A pochissimi giorni dalla scadenza sono state pubblicate, a cura dell’Agenzia delle Entrate, alcune FAQ relative all’autodichiarazione Aiuti Covid-19, il cui termine (tassativo) di trasmissione telematica scade il 30 novembre (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/risposte-alle-domande-frequenti-framework-imprese).
Le prime domande cui l’Agenzia ha dato risposta sono quelle che sono state illustrate nel corso del webinar ADE – CNDCEC – FNC, delle quali si è già dato conto in precedenza. Andiamo pertanto nel seguito a concentraci sulle nuove questioni affrontate dall’Agenzia, che riguardano essenzialmente le casistiche di più complessa gestione (superamento dei limiti, riallocazione aiuti in sezione 3.12, impresa unica ed operazioni straordinarie).
Un’impresa, che non ha beneficiato di alcun aiuto ombrello, deve presentare autodichiarazione per la sola circostanza di essere facente parte di “impresa unica”? – Posto che la funzione dell’autodichiarazione è quella di attestare il rispetto dei limiti e delle condizioni per la fruizione degli aiuti ombrello, l’Agenzia conferma l’esclusione dall’invio della dichiarazione dei soggetti che non hanno beneficiato di nessun aiuto del citato regime, anche nel caso in cui ne abbiano beneficiato altri soggetti in relazione di controllo. La compilazione del quadro B dovrà essere effettuata solo da parte degli appartenenti all’impresa unica che hanno beneficiato di aiuti ombrello, e che pertanto sono tenuti all’autodichiarazione.
Aiuto IRAP eccedente i limiti: in base al D.L. 104/2020 art. 42-bis i soggetti che hanno fruito dell’esonero dal versamento IRAP (ex art. 24 del D.L. 34/2020) oltre i limiti imposti dal TF potevano riversare l’importo eccedente senza l’applicazione né di interessi né di sanzioni entro il 30 giugno 2022. Perché in autodichiarazione è prevista la fattispecie della restituzione IRAP, con interessi? È corretto che se la restituzione avviene ex art. 42-bis l’aiuto non deve più essere inserito e non concorre alle soglie di cui alla sezione 3.1? L’aiuto deve essere indicato, e computato ai fini delle soglie al netto di quanto già restituito entro il 30 giugno 2022. È necessario presentare dichiarazione IRAP integrativa per correggere l’ammontare a suo tempo comunicato a titolo di aiuto di stato.
Aiuto IRAP eccedente i limiti del primo periodo, ovvero fino al 27/01/2021 (800.000 euro), restituito per l’eccedenza, ma ora allocabile al secondo periodo o alla sezione 3.12. Come operare? È possibile riallocare l’aiuto nei massimali di secondo periodo – con conteggio degli interessi di recupero – e/o in sezione 3.12, se ne sussistono i requisiti (Nota bene: il quesito posto parte dall’assunto di poter recuperare l’ammontare riversato come “eccedenza di versamento”, ma sul punto l’Agenzia non ha fornito alcuna indicazione).
Superamento sezione 3.1 e “spostamento” dell’aiuto a sezione 3.12: individuazione del periodo ammissibile. Non è necessario che vi sia coincidenza temporale tra il periodo ammissibile individuato dal beneficiario ai fini della Sezione 3.12 e la data di concessione dell’aiuto di cui al cd. «regime ombrello» fruito dell’operatore economico. Esempio: esenzione IRAP la cui data di concessione è il 19 maggio 2020 e la cui competenza è riferibile all’anno 2020; il beneficiario potrà individuare il periodo ammissibile più conveniente dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2021 ed allocare all’interno del detto periodo la misura nella sezione 3.12, indipendentemente dalla data di concessione e fino a concorrenza del tetto dei costi fissi non coperti del periodo individuato.
Impresa unica (ditta A e B) e superamento dei limiti sezione 3.1 (senza possibilità di accedere alla sezione 3.12), riversamento dell’eccedenza a cura di una sola (ditta A) delle imprese facenti parte dell’impresa unica: compilazione autodichiarazione. L’impresa che non riversa (ditta B) deve presentare autodichiarazione dichiarando il superamento delle soglie, barrare la casella con la quale dichiara di far parte di un’impresa unica, compilare la colonna 1 “Importo aiuti eccedenti i limiti impresa unica” del riquadro “Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework”, indicando la quota di aiuti fruiti dall’impresa unica in misura superiore ai massimali di cui alla Sezione 3.1 (che verrà riversata dalla società A) e lasciare vuote le altre colonne (da 2 a 8) del riquadro di cui al punto precedente.
Gli aiuti che è possibile collocare in sezione 3.12 sono solo quelli concessi o ricevuti dopo il 13 ottobre 2020?È consentito allocare nella Sezione 3.12, nel caso sussistano le condizioni, anche gli aiuti della sezione 3.1 ricevuti prima del 13 ottobre 2020.
Variazioni societarie (fusioni, acquisizioni, scissioni) e modifica dei soggetti appartenenti all’impresa unica. In caso di fusioni o acquisizioni, per accedere a nuovi aiuti occorre considerare tutti gli aiuti precedentemente concessi. Se, prima della variazione societaria, gli aiuti ottenuti dai soggetti coinvolti, in sommatoria, sfondano i limiti, questi non devono essere restituiti perché gli aiuti concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi (come da Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “de minimis”, applicabile per analogia anche agli aiuti Covid-19).
In caso di operazione straordinaria con estinzione del soggetto dante causa beneficiario degli aiuti, l’autodichiarazione va presentata dal soggetto avente causa indicando nel riquadro “Di¬chiarante” del frontespizio il codice fiscale del soggetto dante causa e nel riquadro “Rappresentante firmatario della dichiarazione”:
- il codice fiscale del soggetto avente causa nel campo “Codice fiscale società”;
- il codice fiscale del rappresentante del soggetto avente causa nel campo “Codice fiscale”.
Quindi, se A + B si fondono, dando origine al nuovo soggetto C, vengono presentante da parte di C tre autodichiarazioni: una per conto della società A, una per conto della società B, entrambe con l’indicazione degli aiuti ricevuti/fruiti prima della fusione, e una ulteriore in cui indicare gli ulteriori aiuti fruiti dalla società C dopo l’operazione di riorganizzazione.
Sezione 3.12, la verifica del requisito della perdita di fatturato. Rilevano anche le operazioni fuori campo Iva (es. escluse artt. 15 e 2 del d.P.R. 633/1972, ecc.)? Per identificare la nozione di fatturato occorre fare riferimento ai chiarimenti forniti mediante i documenti di prassi aventi ad oggetti i CFP COVID (cfr. circolari n. 15/E e 22/E del 2020).
Tax credit locazioni e individuazione del momento in cui l’aiuto è messo a disposizione del beneficiario. Per l’individuazione del momento di concessione dell’aiuto rileva innanzi tutto il momento in cui il canone è stato pagato (condizione essenziale per poter beneficiare del tax credit). In subordine, è possibile considerare la di presentazione della dichiarazione dei redditi purché antecedente al 30 giugno 2022, la data di approvazione della compensazione, da intendersi alternativamente come o data della maturazione del credito o data del rilascio della ricevuta che attesta la presa in carico da parte dell’Agenzia delle entrate della comunicazione effettuata dal contribuente o ancora la data di presentazione del modello F24.
Limiti Aiuti di Stato, non tengono conto della sesta revisione TF, che ha ulteriormente aumentato le soglie. Quali limiti occorre tenere in considerazione? Occorre fermarsi alla quinta revisione, ovvero ai limiti indicati in autodichiarazione, poiché gli aiuti ombrello non sono stati autorizzati con riferimento ai nuovi massimali introdotti dalla VI modifica al Temporary Framework.
Esercizio di più attività assoggettate a limiti diversi, es. imprenditore agricolo che svolge attività primaria unitamente ad ulteriore attività agricola connessa e che ha fruito degli aiuti sul “complesso” delle attività esercitate. Quale limite considerare?È possibile fare riferimento ai diversi massimali previsti per singola attività esclusivamente per quei soggetti che adottano la contabilità separata, ai sensi delle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 633 del 1972.
L’agricoltore in regime di esonero ex art. 34 c. 6 DPR 633/72 è tenuto a presentare autodichiarazione? Si, non rientra tra i soggetti esonerati (ovviamente solo se ha goduto di aiuti ombrello)
Superamento dei massimali e aiuti restituiti mediante minore utilizzo del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno; come compilare RU?Al rigo RU5 deve essere indicato il credito di imposta maturato, non diminuito dell’importo da riversare esposto nel rigo A1, campo 6, del modello CIM17. L’importo da riversare va portato in diminuzione del credito d’imposta residuo da indicare nel rigo RU12, colonna 2, barrando la casella 1 del medesimo rigo