Superbonus: DL Aiuti-quater, sorprese senza fine

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Il percorso verso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Aiuti-quater riserva nuove sorprese. Dopo l’annuncio in conferenza stampa della decorrenza, differita al 25 novembre 2022, delle nuove disposizioni in materia di Superbonus, il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani apre nuove prospettive per la compensazione dei crediti d’imposta da Superbonus.

Si tratta di un provvedimento stranamente mutevole. Il Decreto Legge Aiuti-quater, nella bozza entrata giovedì scorso in Consiglio dei Ministri per la sua approvazione, prevedeva che la riduzione al 90 per cento, prevista a partire dal 1° gennaio 2023, della misura della detrazione riconosciuta per gli interventi di carattere condominiale di cui all’articolo 119, comma 1, primo periodo, del Decreto Legge n. 34 del 2020, non interessasse gli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, risulti effettuata, ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo. Solo la mattina seguente, a sorpresa, nel corso della conferenza stampa stranamente ritardata rispetto alla chiusura del Consiglio dei Ministri della sera precedente, la data di riferimento per l’applicazione delle limitazioni introdotte è stata spostata al 25 novembre 2022.

Le modifiche al testo del decreto, evidentemente, non finiscono qui. In risposta all’interrogazione parlamentare n. 3-00022 il Ministro per i Rapporti con il Parlamento ha annunciato che il Governo, proprio nel Decreto Legge Aiuti-quater recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, ha previsto misure volte a consentire, a determinate condizioni, che le cessioni dei crediti o gli sconti in luogo del corrispettivo dovuto, disposti in favore dei soggetti, di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge n. 34 del 2020, possano essere ripartiti in un lasso temporale più ampio di quello già previsto dalla legislazione vigente. Peccato che, ancora una volta, la bozza divulgata per la stampa specializzato non prevedesse nulla di tutto questo.

Seconda modifica rilevante, intervenuta quando i giochi erano ormai fatti, che si inserisce nel contesto seguente. L’articolo 121, comma 3, del Decreto Legge n. 34 del 2020 prevede che il credito d’imposta conseguente alle opzioni di cessione del credito e sconto sul corrispettivo sia usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. Tuttavia, la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

Il numero di quote di cui si compone il credito è determinato ai sensi dell’articolo 119, comma 1, del Decreto Legge n. 34 del 2020. Alle cinque quote annuali inizialmente previste dalle disposizioni originarie, per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2022 la ripartizione avviene in sole quattro quote di pari importo. Aspetto che, indubbiamente, ha acuito le difficoltà di assorbimento delle imprese, già colpite dalla sostanziale chiusura del mercato del credito.

Alla luce dell’annuncio, di contro, non si comprende come tale modifica verrà integrata. In questo senso, infatti, sono possibili due soluzioni alternative fra loro: la prima, già applicata al credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali “Industria 4.0”, per i quali la ripartizione in quote annuali non assume alcun valore vincolante (Circolare n. 9/E del 2021). In quell’occasione l’Amministrazione Finanziaria, lungi dal rappresentare un obbligo di utilizzo o un limite temporale alla fruizione del credito, chiarì che la ripartizione in quote annuali rispondesse a necessità di carattere meramente finanziario. Ne conseguì la possibilità per il contribuente, tutt’oggi ancora valida, di utilizzare nei periodi d’imposta successivi, e senza alcun limite temporale, la quota annuale non utilizzata per incapienza nel periodo di riferimento.

La seconda soluzione, già annunciata in campagna elettorale dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, non interviene sulle regole di compensazione del credito d’imposta, ma sulla sua stessa composizione. L’idea, in quest’ultimo caso, è quella semplicemente di allungare il periodo di compensazione, ad esempio portandolo da quattro a dieci anni. Più banalmente, ferme restando le regole della compensazione attuali, aumentare le quote di cui si compone il singolo credito d’imposta e, di conseguenza, diluire il rischio di incapienza.

Non resta che attendere la pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale.