Superbonus e cessione del credito: una lunga serie di chiarimenti

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

In un mercato del credito ormai bloccato arrivano gli ulteriori chiarimenti dell’Amministrazione Finanziaria in tema di detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché di opzione per la cessione o per lo sconto sul corrispettivo.
Con la Circolare 23/E del 23 giugno 2022 l’Agenzia delle Entrate affronta, in molti casi per la prima volta, questioni cruciali per la spettanza dei benefici. Di seguito una prima rappresentazione.

Le premesse non sono delle migliori. Già a pagina cinque l’Amministrazione Finanziaria, confondendo i termini, afferma erroneamente che per le unità unifamiliari e plurifamiliari il Superbonus si applica alle spese sostenute entro il 30 settembre 2022 ovvero, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi dell’articolo 119 del Decreto Rilancio.

Evidentemente non sono questi i termini della questione. Ai sensi dell’articolo 119, comma 1, del DL n. 34 del 2020, per tali interventi il Superbonus si applica alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute fino al 30 giugno 2022, salva la possibilità di optare per la deroga introdotta, nella sua ultima versione, al successivo comma 8-bis dall’articolo 14 del Decreto Legge n. 50 del 2022, secondo la quale sono detraibili al 110 per cento anche le spese sostenute successivamente al predetto termine, ma entro il 31 dicembre 2022, ma nel solo caso in cui si verifichi al 30 settembre 2022 uno stato di avanzamento lavori almeno pari al 30 per cento.

Nel merito della circolare l’Amministrazione Finanziaria tocca i principali aspetti relativi ai requisiti soggettivi, oggettivi e procedurali. Con riferimento ai soggetti che possono usufruire della detrazione l’Agenzia delle Entrate, nel ribadire l’estraneità dall’agevolazione degli immobili relativi all’impresa (merce, strumentali e patrimonio), afferma che il Superbonus, anche in presenza di un titolo idoneo (contratto di locazione, contratto di comodato), non spetta ai soci di una società che svolge attività commerciale e che sostengono le spese per interventi effettuati su immobili residenziali di proprietà della predetta società che costituiscono, tuttavia, beni relativi all’impresa perché patrimonio. Tanto accende sia nel caso del socio di una società a responsabilità limitata, con riferimento ad interventi realizzati su un immobile di proprietà della società quale bene patrimonio, sia nel caso del socio di una società commerciale genericamente intesa che esercita l’attività di gestione immobiliare, con riferimento ad interventi realizzati su un immobile detenuto dal socio stesso, rientrando tale immobile tra i beni patrimoniali della società o, comunque, costituendone nel contempo l’oggetto dell’attività imprenditoriale.

In senso conforme al silenzio della normativa sull’argomento, l’Agenzia delle Entrate esclude qualsivoglia preclusione alla possibilità che l’immobile agevolato possa, alla conclusione dei lavori, cambiare successivamente la propria destinazione d’uso. L’unico limite è costituito da un comportamento del contribuente in abuso della norma ai sensi dell’articolo 10-bis dello Statuto del Contribuente, ovvero qualora l’Amministrazione Finanziaria accerti l’utilizzo dell’agevolazione non in conformità agli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio.

Di particolare interesse il paragrafo 3.4.2 in tema di sostituzione di finestre comprensive di infissi. Nel confermare che nel caso di interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione l’agevolazione spetta solo nel caso di sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti, e non anche nei casi di nuova installazione, anche con spostamento e variazione di dimensioni, per un numero finale di infissi la cui superficie complessiva sia minore o uguale a quella inizialmente esistente, l’Agenzia delle Entrate salva le spese sostenute a parità di superficie trasparente e apre alla possibilità di detrarre ai sensi dell’articolo 16- bis del TUIR le spese sostenute per l’eventuale installazione di ulteriori infissi che nella situazione finale dell’intervento comportano un aumento della superficie complessiva iniziale.

Passando agli aspetti procedurali, qualora sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, rispettivamente riconducibili a diversi codici intervento, è possibile decidere se fruire direttamente della detrazione o esercitare le opzioni previste, con riferimento alle spese sostenute per ciascun intervento indipendentemente dalla scelta operata con riferimento agli altri. L’agenzia delle Entrate sembra pertanto confermare quanto indicato nella precedente Circolare n. 19/E del 2022 con la quale ha affermato che con riferimento alla modalità di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura, questo deve essere applicato in relazione a ciascuna fattura.

Preoccupano, infine, le risposte in tema di attività di controllo e profili di responsabilità dei cessionari. Se il recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante avverrà, in primo luogo, nei confronti del beneficiario che ha esercitato l’opzione, per evitare la responsabilità solidale il soggetto cessionario è chiamato a ricorrere alla specifica diligenza richiesta dal proprio ruolo. Secondo l’Agenzia delle Entrate occorre rilevare che il livello di diligenza richiesto dipende dalla natura del cessionario, soprattutto con riferimento agli intermediari finanziari o ai soggetti sottoposti a normative regolamentari per i quali è richiesta l’osservanza di una qualificata ed elevata diligenza professionale. Elencando una lunga serie di indici presuntivi, fra un chiarimento e l’altro, l’Agenzia delle Entrate tenta di allargare il campo delle responsabilità.

Tanti chiarimenti che rendono imprescindibile la lettura della Circolare n. 23/E del 2022 e sui quali tornare quotidianamente.