Credito d’imposta Mezzogiorno, ammontare dell’incentivo in scadenza il 31 dicembre

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

La concreta possibilità di fruire del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno effettuati e da effettuarsi nel 2022, nonostante il termine al 31 dicembre prossimo sia stato esteso dalla Legge n. 178/2020, è ascrivibile alla legge di Bilancio 2022 che, con l’articolo 1, comma 175, ha modificato il comma 98 dell’articolo 1 della Legge n. 208/2015 inserendo il riferimento alla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 approvata dalla Commissione europea il 2 dicembre 2021.

A seguito dell’ampliamento temporale dell’agevolazione ad opera della Legge di Bilancio 2021, infatti, era stata comunicata alla Commissione UE la proroga del regime SA 56349 riferito al solo anno 2021, poiché prorogati al 31 dicembre 2021 gli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 e la Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 in precedenza richiamata dalla norma.

L’ultimo aggiornamento operato dalla Legge n. 234/2021 ha avuto un effetto duplice. Infatti, se da una parte ha consentito la fruizione del beneficio per gli investimenti effettuati nell’anno in corso, dall’altra ha permesso alla regione Molise di rientrare tra le aree ammissibili alle deroghe di cui alla lettera a) dell’articolo 107, par. 3, del TFUE con la possibilità di fruire della maggiore intensità di aiuto già spettante alle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

In riferimento alle intensità di aiuto, tuttavia, con l’aggiornamento dell’articolo 1, comma 98, della Legge n. 208/2015 ad opera del comma 175 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2022, vi è stato un qui pro quo. La norma aggiornata, difatti, reca ancora il riferimento alla precedente Carta degli aiuti per la misura massima del credito d’imposta fruibile. A rigor di logica, ciò va letto in direzione dell’impossibilità di determinare il credito d’imposta secondo le più generose misure previste dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. La scheda di lettura di cui al dossier parlamentare che accompagna la Legge 234/2021 ha però indotto in errore affermando che «il riferimento corretto deve intendersi alla nuova Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027» in quanto «con riferimento all’ultimo periodo del comma 175 in esame, è indicata, per quel che concerne i massimali di aiuto applicabili, la Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C (2014)6424 final, cessata di efficacia il 31 dicembre 2021». Questa lettura, tuttavia, non è condivisibile in quanto le norme che recano agevolazioni fiscali, secondo l’ormai consolidato insegnamento della Cassazione, devono essere interpretate in modo restrittivo. Per cui la posizione del dossier parlamentare avrebbe potuto trovare conforto esclusivamente in una modifica della disposizione che soltanto un’altra disposizione avrebbe potuto operare.

Le istruzioni alla compilazione del modello di comunicazione pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 6 aprile scorso, d’altra parte, hanno confermato, secondo quanto anticipato da Fiscal Focus già a gennaio, anche per il 2022 le previgenti intensità massime dell’aiuto determinate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise in misura del 45% per le piccole imprese, 35% per le medie imprese e 25% per le grandi imprese. In Abruzzo le misure scendono rispettivamente al 30%, 20% e 10%. L’incentivo si determina su valori massimi rispettivi per i suddetti limiti dimensionali delle imprese di 3 milioni di euro, di 10 milioni di euro e di 15 milioni di euro. In caso di leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione.

Non è ancora noto se il nuovo Esecutivo vorrà prorogare oltre il 31 dicembre 2022 la possibilità di fruire dell’incentivo. In vista della imminenza del termine, pertanto, affinché possa legittimamente sorgere il diritto all’agevolazione, occorre rammentare che l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’aiuto segue le regole generali di competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR. In ossequio alla norma citata, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Le prestazioni di servizi accessorie e direttamente connesse alla realizzazione dell’investimento, che non sono parte del costo di acquisto del bene, rilevano comunque ai fini della determinazione dell’investimento e la relativa spesa, nel rispetto dell’articolo 109, comma 2, lett. b) del TUIR, si considera sostenuta alla data in cui la prestazione è ultimata.

Qualora il termine non dovesse essere differito, il monitoraggio dell’ambito temporale dell’agevolazione è importante non solo al fine di accelerare i tempi dell’investimento per non rischiare di dover rinunciare ad un significativo incentivo nell’ipotesi di completamento successivo al prossimo 31 dicembre, ma anche al fine di poter cumulare il bonus con i crediti d’imposta per l’acquisizione dei beni strumentali nuovi nell’ambito della «Transizione 4.0» di cui all’articolo 1, commi 1051-1063, della legge n. 178/2020. Infatti, a differenza di quanto previsto per tali incentivi, le norme relative al credito d’imposta Mezzogiorno non dispongono la coda temporale al 30 giugno dell’anno successivo in presenza di un ordine accettato dal fornitore entro il 31 dicembre a fronte del quale sia stato corrisposto un acconto pari almeno al 20%.