviso bonario, infatti, come previsto dall’art. 13 del D.lgs. 472/97, è preclusa la possibilità di definire le violazioni in esso contenute mediante ravvedimento (in tal senso, circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2015 n. 6, § 10.4.).
In altri termini dalla notifica dell’avviso bonario l’unica forma possibile di definizione è quella dell’art. 2 del D.lgs. 462/97, norma che prevede la riduzione ad un terzo delle sanzioni richieste con l’avviso bonario se il pagamento delle stesse interviene entro i trenta giorni dalla ricezione del medesimo.
In questa seconda ipotesi dunque presentata la dichiarazione integrativa e versata la sanzione il contribuente dopo qualche giorno potrà agire in autotutela con l’agenzia delle entrate per ottenere l’annullamento dell’avviso bonario ricevuto.