Proroga agevolazione impatriati: versamento imposta entro il 30 giugno

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Entro il 30 giugno prossimo, i contribuenti per cui il primo periodo di fruizione del regime degli impatriati si è concluso il 31 dicembre 2021, in possesso dei requisiti richiesti per la proroga per ulteriori cinque periodi di imposta, dovranno provvedere al versamento dell’imposta.

Condizione necessaria per poter fruire della proroga dell’agevolazione è la presenza di un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, o l’acquisto di un’abitazione in Italia.

Il versamento necessario per l’opzione – Per l’estensione del beneficio è necessario il versamento di:

  • un importo pari al 10% dei redditi agevolati e relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione;
  • un importo pari al 5% dei redditi agevolati, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno 3 figli minorenni, anche in affido preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione.

Comunicazione dell’opzione – Si ricorda che per beneficiare dell’agevolazione, i lavoratori dipendenti devono presentare al datore di lavoro una richiesta scritta entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione.

Invece, i soggetti che esercitano un’attività di lavoro autonomo comunicano l’opzione per la proroga dell’agevolazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale hanno effettuato il versamento. In alternativa, possono fruire del beneficio in sede di applicazione, da parte del committente, della ritenuta d’acconto sui compensi percepiti.

Codici tributo – Per consentire il versamento degli importi in parola, tramite il modello di versamento F24, occorre utilizzare i seguenti codici tributo, istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 27/2021:

  • “1860” denominato “Importo dovuto (10%) per l’adesione al regime agevolato di cui all’art. 5, co. 2-bis, lett. a), del DL n. 34/2019”;
  • “1861” denominato “Importo dovuto (5%) per l’adesione al regime agevolato di cui all’art. 5, co. 2-bis, lett. b), del DL n. 34/2019”.

Compilazione F24 – In sede di compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” occorre indicati:

  • nella sezione “CONTRIBUENTE” i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore che opta per l’adesione al regime agevolato;
  • nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:
    • nel campo “tipo”, la lettera “R”;
    • nel campo “elementi identificativi”, se applicabile, il codice fiscale del datore di lavoro cui il lavoratore dipendente presenterà la richiesta di applicazione del regime agevolato;
    • nel campo “codice”, il codice tributo sopra indicato;
    • nel campo “anno di riferimento”, l’anno corrispondente al primo periodo d’imposta di fruizione dell’agevolazione di cui all’articolo 16 del D.lgs. n. 147/2015, nel formato “AAAA”;
    • nel campo “importi a debito versati”, l’importo dovuto.