POS: esenzione da allargare per piccole transazioni e vendite ad aggio

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Con la recente Determinazione Direttoriale ADM n. 484555 del 24 ottobre 2022 è tornata sotto i riflettori l’annosa questione dell’obbligo di accettazione dei pagamenti a mezzo POS / carte, ai sensi di quanto disposto dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 7.

L’articolo 18 del summenzionato D.L. 36/2022 aveva disposto la modifica della data a partire dalla quale si sono rese applicabili le sanzioni previste in caso di mancata accettazione di pagamenti con carte di pagamento, anticipandola al 30 giugno 2022, in luogo del 1° gennaio 2023, come inizialmente previsto.

Tale obbligo si applica relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito e alle carte prepagate, secondo la nuova formulazione dell’ articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Quanto ai soggetti interessati alla disposizione, e alle sanzioni in caso di inottemperanza, occorre guardare all’articolo 15, comma 4 e 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Infatti, laddove un soggetto che effettua attività di:

  • vendita di prodotti,
  • prestazioni di servizi, anche professionali,

rifiuti di accettare un pagamento attraverso carte di debito / credito, si rende dovuta una sanzione fissa pari a 30 euro, cui si aggiunge il 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento stesso.

La norma esclude espressamente la possibilità di fare ricorso all’articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero di procedere al pagamento in misura ridotta (entro 60 giorni, per un terzo del massimo della sanzione, oppure, se più favorevole, il doppio della sanzione minima edittale oltre le spese di procedimento).

In questo quadro è andata ora recentemente ad innestarsi la Determinazione Direttoriale dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) del 24 ottobre 2022, prot. 484555/RU nella quale si legge: “I rivenditori di generi di monopolio nonché i titolari di patentino non sono soggetti all’obbligo di accettare forme di pagamento elettronico relativamente alle attività connesse alla vendita dei generi di monopolio, valori postali e valori bollati”.

Quanto sopra, partendo dall’assunto che tali rivenditori percepiscono aggi di ammontare ridotto (per i generi di monopolio, 10% del prezzo di vendita al pubblico; per i valori postali, 5%; per i valori bollati variabile a seconda della tipologia) che verrebbero erosi dalle commissioni bancarie connesse all’utilizzo della “moneta elettronica”.

Inoltre, argomenta ADM, il “prezzo al pubblico” di tali beni è fisso, e pertanto gli ulteriori costi non possono essere traslati sugli acquirenti, rimodulando il prezzo di vendita.

Altro elemento di rilievo è il fatto che il meccanismo di assolvimento dell’accisa a monte dell’immissione in consumo esclude la possibilità di evasione.

Affermazioni tutte condivisibili, sulle quali tuttavia devono innestarsi – a parere di chi scrive – ulteriori considerazioni.

Innanzi tutto, si assiste ad una confusa gerarchia delle norme, posto che la determina ADM va in pieno conflitto con la norma, la quale (sfortunatamente) non prevede alcuna eccezione all’obbligo di accettazione della moneta elettronica per i soggetti che, come nel caso qui in esame, effettuano vendite di prodotti.

Con ciò non si intende assolutamente dire che l’intervento di ADM sia fuori luogo, bensì proprio l’opposto: è la norma relativa all’obbligo di accettazione POS a dover essere rivista, nel suo insieme, posto che non sono solo certo i soggetti presi in considerazione dalla determinazione sovra citata a riscontrare le medesime caratteristiche attribuibili ai venditori di generi di monopolio.

Basti pensare, ad esempio, ai rivenditori di schede telefoniche ed ai rivenditori di giornali e riviste. In entrambi i casi, infatti, da un lato vi è un aggio predeterminato (e non certo altamente retributivo), nonché l’impossibilità di modulare i prezzi di vendita, dall’altro un sistema di assolvimento dell’IVA “a monte”, ex. art. 74 D.P.R. 633/72, che esclude, al pari dei rivenditori dei generi di monopolio, rischi di evasione.

Almeno questi soggetti, pertanto, dovrebbero venire ulteriormente ricompresi tra quelli che non sono obbligati ad accettare pagamenti con carta, fermo restando il fatto che per gli ulteriori settori (seppure effettivamente a rischio evasione) l’obbligo di accettare pagamenti POS per importi irrisori resta una problematica non da poco, alla luce dell’elevato costo delle commissioni bancarie e dell’impossibilità di ottemperare al dispositivo di norma mediante altri strumenti, parimenti tracciabili, ma dai costi inferiori, quali le diverse app di pagamento presenti sul mercato.

Non resta che sperare in un intervento legislativo che modifichi la norma oggi in vigore prevedendo, ad esempio, l’esonero dall’obbligo di accettazione di pagamento a mezzo POS sia per tutti i rivenditori di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso sia per le transazioni di piccolo importo, le quali, come facilmente intuibile, rischiano di trasformarsi per gli esercenti in operazioni antieconomiche.