Entro il 30 novembre 2022, i contribuenti che hanno beneficiato di “aiuti ombrello Covid-19” – ovvero degli aiuti elencati all’articolo 1 del D.L. 41/2021 – sono tenuti a presentare autocertificazione in ordine al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Temporary Framework europeo ai fini dell’accesso ai benefici stessi. La cd. “comunicazione aiuti Covid-19”, infatti, altro non è che una autocertificazione resa dal beneficiario degli aiuti, nella quale si attesta, a seconda della sezione utilizzata per accedere ai benefici, che tutte le condizioni necessarie sono state rispettate, così come le soglie massime di aiuto concedibili (oppure, in caso di superamento, che l’eccedenza verrà restituita).
In presenza di anche uno solo degli “aiuti ombrello” l’autocertificazione deve essere trasmessa; è pertanto indispensabile identificare correttamente quali sono gli aiuti ombrello. Come si è detto, il riferimento è all’articolo 1 del D.L. Sostegni, D.L. 41/2021, ovvero a tutti quegli aiuti che sono indicati nella sezione 1 del quadro A della modulistica Imprese – Modello e istruzioni – Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it).
Se, e solo se, si è beneficiato di aiuti ombrello, la “comunicazione” deve essere presentata, specificando altresì se, in aggiunta agli aiuti ombrello indicati nella sezione 1, sono presenti anche “altri aiuti”. L’indicazione, in questo caso, viene effettuata mediante compilazione della sezione 2 del già citato quadro A.
Fatta questa premessa di metodo, entriamo nel vivo di una domanda che molto di frequente è stata posta alla redazione, ed anche nel corso dei convegni in presenza: il beneficio del cd. “anno bianco contributivo” deve essere considerato aiuto di Stato Covid-19 e, in caso affermativo, ciò comporta l’indicazione dello stesso nel modello di autocertificazione e/o nel quadro RS di Redditi?
Per rispondere è innanzi tutto necessario rispolverare la normativa relativa all’esonero contributivo parzialmente concesso con riferimento all’anno 2021, previsto dall’articolo 1 della L. 178/2020 comma 20 e seguenti, in ragione del quale era stato concesso ai contribuenti iscritti all’INPS di non versare i contributi relativi all’anno 2021, e in scadenza nel medesimo anno, al ricorrere di determinate condizioni, ulteriormente delineate dal decreto attuativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 17 maggio 2021, numero repertorio 82/2021, pubblicato sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 27 luglio 2021. Successivamente alla pubblicazione del decreto, l’INPS era intervenuta a fornire ulteriori chiarimenti con la circolare 6 agosto 2021, n. 124.
Al fine di vedersi riconoscere l’esonero contributivo, i soggetti interessati sono stati chiamati a presentare specifica domanda, tramite i canali INPS, entro il termine del 30 settembre 2021 (così come previsto dal messaggio INPS 20 agosto 2021, n. 2909). L’ammontare dell’esonero provvisoriamente concesso è stato reso noto a partire dal 29 novembre 2021, come preannunciato dal messaggio INPS 3974/2021.
Al fine di concedere in via provvisoria accesso al beneficio, l’INPS ha provveduto ad effettuare una serie di verifiche preliminari, ovvero l’iscrizione alla Gestione assicurativa, l’assenza di lavoro subordinato (salvo intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità), l’assenza di pensione diretta (salvo invalidità); all’esito positivo di questi controlli, l’Istituto ha messo a disposizione dei soggetti istanti, nel cassetto previdenziale, l’ammontare dell’esonero provvisoriamente concesso.
Si badi bene, che le somme comunicate non sono da considerarsi quale esonero definitivo, posto che la concessione definitiva del beneficio è subordinata ad ulteriori verifiche, se saranno effettuate solo in un secondo momento: l’intervenuto calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019; l’avere percepito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito da lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione non superiore a 50.000 euro; la regolarità contributiva (tenuto conto dei versamenti effettuati fino al 31 ottobre 2021); il non aver presentato istanza di esonero per le medesime finalità ad altri enti previdenziali; il rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework).
In estrema sintesi, l’anno bianco contributivo è certamente un “aiuto Covid-19”, in quanto riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni della sezione 3.1 del T.F., e tuttavia attualmente è stato concesso solo un esonero provvisorio, la cui la concessione definitiva è demandata ad un momento successivo, quando tutte le necessarie verifiche saranno portate a termine.
Solo in quel momento – e di conseguenza non nel 2021 (ai fini del quadro RS di Redditi 2022), e nemmeno entro il 30 giugno 2022 (ai fini della comunicazione aiuti covid-19) – il beneficio sarà consolidato e l’aiuto di Stato verrà effettivamente concesso. Ne consegue che alcuna indicazione deve essere effettuata né nella Comunicazione Aiuti di Stato, né nel quadro RS di Redditi 2022 anno di imposta 2021, che devono essere entrambi trasmessi telematicamente entro il 30 novembre 2022.