La conversione in Legge del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50, cosiddetto Decreto Aiuti, potrebbe regalare novità interessanti in tema di dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo. È stata approvata la proposta emendativa 15.09 (a firma Marattin, Del Barba e Ungaro) che modifica, a regime, l’articolo 19 del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
“Al fine di consentire alle imprese, ai professionisti e agli altri contribuenti di fare fronte a esigenze di liquidità, anche temporanee”, questa la premessa, viene innalzata la soglia massima degli importi iscritti a ruolo per la concessione della dilazione di pagamento, a semplice richiesta, per i contribuenti che dichiarino di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Secondo l’emendamento approvato, in particolare, solo nel caso in cui le somme iscritte a ruolo siano di importo superiore a 120.000 euro, non più 60.000 euro, la dilazione di pagamento potrà essere concessa a condizione che il contribuente documenti la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
L’emendamento, inoltre, innalza da cinque a otto, il numero delle rate insolute, anche non consecutive, che determinano la decadenza del piano di rateazione. La modifica, questa volta a regime, interviene sui termini di decadenza più volte rivisti nel corso della pandemia. Si colga, infatti, che l’articolo 13-decies del Decreto Legge n. 137 del 2020 aveva già innalzato a dieci rate la verifica della decadenza per i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate fino al 31 dicembre 2021, mentre il successivo Decreto Legge n. 146 del 2021 aveva, da ultimo, esteso a diciotto rate la verifica della decadenza per i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020.
La modifica più rilevante, tuttavia, riguarda l’introduzione al predetto articolo 19 del DPR n. 602 del 1973 del comma 3-ter con il quale, nero su bianco, viene espressamente previsto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del DL Aiuti, la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi rispetto a quelli per i quali è intervenuta la decadenza. Inoltre, in caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate prima della conversione in Legge del DL Aiuti, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate.
La norma interviene sulla cattiva abitudine dell’Agenzia delle Entrate Riscossione di inibire la rateazione di un carico in presenza di altri carichi ricompresi in piani insoluti. Sul punto, infatti, l’articolo 19, comma 3, lettera c), del dPR n. 602 del 1973 si limita a prevedere che, in caso di decadenza, il carico può essere nuovamente rateizzato se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. La disposizione vigente, in particolare, non prevede che, contrariamente all’orientamento applicato dall’Agente della Riscossione, la decadenza di un singolo piano di rateazione inibisca qualsivoglia successiva richiesta avente ad oggetto carichi differenti.
Tratto il dato letterale, la rateazione di un debito tributario richiesta dal contribuente non dovrebbe essere condizionata alla regolarizzazione di precedenti piani di dilazioni che riguardino cartelle diverse da quelle non regolarizzate o comunque non oggetto della nuova richiesta di rateazione. In particolare secondo l’interpretazione letterale, più che soddisfacente, l’obbligo di regolarizzazione dovrebbe riguardare solo i carichi per i quali si sia verificata la decadenza e non la richiesta di rateazione avente ad oggetto altre cartelle non oggetto di precedenti dilazioni successivamente decadute. In questo senso la Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 3490 del 2018.
Quella che potrebbe rappresentare una buona notizia rischia tuttavia di rivelarsi un boomerang. Nell’affermare oggi la possibilità di rateazione di carichi diversi da quelli ricompresi in piani decaduti si rischia di giustificare il comportamento tenuto sino ad oggi dall’Agente della Riscossione, da sempre “negazionista” sul punto. Alla luce della norma, infatti, la precisazione non doveva essere nemmeno necessaria.