Superbonus: la compensazione non ammette ripensamenti

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

La compensazione dei crediti d’imposta presenti sulla “Piattaforma Cessione Crediti” del sito dell’Agenzia delle Entrate non può essere ricostituita in caso di ripensamento del contribuente. Con la risposta n. 358 del 1° luglio 2022 in tema di Superbonus, ma il cui principio è estendibile a tutti i crediti d’imposta gestiti dalla predetta piattaforma, l’Amministrazione Finanziaria nega al contribuente la possibilità di tornare sui propri passi.

Si tratta del caso in cui il contribuente, preso atto della ritrosia degli istituti bancari nell’acquistare crediti d’imposta già utilizzati parzialmente in compensazione, decida di ricostituire l’originale credito spettante riversandolo la quota utilizzata mediante il medesimo modello e lo stesso codice tributo (6921) utilizzato all’atto della sua compensazione. L’intenzione del contribuente, una volta ricostituito il credito secondo l’importo originario, è quella di cedere integralmente il credito agli stessi istituti bancari.

In maniera lapidaria l’Amministrazione Finanziaria afferma che non è consentito un ripensamento delle scelte già operate spontaneamente per meri motivi di opportunità, anche tenuto conto che la normativa di riferimento applicabile al caso prospettato non dispone alcun divieto alla cessione parziale del credito come previsto, invece, per i crediti d’imposta la cui prima comunicazione sia avvenuta a decorrere dal 1° maggio 2022. Secondo il Fisco la normativa non contempla alcuna possibilità di ripristino dell’ammontare del credito conseguente ad autonome scelte dei potenziali cessionari, essendo possibile esclusivamente il riversamento quando il credito risulti fruito in modo non corretto.

La risposta n. 358 del 2022 dell’Amministrazione Finanziaria è l’occasione per fare il punto in merito ai criteri di circolazione dei crediti d’imposta e, in particolare, ai limiti imposti dall’articolo 28 del Decreto Legge n. 4 del 2022 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25. Con riferimento alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022, i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del Decreto Legge n. 34 del 2020 non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione. A tal fine, per il suo monitoraggio, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

Al riguardo con la Circolare n. 19/E del 2022 l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che il divieto di cessione parziale non impedisce, dopo la prima comunicazione di esercizio dell’opzione, di cedere le singole rate annuali di cui il credito si compone, ma solo di effettuare cessioni parziali dell’ammontare delle rate stesse. Il divieto di cessione parziale, in particolare, si intende confinato all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione. Ne consegue che le cessioni successive alla prima interessate dalla limitazione potranno avere ad oggetto, per l’intero importo, anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito; le altre rate, sempre per l’intero importo, potranno essere cedute anche in momenti successivi, ovvero utilizzate in compensazione tramite modello F24. Le singole rate, invece, non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni.

Sul punto non passi inosservato che il successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate protocollo n. 2022/202205 ha specificato che per i crediti derivanti dalle comunicazioni interessate dal divieto di cessione parziale, ovvero i crediti relativi alle prime comunicazioni inviate dal 1° maggio 2022, è necessario comunicare preventivamente tramite la Piattaforma cessione crediti la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale. Una volta esercitata tale scelta, l’utilizzo in compensazione di ciascuna rata potrà avvenire, anche in più soluzioni.

Con gli ultimi chiarimenti è arrivato anche il provvedimento che attua le disposizioni in tema di cessione e tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici. Il riferimento, in particolare, è ai seguenti crediti d’imposta riconosciuti a favore:

  • delle imprese energivore con riferimento al primo trimestre del 2022 (articolo 15 del DL n. 4 del 2022) e secondo trimestre del 2022 (articolo 4 del DL n. 17 del 2022);
  • delle imprese a forte consumo di gas naturale, con riferimento al primo trimestre del 2022 (articolo 15, comma 1 del DL n. 4 del 2022) e secondo trimestre del 2022 (articolo 5 del DL n. 17 del 2022);
  • delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle predette imprese energivore, con riferimento al secondo trimestre del 2022 (articolo 3 del DL n. 21 del 2022);
  • delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, con riferimento al secondo trimestre del 2022 (articolo 4 del del DL n. 21 del 2022);
  • delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel primo trimestre del 2022 (articolo 18 del DL 21 del 2022).

Il provvedimento, in particolare, riepiloga tutte le regole per la corretta cessione dei crediti d’imposta, le modalità di comunicazione dell’opzione e i criteri di utilizzo dei crediti d’imposta ricevuti. Le cessioni, al pari di quelle relative agli interventi di recupero edilizio, sono soggette al controllo preventivo di cui all’articolo 122-bis del Decreto Legge n. 34 del 2020. Su tale punto si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni e la procedura di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate protocollo 340450 del 1° dicembre 2021.