A meno di ventiquattro ore dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Semplificazioni, con il quale l’Amministrazione Finanziaria ha incassato la proroga dei termini previsti per l’aggiornamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, arriva la proroga del termine di presentazione dell’autodichiarazione per gli aiuti di Stato di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework. Un provvedimento didascalico, poco meno di tre righe, che rinvia al 30 novembre 2022 il termine ultimo per la trasmissione della dichiarazione sostitutiva.
Con la pubblicazione del predetto provvedimento la dichiarazione sostitutiva potrà essere inviata dal 28 aprile 2022, come previsto dal precedente Provvedimento prot. 143438/2022, al 30 novembre 2022, in virtù della presente proroga. Inoltre, con particolare riferimento ai contribuenti che abbiano beneficiato delle disposizioni dell’articolo 5 del Decreto Legge n. 41 del 2021 in tema di definizione agevolata degli avvisi bonari, la stessa dichiarazione dovrà essere inviata entro il medesimo termine del 30 novembre 2022 ovvero, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.
In quest’ultimo caso ne consegue che il contribuente sarà chiamato ad un doppio adempimento: l’invio di una prima dichiarazione, che potremmo definire “generale”, entro il 30 novembre 2022 e la trasmissione di una seconda dichiarazione, in questo caso specifica all’avviso bonario definito, da trasmettere entro 60 giorni dall’effettivo pagamento delle somme dovute o della prima rata. La seconda dichiarazione, tuttavia, non risulterà necessaria se la medesima agevolazione sia stata già inclusa nella prima autodichiarazione trasmessa entro il 30 novembre 2022.
Si colga che il nuovo termine per l’invio della dichiarazione sostitutiva coincide con quello previsto dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 per la trasmissione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi. Sul punto le istruzioni ministeriali alla compilazione del modello dichiarativo hanno previsto che i contribuenti che hanno beneficiato di contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, sono tenuti a compilare il prospetto “Aiuti di Stato” del quadro RS (rigo RS401), riportando nella colonna 1, l’apposito codice aiuto desumibile dalla “Tabella codici aiuti di Stato”, sempre che i dati necessari per la registrazione nel RNA (ad esempio, forma giuridica, dimensione impresa, settore, ecc.) non siano stati già comunicati mediante l’autodichiarazione di cui all’art. 3 del D.M. 11 dicembre 2021.
Secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate l’effetto sostitutivo, in particolare, vale nel solo caso in cui la trasmissione della predetta autodichiarazione anticipi la trasmissione della dichiarazione dei redditi. Diversamente, per evitare contestazioni dell’Amministrazione Finanziaria in merito all’efficacia individuale del beneficio fiscale, il Quadro RS dovrà essere comunque compilato o, in caso di omissione iniziale, tempestivamente integrato.
Nel mentre si attendevano notizie rispetto al ricorso al Tar avanzato dalle principali associazioni di categoria, la notizia della proroga, che nulla cambia rispetto agli altri aspetti del medesimo adempimento, è stata accolta con grande soddisfazione dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti Elbano De Nuccio. “La proroga della scadenza delle autodichiarazioni Covid dal 30 giugno al 30 novembre è un risultato importante, frutto dell’incessante attività di interlocuzione istituzionale svolta da questo Consiglio nazionale nelle prime settimane di attività dal suo insediamento. Questo risultato – prosegue – è tanto più importante perché si inserisce nel quadro di una razionalizzazione organica del calendario delle scadenze fiscali, alla quale stiamo già lavorando con l’Agenzia delle Entrate. Noi non siamo favorevoli ai rinvii e alle proroghe, eppure, nelle more della razionalizzazione del calendario fiscale, spesso questa opzione è purtroppo l’unica percorribile. Un calendario delle scadenze più razionale eviterà l’accavallarsi degli adempimenti, evitando quell’effetto imbuto che manda da anni sistematicamente in sofferenza i nostri studi professionali e che ci induce ad avanzare richieste di proroghe di cui faremmo volentieri a meno”.